Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25622 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. un., 14/12/2016, (ud. 27/09/2016, dep.14/12/2016),  n. 25622

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente di sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente di sez. –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20180-2013 proposto da:

REGIONE ABRUZZO, in persona del Presidente della Regione pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NOVENIO BUCCHI

7, presso lo studio dell’avvocato VALERIO CANNIZZARO, rappresentato

e difeso dall’avvocato PIETRO ALESSANDRINI, per delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 551/2012 del TRIBUNALE di PESCARA depositata

il 21/02/2012 (confermata dall’ordinanza n. 36/2013 della Corte

d’Appello di L’Aquila depositata il 4/7/2013);

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/09/2016 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;

uditi gli avvocati Marina RUSSO per l’Avvocatura Generale dello Stato

ed Alberto LORENZI per delega dell’avvocato Pietro Alessandrini;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. FUZIO Riccardo,

che ha concluso per la procedibilità ed ammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il tribunale di Pescara con sentenza n. 551/12 dichiarava il diritto di B.A., dipendente della Regione Abruzzo, alla perequazione della retribuzione individuale di anzianità a quella dei pari ruolo, in base alla L.R. Abruzzo n. 16 del 2011, art. 1 e condannava l’ente al pagamento delle differenze maturate.

Con ordinanza n. 36/13 resa ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. e depositata il 4.7.2013, la Corte d’appello dell’Aquila dichiarava inammissibile l’appello proposto dalla Regione, per difetto d’una ragionevole probabilità d’accoglimento.

Pertanto, contro la decisione di primo grado la Regione propone ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., comma 3, cui allega copia dell’uno e dell’altro provvedimento (cioè della sentenza del Tribunale e dell’ordinanza d’inammissibilità della Corte d’appello). I motivi denunciano: 1) la violazione o falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1, comma 3 e art. 24, L.R. Abruzzo n. 118 del 1998, art. 1 e L.R. Abruzzo n. 6 del 2005, art. 11 come modificato dalla L.R. Abruzzo n. 16 del 2008, art. 1, comma 2, proponendo in subordine eccezione di legittimità costituzionale delle norme predette in relazione agli artt. 36 e 117 Cost.; 2) la violazione o falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della L.R. Abruzzo n. 118 del 1998, art. 1 per come modificato dalla L.R. Abruzzo n. 6 del 2005, art. 43 e dalla L.R. Abruzzo n. 16 del 2008, art. 1, comma 2, 3) la violazione o falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della L.R. Abruzzo n. 16 del 2008, art. 1, comma 2 (di modifica della L.R. Abruzzo n. 6 del 2005, art. 43) in combinato disposto con il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1, comma 2.

Nel resistere con controricorso Antonio lini eccepisce sia l’inammissibilità del ricorso, perchè in esso non è stata indicata la data di comunicazione dell’ordinanza ex art. 348-ter c.p.c., da cui decorre il termine di 60 gg. per impugnare la sentenza di primo grado; sia la sua improcedibilità, in base all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, che, non avendo il ricorrente depositato unitamente al ricorso la comunicazione della predetta ordinanza d’inammissibilità.

La Regione Abruzzo ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – L’ordinanza interlocutoria interpella queste Sezioni unite su due questioni tra loro interdipendenti: a) se, a pena d’inammissibilità, il ricorso per cassazione proposto ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., comma 3, (richiamato dall’art. 436-bis c.p.c. per il rito del lavoro), debba indicare la data di comunicazione o di notificazione dell’ordinanza emessa dal giudice d’appello, al fine di verificare la tempestività dell’impugnazione: e b) se a pena d’improcedibilità ai sensi dell’al. 369 c.p.c., comma 1 e comma 2, n. 2 il ricorrente debba depositare (oltre alla sentenza impugnata) anche copia dell’ordinanza d’inammissibilità dell’appello, con la relativa comunicazione di cancelleria dalla cui data decorre il termine di 60 gg. previsto dall’art. 325 c.p.c..

1.1. – Delle due problematiche, entrambe poste in funzione del controllo officioso del giudicato formale, solo la seconda nel caso specifico si attualizza nella sua pienezza, poichè – come dà atto l’ordinanza interlocutoria il ricorso è stato avviato per la notifica il 2.9.2013, e dunque entro i 60 gg. dal deposito dell’ordinanza della Corte territoriale, pubblicata il 4.7.2013. La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto occasione di chiarire, infatti, che pur in difetto della produzione di copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione (adempimento prescritto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2), il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove da esso risulti che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poichè il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza (indicata nel ricorso) e quella della notificazione del ricorso (emergente dalla relata di notificazione dello stesso) assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2, (v. nn. 18645/15, 16817/14 e 17066/13). Traslato alla fattispecie, detto principio comporta che la notifica del ricorso per cassazione nei 60 gg. dall’emissione dell’ordinanza d’inammissibilità pronunciata dal giudice d’appello ai sensi degli arti. 348-bis e 348-ter c.p.c., dimostrando la tempestività dell’impugnazione concentra l’indagine sui profili di procedibilità ex art. 369 c.p.c., comma 1, n. 2.

Non di meno l’esame anche della prima questione s’impone nell’ambito d’una più ampia ricostruzione sistematica, quale effetto della soluzione accolta sul requisito di procedibilità del ricorso.

Requisito che, in generale e secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (a partire dalla n. 19654/04 lino alla n. 3564/16), deve essere verificato con priorità perchè dotato di pregiudizialità logico-giuridica rispetto al tema dell’inammissibilità del ricorso.

2. – Gli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. disciplinano, fuori dei casi in cui l’inammissibilità o l’improcedibilità debba essere pronunciata con sentenza, la definizione reiettiva del gravame mediante un giudizio prognostico condotto con tecnica delibativa. Di riflesso le due conclusioni cui di recente sono pervenute queste Sezioni unite (sent. n. 1914/16), le quali, per implicazione logica da tale premessa, nel ricostruire i limiti d’impugnabilità di detta ordinanza hanno affermato che: a) la decisione che pronunci l’inammissibilità dell’appello per ragioni processuali, ancorchè adottata con ordinanza richiamante l’art. 348-ter c.p.c. ed eventualmente nel rispetto della relativa procedura, è impugnabile con ricorso ordinario per cassazione, trattandosi, nella sostanza, di una sentenza di carattere processuale che, come tale, non contiene alcun giudizio prognostico negativo circa la fondatezza nel merito del gravame, differendo, così, dalle ipotesi in cui tale giudizio prognostico venga espresso, anche se, eventualmente, fuori dei casi normativamente previsti; b) detta ordinanza non è ricorribile per cassazione, nemmeno ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, ove si denunci l’omessa pronuncia su un motivo di gravame, attesa la natura complessiva del giudizio “prognostico” che la caratterizza, necessariamente esteso a tutte le impugnazioni relative alla medesima sentenza ed a tutti i motivi di ciascuna di queste, ponendosi, eventualmente in tale ipotesi, solo un problema di motivazione.

Dunque, se emessa nel rispetto delle regole che vi presiedono l’ordinanza ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. rimette in gioco ad evitare un vulnus di risulta all’art. 111 Cost., comma 7, – l’impugnazione per cassazione della sentenza di primo grado. Previsione, questa, che (unitami nel sistema) disarticola il nesso tra provvedimento impugnato e termine d’impugnazione, questo non collegandosi più a quello ma all’atto conclusivo del giudizio intermedio di gravame.

Intuitiva la ricaduta sulla norma dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2. Supponendo (non a torto) la valenza prototipica di tale norma “(n)eppure v’è dubbio che la lettera della disposizione normativa (..) non offre spazi interpretativi”: così, in motivazione, S.u. nn. 2005 e 2006/091, nell’applicarla la giurisprudenza di queste s.u. l’ha fino ad oggi sostanzialmente riprodotta tal quale, così da rispettarne in maniera rigorosa lettera e ratio quale strumento di controllo, officioso e indisponibile, dei termini d’impugnazione. Unica variabile ammessa (a partire da S.U. n. 11932/98), la possibilità di depositare la sentenza impugnata non congiuntamente al ricorso, argomentando ex art. 372 c.p.c., ma pur sempre nel medesimo temine dell’art. 369 c.p.c., comma 1 (cfr. ex multis, a sezioni semplici, le nn. 25070/10, 6350/04, 13473/02. 12434/02 e 14240/00).

Tutto ciò fino al limite estremo di ritenere irrilevante, quanto al deposito della copia autentica munita della relata di notifica, ove avvenuta, sia la non contestazione sia il deposito da parte del contro ricorrente, o comunque la presenza agli atti del Fascicolo d’ufficio, di una copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione, benchè in ipotesi dimostrativa della tempestività del ricorso: così S.U. un. 9005 e 9006/09 e le numerose e successive conformi delle sezioni semplici.

Tra le quali vale richiamare l’ordinanza n. 6706/13 (cui adde la n. 20883/15), la quale ha ritenuto che qualora risulti – in forza di eccezione sollevata dal controricorrente, ovvero in base alle emergenze del diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio che la sentenza impugnata è stata notificata al ricorrente (ai fini del decorso del termine breve per l’impugnazione di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2), la Suprema Corte deve preliminarmente accertare se questi abbia assolto l’onere, previsto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, di depositare la copia autentica della sentenza impugnata e la relata di notificazione entro il termine fissato dal medesimo art. 369 c.p.c., comma 1 verifica cui essa è tenuta indipendentemente dal riscontro dell’osservanza del termine per proporre impugnazione atteso che l’accertamento di un’eventuale causa di improcedibilità del ricorso, quale quella indicata, precede l’accertamento relativo alla sussistenza di una causa di inammissibilità dello stesso. Ancora e analogamente, nell’ipotesi in cui lo stesso ricorrente alleghi, espressamente o implicitamente, che la sentenza gli sia stata notificata, limitandosi a produrne una copia autentica senza la relata di notificazione, si è affermato che il ricorso per cassazione deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., senza che tale previsione integri una lesione dell’art. 24 Cost.. (v. sentenza n. 11376/10).

Perentorietà del termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1, carattere sanzionatorio dell’improcedibilità e relativa certezza applicativa, a prescindere dal tempo in cui la causa è decisa e dal contenuto di altri atti; specificità, officiosita e tendenziale speditezza del procedimento di cassazione come concepito dal legislatore; il tutto nel contesto del vincolo letterale del corredo normativo in esame, che non ammette equipollenti e che ha già superato indenne il vaglio di costituzionalità sia pure (con un pronuncia d’inammissibilità, la n. 471/92 della Corte cost., e) con riferimento al medesimo art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3: queste le basi argomentative dell’indirizzo predetto e, segnatamente, di S.U. nn. 9005 e 9006/09 (su cui si ritornerà infra).

2.1. – Il quale indirizzo, tuttavia, se riferito al caso che qui ne occupa perde l’automatismo della sua solida base positiva, e ciò per due ragioni.

La prima è di indole sistemica e denuncia il difetto di collegamento tra le norme in questione. Non è da dimostrare, ma solo da constatare che l’espressione “la relazione cli notificazione, se questa è avvenuta” (prima parte dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2) non può utilmente emularsi al provvedimento di primo grado reso impugnabile per cassazione 348-ter c.p.c., comma 3. Il termine c.d. breve entro cui proporre il ricorso decorre, infatti, dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza d’inammissibilità, secondo quale avvenga per prima, salvo, in difetto, l’applicazione del termine cd. lungo ex art. 327 c.p.c., in tal senso dovendosi intendere la clausola di compatibilità che accompagna il richiamo a quest’ultima norma (cfr. nn. 25115/15, 15235/15, 15239/15 e 10793/14, cui adde S.U. n. 25208/15). Per contro, nessun problema particolare pone la permanente necessità che l’impugnata sentenza di primo grado sia depositata in copia autentica, immutate le esigenze di conoscenza e di certezza d’un provvedimento non altrimenti enucleabile dagli atti.

La seconda ragione risiede proprio nelle diverse condizioni di conoscibilità dell’ordinanza ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. Mentre le sentenze sono conservate in originale nell’apposito volume di cui all’art. 35 disp. att. sicchè è solo estraendone copia autentica che è possibile portarle a conoscenza del giudice dell’impugnazione con il dovuto grado di certezza, dal che l’onere imposto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, l’originale dell’ordinanza d’inammissibilità dell’appello, per contro, è parte integrante del relativo fascicolo d’ufficio, al pari della conseguente comunicazione, da effettuare mediante consegna del biglietto di cancelleria ovvero in forma telematica a mezzo posta elettronica certificata (art. 134 c.p.c., comma 2, come sostituito della L. n. 183 del 2011, art. 25, comma 1, lett. d, n. 1. Fascicolo la cui richiesta di trasmissione forma oggetto d’un diverso adempimento, prescritto dall’art. 369 c.p.c., comma 3 che secondo la giurisprudenza di questa Corte è da ritenersi presidiato dall’improcedibilità non ex se (infatti questa non è espressamente prevista), ma solo in quanto per il tenore del motivo d’impugnazione l’esame del fascicolo appaia indispensabile ai lini del decidere (cfr. ex multis, S.U. nn. 145/99 e 764/95). Il dunque più che al ricorso si ha riguardo in tal caso al contenuto della censura.

E’ vero che anche l’ordinanza d’inammissibilita dell’appello può non essere seguita dalla comunicazione della cancelleria, benchè dovuta quando il provvedimento non sia stato emesso in udienza. Allo stesso modo la comunicazione stessa potrebbe essere stata effettuata in maniera tale da non includere l’intero contenuto dell’ordinanza (come invece prescrive l’art. 45 disp. att. c.p.c., comma 2 modificato dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 3, lett. c) convertito in L. n. 221 del 2012); o comunque essa può essere stata eseguita in maniera tale da non lasciar comprendere neppure che si tratti “un provvedimento emesso ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. In tal caso, è stato affermato da questa Corte, la comunicazione del provvedimento inidonea a far decorrere il termine di 60 gg. (v. la sentenza n. 18024/15; nel senso, invece, che ai fini in oggetto sia irrilevante che la comunicazione dell’ordinanza d’inammissibilità dell’appello sia integrale o non, cfr. la n. 23526/14). Ed ancora, prima o in assenza della comunicazione, l’ordinanza potrebbe essere stata notificata dalla parte vittoriosa.

In tutte queste ipotesi il termine d’impugnazione opera, in base agli artt. 326 e 327 c.p.c., in maniera non dissimile da quanto avviene nelle ipotesi ordinarie in cui esso si concia al medesimo provvedimento impugnato. Ma la differenza fisiologica tra i due contesti in raffronto resta intatta e, dunque, pone un problema interpretativo di nuova configurazione.

– Si tratta allora di stabilire se, nonostante le accennate differenze con il regime “ordinario”, anche nella fattispecie il ricorrente, oltre alla copia autentica della sentenza di primo grado, debba depositare, sotto la medesima comminatoria, pure la copia autentica dell’ordinanza d’inammissibilità con la (prova della) relativa comunicazione o notificazione. Se la tesi affermativa – si legge nell’ordinanza di rimessione stride sul piano letterale con l’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, sul piano teleologico e sistematico le relative ragioni valgono nella medesima misura anche nel caso in esame.

Sicchè in definitiva l’interrogativo è se, cambiando ciò che v’è da cambiare, detta norma sia applicabile anche al ricorso per cassazione proposto in base all’art. 348-ter c.p.c., comma 3.

2.1.2. – Ad avviso di queste S.U. la risposta non è influenzata, in termini generali, dal carattere tassativo delle cause d’improcedibilità (come del resto d’inammissibilità) dell’impugnazione, che escluderebbe un’applicazione analogica ma consentirebbe un’interpretazione estensiva. In disparte il sottile e tutt’altro che limpido discrimina tra l’uno e l’altro concetto (la necessità della cui storicizzazione non vale indagare in questa la sede), è il sistema stesso a non ammettere che la tecnica di controllo della ritualità dell’impugnazione registri un vuoto di disciplina; ed esige, pertanto, una soluzione di tipo completivo.

A reclamare ulteriormente la quale, confermando così la possibilità d’una lettura in chiave sistematica dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2. concorre la giurisprudenza di questa Corte formatasi con riguardo al regolamento di competenza e al conseguente collegamento istituito tra detta norma e l’art. 47 c.p.c., comma 2.

Con ordinanza n. 9004/09 queste S.U. hanno infatti affermato che in tema di ricorso per regolamento di competenza, qualora il ricorrente alleghi che la sentenza gli è stata comunicata in una certa data, (obbligo del deposito, da parte dello stesso ricorrente, unitamente alla copia autentica della sentenza impugnata, del biglietto di cancelleria da cui desumere la tempestività della proposizione dell’istanza di regolamento (obbligo fissato, a pena di improcedibilità, dal combinato disposto dell’art. 47 c.p.c. e dell’art. 369 c.p.c., comma 2 posto a tutela dell’esigenza pubblicistica della verifica della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione) può essere soddisfatto o mediante il deposito del predetto documento contestualmente a quello del ricorso per cassazione (come previsto, per l’appunto, dal citato art. 369, comma 2) oppure attraverso le modalità previste dall’art. 372 c.p.c., comma 2 (deposito e notifica mediante elenco alle altre parti), purchè nel termine fissato dallo stesso art. 369 c.p.c., comma 1; deve, invece, escludersi ogni rilievo dell’eventuale non contestazione in ordine alla tempestività del ricorso da parte del controricorrente ovvero del reperimento dei predetti documenti nel fascicolo d’ufficio o della controparte da cui risulti tale tempestività.

Ed anche la citata e coeva ordinanza S.C. n. 9005/09 si inscrive nel perimetro del medesimo indirizzo, essendo stata emessa in esito a tre ordinanze interlocutorie una delle quali su istanza ex art. 42 c.p.c. Ne sono seguite le ordinanze no. 21814/09, 2023/2011, 22765/2013 rese a sezioni semplici, e di recente la sentenza n. 16169/15 pronunciata in terna di ricorso per cassazione ai sensi dsella L. Fall., art. 99, u.c..

2.1.3. – Nell’affrontare la questione in esame non si nega validità alla premessa che (come osservato in dottrina) all’interno dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2 la produzione della copia autentica del provvedimento impugnato e la prova della relativa notificazione in una certa data assolvono funzioni diverse, la seconda, a differenza della prima, riguardando specificamente l’osservanza del termine di cui all’art. 325 c.p.c..

L’argomento, tuttavia, non si presta a produrre effetti decontestualizzanti, chè diversamente proverebbe troppo. Se il legislatore ha avvertito la necessità di unificare il deposito della sentenza e della relata di notifica, se avvenuta, sotto la medesima comminatoria d’improcedibilità ex art. 369 c.p.c., all’interprete non è dato di scindere tale prescrizione unitaria e di ricollocare altrimenti, all’interno del sistema, la verifica della tempestività dell’impugnazione.

Ancora, non pare auspicabile che un tale risultato interpretativo si ammetta nel solo caso che qui ne occupa, così che resti ferma la soluzione inversa nel regime del ricorso per cassazione contro le sentenze d’appello o i provvedimenti emessi in unico grado di merito. Ragioni di coerenza sistematica vi osterebbero, non meno della dubbia correttezza di una mutilazione del concetto d’improcedibilità non adeguatamente e previamente giustificata.

Nè, infine, sembra che la doppia polarità del discorso possa esprimersi in termini di conflitto tra il dato formale dell’art. 369 c.p.c. e le esigenze funzionali sottese, esaudibili in altro modo attesa la ridetta disarticolazione tra l’atto che si impugna e quello da cui decorre il termine di ricorso. L’alternativa da sciogliere non è tra forma e sostanza, l’una non essendo logicamente in opposizione all’altra, ma tra l’espansione massima e quella minima della nozione d’improcedibilità. Ed è su quest’ultima, allora, che occorre riflettere al fine di verificare se ed in qual misura vi rientri, qualificandosi così come omissivo, il mancato deposito della copia autentica dell’ordinanza d’inammissibilità adottata ex art. 348-bis c.p.c. ed ex art. 348-ter c.p.c., comma 3, in una con la prova della sua (necessaria) comunicazione o (eventuale) notificazione (Salvo tale provvedimento sia stato pronunciato in udienza, nel qual caso il termine per proporre il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, da identificare in quello c.d. breve di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2, decorre dall’udienza stessa per le parti presenti, o che avrebbero dovuto esserlo, secondo la previsione di cui all’art. 176 c.p.c.: v. l’ordinanza n. 25119/15).

2.2. – L’improcedibilità, si è soliti affermare, è la sanzione che l’ordinamento prevede per l’inattività della parte impugnante. Esattamente, nella sua nozione più ristretta e, quindi, tecnicamente più precisa (in un contesto legislativo che ne fa largo ed eterogeneo uso anche in norme a contenuto sostanziale), l’improcedibilità è definita da autorevole dottrina come – la conseguenza, di natura sanzionatoria e perciò doverosamente testuale, di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto, espressamente configurato come necessario a tal fine, della sequenza di avvio di un dato processo”. Sempre secondo la dottrina, tale sanzione per difetto di specifiche attività da compiersi in limine litis, riguarda non l’atto iniziale d’impulso ma uno un mediatamente successivo; è considerata per lo più di carattere irrimediabile; e il suo oggetto e un’attività neutra, inidonea a influire in un senso o nell’altro sul merito della decisione finale, essendo diretta solo a far progredire la sequenza processuale.

Alla base del concetto di improcedibilità vi è (1) l’idea d’una regola d’accesso all’impugnazione (cfr. in motivazione S.U. nn. 9005-9006/09), che consenta al giudice, prima ancora di esaminarne le ragioni, di verificarne d’ufficio i presupposti d’ammissibilità, che è onere dell’impugnante dimostrare; e (2) la scelta, di pura matrice positiva, di far prevalere la formazione del giudicato su possibili soluzioni rimediali.

E’ per questo che l’art. 369 c.p.c. che contiene un catalogo di presupposti, necessari e sufficienti, riscontrati i quali il giudice di legittimità può procedere ad esaminare i motivi di ricorso, sempre che pure questi ultimi soddisfino i requisiti di forma-contenuto prescritti dall’art. 366 c.p.c. presidiati a loro volta dalla sanzione d’inammissibilità.

Ma nell’ipotesi del ricorso per cassazione proposto ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., comma 3 non basta la sola copia autentica della sentenza di primo grado per comprendere se il ricorso possa essere esaminato nel suo contenuto assertivo. I;ammissibilità dell’impugnazione, come si è detto, in base a detta norma si ricava dall’ordinanza conclusiva del giudizio d’appello e dalla sua comunicazione o notificazione. Il difetto dell’una e dell’altra grava il ricorrente della relativa allegazione per poter fruire del termine dell’art. 327 c.p.c. (come afferma, condivisibilmente, l’ordinanza n. 2594/16).

Inoltre, il deposito in copia autentica (non solo della sentenza di primo grado impugnata, ma) anche dell’ordinanza d’inammissibilità dell’appello è reso necessario pure ad altri e non meno importanti fini. E’ stato affermato da questa Corte (v. in motivazione, la n. 12034/14; conforme, la n. 6336/15) che nonostante la sostituzione, quale oggetto del giudizio di legittimità, del provvedimento d’appello con quello di primo grado, resta pienamente in vigore la regola generale dell’art. 329 c.p.c., nel senso che oggetto del ricorso per cassazione ex art. 348-ter c.p.c. non possono essere questioni che siano già precluse al momento della proposizione dell’appello dichiarato inammissibile per difetto di una ragionevole possibilità d’accoglimento, per essersi formato il giudicato interno per acquiescenza. Con la conseguenza (prosegue la n. 12034/14) che è indispensabile — ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 che nel ricorso per cassazione sia fatta espressa menzione tanto dell’integrale motivazione dell’ordinanza ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. quanto dei motivi d’appello, affinchè sia evidente che sulle questioni oggetto del giudizio di legittimità non si sia formato alcun giudicato intorno.

Dunque, è solo avendo a disposizione l’ordinanza d’inammissibilità dell’appello ex art. 348-ter c.p.c., comma 3 e la prova della sua comunicazione o notificazione, che il giudice di legittimità è nelle condizioni di effettuare una compiuta verifica dell’impugnazione e dunque della procedibilità del ricorso, una volta che il ricorrente abbia assolto anche gli altri oneri imposti dall’art. 369 c.p.c.

2.2.1. – Nel porre mente ai quali, deve domandarsi se e quale contributo, nei limiti dell’economia del discorso, possa trarsi dal considerare l’ordinanza d’inammissibilità dell’appello a stregua d’ogni altro atto o documento su cui si basi l’impugnazione, da depositare a pena d’improcedibilità ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (soluzione affermata, sebbene fugacemente, dalla sentenza n. 14183/14 anche con riguardo all’atto d’appello).

Venuto conto che le ordinanze impugnate e le relative comunicazioni di cancelleria sono pur sempre atti del processo; che è indiscusso in ogni caso l’onere della parte di dimostrare la tempestività del proprio ricorso; e che anche l’adempimento dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 è prescritto a pena d’improcedibilità; tutto ciò considerato, la questione sembrerebbe permanere nell’ambito eletto.

In realtà detta norma allude ad altro, come dimostra la recente storia del contrasto giurisprudenziale cui ha dato luogo la sua interpretazione. Contrasto che queste S.U. con sentenza n. 22726/11 hanno risolto nel senso che l’onere del ricorrente, di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, così come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 7 di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, “gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda” e soddisfatto, sulla base del principio di strumentatati delle forme processuali, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo “ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 3, ferma in ogni caso, l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 6, degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi.

Piuttosto, tale precedente appare particolarmente significativo per la sua valenza euristica, evidente lì dove afferma che il principio di strumentalità delle forme debba “fare premio, in sede ermeneutica sul “vantaggio” per la Corte di cassazione di disporre immediatamente degli atti e dei documenti sui quali il ricorso si fonda e che siano già contenuti nel fascicolo d’ufficio, comunque destinato a pervenire nella sua disponibilità una volta richiestane la tempestiva trasmissione da parte del ricorrente. Chè, a ben vedere, l’alternativa sarebbe costituita dalla gravissima sanzione della declaratoria di improcedibilità del ricorso (ex art. 387 c.p.c. non più riproponibile) per non avere la parte prodotto atti di cui la Corte già normalmente dispone nel momento in cui esamina il ricorso, o di cui può agevolmente disporre, sollecitando l’invio de svicola d’ufficio alla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata nei casi, per vero abbastanza rari, in cui esso non sta ancora pervenuto al momento del primo esame del ricorso”.

Un’indicazione, quest’ultima, che pone una prospettiva nuova di cui occorre tener conto.

2.3. – Una delle ragioni fondanti dell’indirizzo espresso da S.U. nn. 9005 e 9006/09 risiede, come si e accennato, nella natura sanzionatoria e tipicamente legale dell’improcedibilità, e nella necessità di fissarne nel tempo l’esatto momento di rilevazione. In dette ordinanze si afferma che la parte è investita del potere di far procedere la propria azione purchè secondo determinate modalità ed entro determinati termini. Scaduti i quali, “il potere cessa e scatta la sanzione”, cui si correla l’art. 387 c.p.c. attraverso la previsione dell’irriproponibilità del ricorso anche se non sia spirato il termine fissato dalla legge. Vi si osserva, inoltre, che scardinata la regola dell’improcedibilità bisognerebbe ipotizzare l’uso senza tempo di strumenti e tecniche di recupero del medesimo potere processuale (esemplificando, l’art. 372 c.p.c., la posizione assunta dal contraddittore o l’estensione dell’art. 182 c.p.c.).

2.3.1. – Certo, deve osservarsi anche oggi, di vera sanzione si tratta; nè, del resto, nell’interpretarne presupposti ed efficacia avrebbe senso distaccarsi anche solo a livello terminologico da un’espressione di indiscussa e radicata cittadinanza tanto in dottrina quanto in giurisprudenza.

Ma il punto è un altro e induce, per le considerazioni che seguono, a superare l’indirizzo espresso dalle pronunce nn. 9005 e 9006/09.

La soluzione, invero, deve essere resa compatibile con il principio d’effettività della tutela giurisdizionale e del giusto processo, ai sensi degli artt. 24, 111 e 113 Cost. e artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), e richiede che non esaltare oltre misura i presidi di carattere formale che il legislatore ha previsto per l’accesso al rimedio di legittimità.

Senz’altro, l’assoggettamemnto dell’azione giudiziale a termini e condizioni anche stringenti non è incompatibile con tale principio. Come si desume dalla giurisprudenza costituzionale, se è vero che dal principio del giusto processo discende il diritto ad un – equo vaglio giurisprudenziale -, ciò non toghe che il processo stesso debba essere governato, per esigenze di certezza e ragionevole durata, da scansioni temporali, il cui mancato rispetto va assoggettato alla sanzione della decadenza dal compimento di determinate attività (Corte cost. sentenze nn. 11/08 e 462/06 e ordinanza 14163/10).

Tra le varie (e complesse) declinazioni del principio di effettività della tutela giurisdizionale, particolare rilievo va riconosciuto al punto di equilibrio tra garanzia individuale e regola d’accesso all’impugnazione, per come esso vive nella giurisprudenza della Corte Edu.

La quale (come ricapitolata, con rinvii, e ribadita nella recente sentenza del 15 settembre 2016 – ricorso n. 32610/07 – Causa Trevisanato c. Italia, che ha escluso la violazione dell’art. 6, par. 1 della Convenzione da parte dell’art. 366-bis c.p.c.) afferma che “il diritto a un tribunale – non è assoluto, ma si presta a limitazioni implicite inerenti alle condizioni di ammissibilità di un ricorso, in quanto esso richiede per la stessa natura sulla regolamentazione da parte dello Stato, che gode a questo proposito di un certo margine di apprezzamento (v. Garcia Manibardo c. Spagna, n. 38695/97 e Mortier c. Francia, n. 42195/98); che in ogni caso, le restrizioni applicate non devono limitare l’accesso aperto all’individuo in una maniera o a un punto tali che il diritto risulti pregiudicato nella sua stessa sostanza; che esse si conciliano con l’art. 6, p. 1 della Convenzione solo se perseguono uno scopo legittimo e se esiste un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito (sentenza Guerin c. Francia del 29 luglio 1998), coordinando tra loro sicurezza giuridica e buona amministrazione della giustizia (Kemp e altri c. Lussemburgo, n. 17140/05); e che tale compatibilità delle limitazioni previste dall’ordinamento interno con il diritto di accesso a un tribunale riconosciuto dall’art. 6, p. 1 dipende dalle particolarità del procedimento di cassazione, tenendo conto del processo complessivamente condotto nell’ordinamento giuridico interno e del ruolo che svolge in quest’ultimo la Corte di cassazione, le regole “accesso alla quale possono essere più rigorose che per un appello (v. Khalfaoui c. Francia, n. 34791/97 e e altri c. Repubblica ceca, n. 47273/99).

23.2. – Nell’ottica di tale giurisprudenza della Corte di Strasburgo, la sanzione d’improcedibilità prevista dall’art. 369 c.p.c. non pone problemi di per sè, sia perchè incide non sulla possibilità di ricorso altrimenti concessa dalla legge, ma sulla prosecuzione del procedimento per l’inattività della parte in un tempo ragionevole; sia perchè attua un’altrettanto equilibrata sintesi tra esigenze di certezza e di buona amministrazione nel contesto di un rimedio, quale il ricorso per cassazione, il cui rilievo nell’ordinamento è tale da giustificare regole d’accesso più rigorose, lo scopo di detta norma, insomma, è senz’altro legittimo.

Ciò che entra in crisi, invece, è la proporzionalità tra detto scopo e il mezzo impiegato allorchè i requisiti di procedibilità in esame siano altrimenti dimostrati a stregua degli atti.

Va osservato, infatti, che nessuna sanzione è predicabile come fine a se stessa e irreversibile anche oltre la funzione che l’ordinamento le assegna, e ancor prima che l’infrazione alla norma sia dichiarata dal giudice. Lo stesso art. 387 c.p.c. appena ricordato richiede un’apposita declaratoria d’inammissibilità o d’improcedibilità perchè si consumi il potere processuale di riproporre il ricorso (giurisprudenza costante di questa Corte: cfr. tra le ultime massimate, la n. 7344/12). E se alle ridette condizioni e nei limiti del termine (ovviamente breve: v. sentenza n. 10388/05) d’impugnazione la parte può addirittura esercitare un potere di emenda, e difficile sostenere che esigenze di celerità e d’ordine possano prevalere, nella loro visione anticipata, anche sulla dimostrazione del medesimo dato mancante prima che intervenga l’eventuale declaratoria d improcedibilità. Il riferimento, suggerito dalla citata S.U. n. 22726,711, è al medesimo art. 369 c.p.c., comma 3 e alla trasmissione del fascicolo d’ufficio che il ricorrente ha l’onere di richiedere alla cancelleria del giudice a qua, fascicolo che contiene l’originale dell’ordinanza d’inammissibilità ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. e, di regola, anche gli estremi della sua comunicazione. Allo stesso modo, le medesime informazioni potrebbero emergere anche dal fascicolo della parte controricorrente, che dovesse contenere la copia autentica dell’ordinanza d’inammissibilità notificata.

Pertanto, considerato che in materia processuale la sanzione svolge una funzione dissuasiva speciale senza alcuna pretesa di deterrenza generale, deve ritenersi che non debba essere sanzionata usque ad extremum una condotta omissiva i cui effetti siano stati altrimenti risolti senza danno o ritardo per la procedura.

3. – La seconda questione rimessa a queste Sezioni unite è se il ricorrente sia gravato dall’onere, a pena d’inammissibilità del ricorso per cassazione, di specificare nel ricorso se e in quale data abbia ricevuto la comunicazione o notificazione dell’ordinanza ex art. 348-ter c.p.c., comma 3, secondo quale delle due sia intervenuta per prima.

In senso affermativo si è espresso un orientamento (v, sentenze nn. 20236/15 e 23637/15), che ha ritenuto tale indicazione a stregua di un requisito di forma-contenuto del ricorso. affermando che “il riferimento univoco – quale dies a quo di un termine perentorio incidente sullo sviluppo del processo ad un incombente, quale la comunicazione della cancelleria, che può definirsi normale, cioè necessario ed immancabile (…), rende evidente l’interesse pubblicistico – evidentemente sotteso alla sollecita formazione del giudicato, indubbio presidio detta tutela dei diritti della parte vittoriosa e quindi pienamente conforme ai principi costituzionali del giusto processo alla decorrenza immediata del termine breve di impugnazione”. Con la conseguenza che sarebbe necessaria non solo la dimostrazione (che sarebbe poi controllata dalla Corte attraverso l’esame diretto degli atti), ma pure ed ancor prima “l’allegazione in ricorso del rispetto del termine breve dalla comunicazione dell’ordinanza di secondo grado (…) ai fini della stessa regolarità formale del ricorso”, tanto da precludere “perfino l’esame diretto degli atti al fine di verificare l’obiettiva sussistenza di tale tempestività: con le sole, intuitive, eccezioni (…) in cui la comunicazione none prevista per speciali ed eccezionali disposizioni li legge, ovvero in cui la proposizione dell’impugnazione sia avvenuta essa stessa entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di secondo grado”.

A tale indirizzo, che sembra basarsi sul principio di autosufficienza del ricorso, si giustappone (senza tuttavia contrapporvisi, data diversità della fattispecie ipotetica di riferimento) altro orientamento espresso in tema di regolamento di competenza, secondo cui “allorchè il ricorrente abbia allegato di avere estratto copia della sentenza impugnata in una certa data (ovvero ciò risulti dalla copia autentica della stessa), ma nulla abbia dedotto in ordine alla comunicazione della sentenza, o, addirittura, abbia allegato che non vi sta stata alcuna comunicazione, non può presumersi che la comunicazione sia avvenuta prima del momento dell’estrazione della copia, o nel momento in cui questa fu rilasciata. Ne consegue che, in tal caso, il termine per impugnare non è quello dell’art. 47 c.p.c., comma 2, ma quello previsto dall’art. 327 c.p.c., e la Corte di cassazione, che eserciti il suo dovere d’ufficio di controllare la tempestività dell’impugnazione, può rilevarla dalla circostanza che non sta stato inserito nel fascicolo d’ufficio l’originale del biglietto di cancelleria relativo a detta comunicazione; tuttavia, ove manchi la trasmissione del fascicolo, la Corte deve sollecitarne d’ufficio la trasmissione, ferma restando la facoltà del ricorrente di produrre, anche nel corso dell’adunanza per la camera di consiglio, la certificazione della cancelleria del giudice a quo attestante il difetto di comunicazione o una comunicazione successiva alla notificazione dell’istanza. Nel caso, infine, in cui, trasmesso il fascicolo, risulti che la comunicazione era avvenuta prima della proposizione dell’istanza di regolamento. questa va dichiarata improcedibile, per la violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2 (ordinanza n. 21814/09 conforme, la n. 14135/13).

3.1. – Ad avviso di queste Sezioni unite deve escludersi che l’espressa indicazione, all’interno del ricorso, della data in cui l’ordinanza emessa ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. e stata comunicata o notificata, condizioni l’ammissibilità dell’impugnazione.

In disparte ìl rischio di proliferazioni pretorie in un settore per sua natura tipizzato, il che già di per sè sconsiglia l’impiego di nozioni di esclusivo conio giurisprudenziale, il principio di autosufficienza del ricorso appare del tutto estraneo alla questione. Sorto – nelle sue enunciazioni iniziali – con riguardo al vizio motivazionale, tale principio (che nella giurisprudenza di questa Corte ha talvolta sofferto di una certa qual ipertrofia), è stato ricondotto al suo giusto livello di rilevanza da S.U. n. 8077/12. Pronuncia, quest’ultima, che lo ha inteso come “corollario del requisito della specificità dei motivi impugnazione, ora tradotto nelle più definite e puntuali disposizioni contenute nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, sicchè l’esame diretto degli atti che la Corte è chiamata a compiere è pur sempre circoscritto a quegli alti e a quei documenti che la parte abbia specificamente indicato ed allegato”.

Nel solco di tale precedente, va ulteriormente ribadito che ogni applicazione del principio di autosufficienza, operata con riguardo vuoi ai vizi in iudicando vuoi a quelli in procedendo (rispettivamente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4), attiene ad ogni modo al giudizio d’ammissibilità delle singole censure, e non del ricorso in sè quale atto propulsivo del processo. E dunque, quando si parla di “principio di autosufficienza del ricorso per cassazione” occorre essere consapevoli dell’uso metonimico di tale espressione, che indica il contenente (il ricorso, appunto) per designare il contenuto (i singoli motivi e le censure ivi articolate).

3.1.1 – Ciò chiarito, deve escludersi che l’ipotizzata inammissibilità poggi su di una base positiva. Questa non è ravvisabile nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 il quale prescrive che il ricorso contenga la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda. Se è vero, infatti, che anche la comunicazione di cancelleria o la notificazione ad opera della parte vittoriosa sono, come s’è detto innanzi, atti del processo, è però certo che la norma suddetta non vi si possa riferire. Gli atti e i documenti (nonchè i contratti collettivi) che in forza di tale disposizione devono essere richiamati sono quelli su cui si fonda il ricorso, vale a dire quelli da cui i motivi d’impugnazione traggono il proprio sostegno giuridico nel candidarsi a idonei mezzi all’annullamento del provvedimento impugnato.

Le indicazioni di cui alla problematica in esame riguardano, invece, unicamente il controllo di tempestività dell’impugnazione, che la Corte compie in via pregiudiziale rispetto allo scrutinio di -merito”. Pertanto, solo a patto di forzare il senso letterale e logico dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, può affermarsi l’esistenza a carico del ricorrente dell’onere in questione.

Se ne deve concludere che, al pari di quanto la giurisprudenza di questa Corte ha ravvisato in tema di regolamento di competenza, la parte impugnante non sia tenuta a specificare nel ricorso an e quando della comunicazione o notificazione dell’ordinanza che abbia dichiarato l’appello inammissibile, essendo in potestà della Corte stessa verificare la tempestività dell’impugnazione attraverso l’esame diretto degli atti, e che sia del fascicolo d’ufficio che di quelli di parte.

4. – Sulla base di quanto fin qui considerato, si formulano i seguenti principi di diritto:

“Nell’ipotesi di ordinanza d’inammissibilità dell’appello emessa ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., per non avere l’impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta, il conseguente ricorso per cassazione proponibile in base all’art. 348-ter c.p.c., comma 3, contro la sentenza di primo grado nel termine di 60 gg. dalla comunicazione dell’ordinanza stessa o dalla sua notificazione, se avvenuta prima, e soggetto, ai fini del requisito di procedibilità ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, ad un duplice onere, quello di deposito della copia autentica della sentenza di primo grado e quello, inerente alla tempestività del ricorso, di provare la data di comunicazione o di notifica dell’ordinanza d’inammissibilità. Tale secondo onere è assolto dal ricorrente mediante il deposito della copia autentica dell’ordinanza con la relativa comunicazione o notificazione; in difetto, il ricorso è improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, salvo in esito alla trasmissione del fascicolo d’ufficio da parte della cancelleria del giudice a quo, clic il ricorrente ha l’onere di richiedere ai sensi del terzo comma del predetto articolo, la Corte, nell’esercitare il proprio potere officioso di verificare la tempestività dell’impugnazione, rilevi che quest’ultima sia stata proposta nei 60 gg. dalla comunicazione o notificazione ovvero, in mancanza dell’una e dell’altra, entro il termine c.d. lungo di cui all’art. 327 c.p.c.”.

“Il ricorso per cassazione proposto in base all’art. 348-ter c.p.c., comma 3, contro la sentenza di primo grado, non è soggetto, a pena d’inammissibilità, alla specifica indicazione della data di comunicazione o di notificazione se avvenuta prima, dell’ordinanza che ha dichiarato inammissibile l’appello, in quanto l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, si riferisce unicamente agli atti processuali e ai documenti da cui i motivi l’impugnazione traggono il proprio sostegno giuridico quali mezzi diretti all’annullamento del provvedimento impugnato”.

3. – Applicati al caso di specie, i suddetti principi di diritto consentono di affermare la procedibilità del ricorso. Come premesso, infatti, il ricorso è stato avviato per la notifica il 2.9.2013, e dunque nei 60 gg. dalla pubblicazione dell’ordinanza d’inammissibilità ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., avvenuta il 4.7.2013.

L’ordinanza interlocutoria dà atto del deposito dell’ordinanza (che in effetti è agli atti), ma non specifica se questa sia stata depositata in copia autentica, nè del resto pone la relativa questione. Tuttavia, giova alla procedibilità del ricorso il richiamo all’art. 156 c.p.c., comma 3, e alla sanatoria dell’ipotetico vizio, avendo ad ogni modo l’atto conseguito il suo scopo per essere stati compiuti gli atti successivi, sia di parte (il controricorso) sia d’ufficio (la stessa emissione dell’ordinanza interlocutoria).

PQM

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni unite civili della Corte Suprema di Cassazione, il 27 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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