Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25621 del 30/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/11/2011, (ud. 07/10/2011, dep. 30/11/2011), n.25621

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 25363/2010 proposto da:

O.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato CHIESA ANTONIO CLAUDIO giusta procura speciale margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

O.R., OR.AL., D.A.M.

(OMISSIS), O.C., O.A., O.

M., OR.AN., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

FABIO MASSIMO 107, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO ALAJMO,

rappresentati e difesi dall’avvocato MASSACCI GIAMPIERO, giusta

mandato speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 241/2010 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI del

6/03/10, depositata il 26/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO MAZZACANE;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 6-1-1994 O.G. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Lanusei D.A.M. ed i suoi figli Or.Al., An., C., A., R. e M. esponendo:

– l’istante aveva costituito nel 1963 una società di fatto con il fratello Gi., marito e padre dei convenuti, per la gestione di una attività di bibite gassate, ubicata in un immobile sito al piano terra in (OMISSIS), censito in catasto al foglio 10 mappale 977 sub 1,2,3 in comproprietà tra i soci;

– deceduto il fratello lasciando quali eredi legittimi i suddetti convenuti, la società era stata gestita dal 1983 al 1988 dall’attore e da O.A. che aveva agito anche nell’interesse degli altri eredi;

– a causa della scarsa redditività dell’impresa era stato deciso di sciogliere la società, senza peraltro che ciò avvenisse per responsabilità degli eredi del suddetto fratello, i quali a partire dal 1988 avevano gestito l’attività incassando gli utili senza dividerli con l’esponente.

Tanto premesso O.G. chiedeva dichiararsi lo scioglimento della società predetta per l’impossibilità di conseguire l’oggetto sociale, disponendone la liquidazione e ripartendo le quote nella misura del 50% a proprio favore e del 50% a favore dei convenuti, disporsi altresì la divisione dell’immobile in due quote e condannarsi i convenuti a corrispondergli la metà degli utili percepiti dalla gestione dell’attività.

Si costituivano in giudizio i convenuti opponendosi alla divisione dell’immobile sito in (OMISSIS), in quanto lo stesso era sempre appartenuto al loro dante causa e non esisteva alcun valido titolo per il trasferimento della sua proprietà all’attore.

Il Tribunale adito con sentenza n. 204/2006 rigettava le domande attrici rilevando, per quanto interessa in questa sede, che la scrittura privata con la quale Or.Gi. e O.G. avevano deciso di costituire una società di fatto per la gestione di una azienda di produzione di bevande gassate era nulla per essere nulla la clausola di conferimento di un immobile non determinato nè determinabile.

Proposto gravame da parte di O.G. cui resistevano D.A.M., Or.Al., An., C., A., R. e M. che formulavano appello incidentale la Corte di Appello di Cagliari con sentenza del 26-5-2010 ha rigettato entrambe le impugnazioni.

Per la cassazione di tale sentenza O.G. ha proposto un ricorso affidato ad un unico motivo cui D.A.M., Or.An., C., M., A., Al. e R. hanno resistito con controricorso.

Il Consigliere designato con relazione ex art. 380 bis c.p.c., del 15- 6-2011 ha concluso per il rigetto del ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5; il ricorrente ha successivamente depositato una memoria.

Con l’unico motivo articolato il ricorrente, deducendo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e violazione e falsa applicazione di norme di diritto, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che la mancata indicazione dei dati identificativi dell’immobile conferito nella società di fatto costituiva un limite invalicabile per considerare valida la convenzione in oggetto;

premesso che nella scrittura privata del 5-8-1963 si leggeva che “…da tale data N. entra in parte eguale a me e come proprietario della fabbrica delle gassose compreso tutto il piano terreno che a mie spese dovrò coprire con soletta. Mentre l’area superiore è di esclusiva proprietà di Gi….”, G. O. sostiene che da tale pattuizione si desumeva con sufficiente chiarezza quale fosse l’immobile oggetto dell’accordo e quindi il bene conferito in comproprietà, unico ed infungibile;

inoltre l’ulteriore elemento che avrebbe dovuto indurre ad escludere l’indeterminatezza dell’oggetto del contratto era costituito dalla precisazione che nell’immobile conferito era fissata la sede della società, e che esso si trovava al piano terra; d’altra parte le controparti non avevano mai contestato l’esistenza o la individuazione del suddetto immobile, cosicchè il contenuto del contratto avrebbe dovuto essere conservato per intero a tutela del rispetto della volontà dei contraenti.

La censura è manifestamente infondata.

La Corte territoriale, rilevato che il conferimento dell’immobile predetto nella società di fatto sorta tra i fratelli O. G. e Or.Gi. non era stato accompagnato dalla indicazione dei dati identificativi del bene stesso, essendosi le parti limitate a precisare nella suddetta scrittura che parte di tale immobile era adibito all’esercizio dell’attività della costituenda società di fatto senza alcuna altra indicazione utile ai fini della sua identificazione, ha ritenuto nulla la convenzione racchiusa nella menzionata scrittura per indeterminatezza e per indeterminabilità del suo oggetto.

La menzionata relazione ha ritenuto tale convincimento conforme all’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui per la validità di una compravendita immobiliare è necessario che l’oggetto del contratto sia determinato ovvero determinabile in base ad elementi contenuti nel relativo atto scritto, e tale requisito deve essere ravvisato nella inequivocabile identificazione dell’immobile compravenduto per il tramite dell’indicazione dei confini o di altri dati oggettivi incontrovertibilmente idonei allo scopo e ad impedire, perciò, che rimangano dubbi sull’identità del suddetto immobile (vedi tra le altre Cass. 29-5-2007 n. 12506); ha poi aggiunto che le argomentazioni del ricorrente non erano utili a scalfire la statuizione impugnata, non avendo egli addotto alcun elemento decisivo, interno allo stesso atto di conferimento del bene, idoneo a superare le evidenziate carenze riguardo alla esatta identificazione dell’immobile, considerato per altro verso che l’indagine al riguardo effettuata dal giudice di appello si è risolta in un accertamento di fatto sorretto da adeguata e logica motivazione, come tale incensurabile in questa sede.

Orbene tali rilievi sono pienamente condivisibili ed immuni dalle argomentazioni svolte dal ricorrente nella memoria difensiva, laddove, pur aderendo al principio di diritto sopra richiamato, O.G. pretenderebbe di individuare in termini certi ed inequivocabili l’oggetto del contratto di cui alla scrittura privata del 5-8-1963 sulla base di elementi estranei ad essa, quali la precisa indicazione dell’immobile per cui è causa nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado o la mancata contestazione al riguardo da parte degli attuali soggetti intimati, così confermando indirettamente che detta scrittura privata non consentiva l’esatta individuazione del bene.

Il ricorso deve quindi essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di Euro 200,00 per spese e di Euro 3000,00 per onorari di avvocato.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011

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