Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25622 del 12/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 12/11/2020, (ud. 25/06/2020, dep. 12/11/2020), n.25622

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 725-2020 proposto da:

S.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato PAOLO SASSI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE SEZIONE DI

CAMPOBASSO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e

difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso il cui Ufficio

domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12, ope legis;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. CRO 2483/2019 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO,

depositato il 12/11/201 R.G.N. 2631/2018.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con ricorso al Tribunale di Campobasso, S.M., proveniente dalla (OMISSIS), impugnava la decisione della competente Commissione Territoriale con cui venne respinta la sua domanda di protezione internazionale, e delle altre forme sussidiarie di protezione, basate sul fatto che, a causa di una lotta tra due fazioni nel suo Paese d’origine ((OMISSIS) e (OMISSIS)), egli vivendo in zona (OMISSIS) apparteneva ai (OMISSIS).

Il Tribunale (sent. 12.11.19) rigettava la domanda non ravvisando nessuna delle condizioni previste dalla legge per il riconoscimento della protezione internazionale, anche sussidiaria (ritenuta non concedibile per la mera provenienza geografica) considerato che la (OMISSIS) non risultava interessata da conflitti tali da creare una situazione di violenza indiscriminata, del resto neppure dedotta. Veniva altresì respinta la richiesta di protezione umanitaria in quanto dalle fonti consultate (Rapporto COI 2019), a parte una manifestazione, non emergevano nel periodo de quo scontri permanenti tra le due etnie; nè, d’altro canto, fattori soggettivi di vulnerabilità (salute, età, violazione dei diritti umani), neppure oggettivi (guerre civili, rivolgimenti violenti di regimi, instabilità o catastrofi naturali).

Il Tribunale riteneva inoltre il ricorso manifestamente infondato, sicchè revocava l’ammissione al gratuito patrocinio.

Avverso tale pronuncia ricorre per cassazione il S. con tre motivi.

Il Ministero dell’Interno ha depositato memoria al solo scopo di partecipare alla discussione, che non vi è stata stante la natura camerale del procedimento.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.- Con il primo e secondo motivo il ricorrente censura la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 32 e 35 bis, 5,8,9,14 e 27 oltre al mancato esame di un fatto decisivo consistente nella vicenda personale del ricorrente, e della situazione esistente in (OMISSIS) non verificata attraverso necessari approfondimenti istruttori in ordine alla situazione generale esistente nel Paese d’origine.

I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per connessione, sono infondati.

La sentenza impugnata resiste alle censure esposte avendo motivato la non ricorrenza delle condizioni previste dalla legge in ordine alla protezione primaria (avendo il ricorrente solo ipotizzato un pericolo di complotto, riferito ma neppure percepito, trattandosi peraltro di apprezzamenti di fatto non censurabili in questa sede in base al novellato) ed a quella sussidiaria che (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14) indica tassativamente i requisiti del danno grave per essa necessario: Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

La sentenza impugnata ciò ha escluso, anche in base alle stesse deduzioni del ricorrente, valutando altresì il report COI del 2019 da cui risultava che in (OMISSIS) non sussistevano condizioni di violenza o pericolo, nè scontri tra le due etnie, senza considerare che nella specie non è stata neppure allegata una situazione riconducibile ad una delle ipotesi di cui alla D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7 nè di cui all’art. 14 D.Lgs. cit., ed in particolare della sua (unicamente ipotizzabile nella specie) lett. c), sopra indicata.

Al riguardo cfr. peraltro Cass. n. 8230/20 (secondo cui è irrilevante l’esistenza di un pericolo solo in alcune aree del Paese d’origine, salva l’ipotesi, nella specie neppure dedotta, che il richiedente debba spostarsi frequentemente da un’area del Paese ad altra).

Converrà comunque chiarire che un dovere di cooperazione istruttoria sussiste solo nella misura in cui sia stato almeno assolto dal ricorrente il suo onere di allegazione in ordine alle situazioni di pericolo lamentate.

Parimenti infondata è la seconda censura, con cui il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 111 Cost. per motivazione solo apparente, posto che il Tribunale ha adeguatamente esposto le ragioni, sopra rammentate, che imponevano il rigetto della domanda, anche di protezione umanitaria per assenza di allegazione in ordine a fattori soggettivi di vulnerabilità (salute, età, violazioni frequenti dei diritti umani nel Paese d’origine).

3.-Con terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 74, comma 2 e art. 136, comma 2, dolendosi in sostanza della revoca, disposta dal Tribunale, dell’ammissione al gratuito patrocinio.

Il motivo è inammissibile posto che, seppure la detta revoca sia erronea (cfr., ex aliis, Cass. n. 7785/20), il ricorrente doveva far valere il suo diritto D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 (Cass. n. 10487/20, n. 3028/18).

4.-11 ricorso deve essere pertanto rigettato.

Nulla sulle spese, non avendo il Ministero svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 25 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020

 

 

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