Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25622 del 27/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 27/10/2017, (ud. 14/06/2017, dep.27/10/2017),  n. 25622

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10758/2013 proposto da:

M.M., (OMISSIS), rappresentato e difeso, in forza di

procura speciale in calce al ricorso, dagli Avvocati RODOLFO

UMMARINO, e DANIELE MICHELETTA TITA’ con domicilio eletto nello

studio di quest’ultimo in Torino, via San Giovanni Bosco n. 92;

– ricorrenti –

e contro

PROVINCIA TORINO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 348/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 19/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/06/2017 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1.- con ordinanza numero 570886, notificata a mezzo posta il 28 giugno 2010, il dirigente del servizio amministrazione e controllo area sviluppo sostenibile e pianificazione ambientale della Provincia di Torino contestava al ricorrente la violazione del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 15, come sanzionato dall’art. 52, comma 3, del medesimo decreto, in conseguenza del verbale numero a (OMISSIS) del 28 marzo 2006, con il quale si accertava che “il signor C.S.N., dipendente della ditta indicata, trasportava sul veicolo Fiat Iveco targato (OMISSIS) rifiuti speciali non pericolosi costituiti da macerie provenienti da demolizioni civili, dal cantiere di (OMISSIS) senza il prescritto formulario di identificazione”;

2.- con ricorso depositato il 19 luglio 2010 M.M. interponeva opposizione rispetto alla citata ordinanza chiedendone l’annullamento;

si costituiva la Provincia di Torino e il giudice del Tribunale di Torino dopo aver negato l’ammissibilità della prova orale richiesta, rigettava il ricorso;

secondo il Tribunale l’erronea indicazione del nome in un capoverso della parte motiva dell’ordinanza impugnata non comportava contraddittorietà della stessa e, quanto ai capitoli di prova dedotti dal ricorrente, essi si riferivano a una data successiva ai fatti di causa ed erano in contraddizione con la documentazione prodotta dalla Provincia;

3.- avverso detta sentenza il M. proponeva appello, con atto di citazione notificato il 7 aprile 2011, sostenendo l’illegittimità della sentenza per violazione della L. n. 689 del 1981, art. 23, u.c., in relazione all’art. 2697 c.c., per l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie, reiterando la richiesta di ammissione testi;

la provincia di Torino si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso;

con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Torino rigettava l’appello;

secondo i giudici del gravame non poteva assumere alcuna rilevanza la circostanza che tra le fatture prodotte dall’appellante non risultasse l’esecuzione di lavori eseguiti in (OMISSIS) negli anni 2005/2006, perchè tali lavori, soprattutto trattandosi di un cantiere nel quale essi si erano protratti a lungo, avrebbero potuto essere fatturati in epoca successiva o addirittura non fatturati;

l’autista, nell’immediatezza del fatto, aveva dichiarato che le macerie arrivavano da un cantiere di (OMISSIS) e di non aver compilato il formulario perchè generalmente lo compilavano la segretaria o il datore di lavoro;

l’autista all’epoca era dipendente dell’appellante, come confermato anche dall’appellante in un documento prodotto dall’appellata e non contestato;

si poteva quindi ritenere che l’autista stesse trasportando rifiuti provenienti dal cantiere in cui stava seguendo i lavori del M. suo datore di lavoro con la conseguenza che egli, in quanto responsabile, era tenuto al pagamento della sanzione per la violazione accertata;

la prova per testi dedotta in primo grado e riproposta in appello era irrilevante;

con essa si voleva provare che nei giorni immediatamente precedenti il 28 marzo l’autista aveva ricevuto in comodato un automezzo per effettuare trasporti per conto proprio;

la data indicata nel verbale non poteva ritenersi frutto di errore e, comunque, il presunto errore non poteva essere corretto attraverso la deposizione dei testi;

M.M., con un unico motivo, propone ricorso per la cassazione della sentenza numero 348 del 2013 della Corte d’Appello di Torino, emessa il 19 febbraio 2013.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1.- Con un unico motivo di ricorso si deduce la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 23, u.c., art. 2729 c.c. e art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4;

secondo il ricorrente il giudice di merito avrebbe dedotto l’esistenza del fatto ignoto mediante un giudizio logico che non poteva essere svolto per la mancanza di elementi noti e di presunzioni;

si contesta, infatti, la valenza di elemento indiziario che la Corte d’Appello di Torino ha riconosciuto al rapporto di dipendenza esistente tra l’autista del mezzo ed il ricorrente mentre il fatto che il primo stesse trasportando rifiuti per conto del M. non sarebbe conseguenza necessitata ed esclusiva di tale rapporto di dipendenza;

l’odierno ricorrente, sin da ricorso introduttivo, aveva allegato di essere il solo proprietario del veicolo Fiat Iveco targato (OMISSIS), associato all’atto di accertamento, negando che in relazione ai fatti sottesi a tale accertamento egli avesse rivestito il ruolo di detentore dei rifiuti;

la decisione della Corte territoriale di negare ingresso alla richiesta prova orale diretta a dimostrare l’utilizzo da parte dell’autista del mezzo per finalità proprie extralavorative sarebbe lesiva del diritto difesa dell’esponente e in contrasto con la giurisprudenza di legittimità;

infine il ricorrente lamenta che la Corte d’Appello abbia riconosciuto valenza indiziaria alle affermazioni dell’autista, mentre tali dichiarazioni sarebbero provenienti da un potenziale soggetto passivo dell’azione repressiva e, in quanto tale, incapace a testimoniare;

pertanto si ritiene che l’amministrazione non abbia fornito le prove sufficienti in relazione alla responsabilità dell’opponente e che, dunque, la Corte d’Appello sia incorsa in una palese violazione delle norme citate;

2.- il motivo è infondato;

nel caso di specie non è controverso che l’autista dell’automezzo a bordo del quale sono stati trovati i rifiuti speciali non pericolosi consistenti in macerie provenienti da demolizioni civili, fosse, all’epoca dei fatti, un dipendente del ricorrente;

allo stesso modo non è controverso che l’automezzo in oggetto Fiat Iveco tg (OMISSIS) fosse, all’epoca dei fatti, di proprietà del ricorrente;

infine lo stesso autista del mezzo aveva dichiarato nell’immediatezza del fatto, secondo quanto riportato nel verbale di accertamento di essere un dipendente della ditta del ricorrente e di trasportare il materiale proveniente dal cantiere di (OMISSIS);

ciò premesso, deve ritenersi che la motivazione della sentenza della Corte d’Appello è conforme al consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui: “In tema di sanzioni amministrative, ai fini della solidarietà della L. 24 novembre 1981, n. 689, ex art. 6, l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato costituisce una “praesumptio facti” di riferibilità al datore di lavoro dell’attività lavorativa del dipendente, presunzione vincibile solo dalla prova che tale attività è stata svolta per conto di terzi o nell’interesse esclusivo dello stesso prestatore” Cass. Sez. 6-2, n. 13196 del 2014;

la presunzione derivante dal rapporto di dipendenza dell’autista con la ditta del ricorrente, dunque, oltre ad essere rafforzata dalla proprietà del mezzo e dalle dichiarazioni rese dal medesimo autista, poteva essere superata solo mediante una prova idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie (cfr. ex pluribus, Cass. nn. 5377/11, 4369/09, 11457/07 e 3075/06);

la prova richiesta dal ricorrente, come giustamente rilevato dalla Corte d’Appello, non era idonea a fornire elementi dai quali poter acquisire la certezza che l’autore materiale della violazione, pur essendo dipendente del ricorrente e alla guida dell’automezzo di proprietà del medesimo, avesse agito invece autonomamente;

2.1- quanto alle dichiarazioni rese nel verbale di accertamento dall’autore materiale della violazione, secondo l’indirizzo consolidato di questa Corte: “Nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa pecuniaria, il verbale di accertamento dell’infrazione può assumere un valore probatorio disomogeneo, che si risolve in un triplice livello di attendibilità: a) il verbale fa piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonchè quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese; b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l’eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;….” Cass. Sez. 2, n. 6565 del 2007;

nel caso delle dichiarazioni del trasgressore o dell’autore materiale dell’illecito, è espressamente previsto che le stesse vengano verbalizzate e, dunque, una volta effettuate sono soggette, ai sensi dell’art. 116 c.p.c., alla libera valutazione del giudice del merito in relazione alla loro intrinseca veridicità, specie quando esse abbiano la natura di una testimonianza ed esprimano valutazioni, percezioni e sensazioni in ordine alla rappresentazione di un fatto dal quale possano sorgere responsabilità;

3.- in conclusione il ricorso deve essere interamente rigettato;

non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede;

poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

rigetta il ricorso;

dichiara – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 – la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 14 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017

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