Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25621 del 27/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 27/10/2017, (ud. 14/06/2017, dep.27/10/2017),  n. 25621

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19177/2013 proposto da:

F.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA PUBLIO VALERIO 9, presso lo studio dell’avvocato MARIO ROMANO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO DOTTI;

– ricorrente –

contro

U.T.G. PREFETTURA DI COMO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 105/2013 del TRIBUNALE SEDE di COMO SEDE

DISTACCATA DI CANTU’, depositata il 27/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/06/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Il tribunale di Como – sezione distaccata di Cantù è stato adito da F.M. che ha appellato pronuncia del giudice di pace di Cantù su opposizione, nelle forme di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 22, avverso provvedimento notificato il 28/10/2011 nei confronti della prefettura – ufficio territoriale del governo di Como. Con sentenza depositata in data 27/05/2013 il tribunale ha rigettato l’appello.

1.1. Nell’esaminare il gravame, il giudice monocratico lo ha rigettato sugli argomenti che:

– in ordine all’illecito di cui all’art. 218 C.d.S., non vi era stata violazione dell’art. 200 C.d.S., per omessa contestazione immediata, posto che essa si era resa possibile solo all’esito delle verifiche che avevano condotto a verbale del 10/12/2010 non ritirato dal trasgressore in sede di notifica postale;

– era stato rispettato il termine di cui all’art. 201 C.d.S., quanto alla notifica del verbale del 10/12/2010, dovendo guardarsi a tale ultima data quale data dell’accertamento, all’esito delle verifiche, e non già quella del 14/07/2010 allorchè il trasgressore fu sottoposto a controllo;

– era proporzionato l’importo della sanzione all’entità della trasgressione, portatrice di gravi pericoli, trattandosi di guida di un ciclomotore inr stato di ebbrezza, senza patente e senza copertura assicurativa, con attraversamento di un semaforo rosso;

– era prerogativa dell’amministrazione concedere o meno la chiesta rateizzazione del pagamento.

2. – Avverso tale sentenza F.M. propone ricorso per cassazione su cinque motivi. La prefettura non svolge difese, avendo depositato mero atto di “costituzione” non qualificabile controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo (violazione dell’art. 200 C.d.S.) il ricorrente contesta la valutazione operata nella sentenza impugnata, secondo la quale non vi era stata violazione dell’art. 200 C.d.S., per omessa contestazione immediata della guida senza patente conducente al ritiro.

1.1. Mentre secondo il tribunale il ritiro si era reso possibile solo all’esito delle verifiche che avevano condotto a verbale del 10/12/2010 non ritirato dal trasgressore in sede di notifica postale, constando che la patente era già stata sospesa e detenuta in prefettura per precedente guida in stato di ebbrezza, secondo il ricorrente gli agenti erano in posizione tale da accertare la violazione senza ulteriori verifiche.

1.2. Il motivo è inammissibile, non emergendo nè dalla sentenza impugnata nè dallo stesso ricorso alcuna effettiva violazione o falsa applicazione della norma invocata, posto che con la sentenza impugnata il giudice, lungi dall’affermare una diversa regula iuris o dal male interpretare quella correttamente invocata, ne fa mera applicazione sulla base di valutazioni fattuali, le quali ultime soltanto sono contestate dal ricorrente, che ne propugna altre. Ciò si traduce nella proposizione, sotto la veste di ragioni di violazione di legge, di una censura di merito non ammissibile in sede di legittimità.

2. Con il secondo motivo (violazione dell’art. 201 C.d.S.) il ricorrente censura la sentenza impugnata, nella parte in cui si afferma il rispetto del termine di cui all’art. 201 C.d.S., quanto alla notifica del verbale del 10/12/2010, dovendo guardarsi a tale ultima data quale data dell’accertamento, all’esito delle verifiche, e non già quella del 14/07/2010 allorchè il trasgressore fu sottoposto a controllo.

2.1. Il ricorrente sostiene che già al momento del controllo i verificatori erano nella posizione di accertare la violazione, dovendo il termine decorrere non da quando l’amministrazione abbia provveduto, ma da quando sia stata posta in condizione di provvedervi.

2.2. Rileva il collegio che, al di là della condivisibile puntualizzazione circa l’esigenza di considerare quale incipit del termine il momento in cui l’amministrazione sia stata messa in condizione di provvedere all’accertamento, anche di tale doglianza debba affermarsi l’inammissibilità alla luce di quanto osservato in ordine al motivo precedente, di cui l’attuale motivo costituisce corollario. In effetti, il giudice di merito, con apprezzamento insindacabile in sede di legittimità, ha dato atto delle ragioni che lo hanno portato a ritenere necessario il ritardo nell’accertamento, senza incorrere comunque nel denunciato vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

3. Con il terzo motivo (violazione della L. n. 890 del 1982, art. 8) il ricorrente censura ulteriormente la sentenza impugnata, in ordine al termine di notifica del provvedimento sanzionatorio, atteso che essa non avrebbe tenuto conto che l’avviso di ricevimento delle notifiche postali è restituito al mittente con annotazione del mancato ritiro trascorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata di comunicazione di avvenuto deposito. Ne deriverebbe, ad avviso del ricorrente, che erroneamente l’impugnata sentenza avrebbe ritenuto di poter parametrare la tempestività della notifica del provvedimento alla restituzione del plico di notifica del verbale, avvenuta successivamente, invece che alla restituzione dell’avviso di ricevimento.

3.1. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. Dichiarando di ritenere corretto il calcolo del tempus utile da una presunta restituzione dell’a.r. all’amministrazione, il ricorrente dichiara non essere comunque detto avviso in atti, implicitamente ammettendo di non aver fornito ai giudici di merito alcun dato fattuale a sostegno di quanto dedotto.

3.2. Ad ogni buon conto, anche di tale motivo deve rilevarsi l’inammissibilità in quanto con esso, sotto la veste di una censura per violazione di legge, si contrappone alla valutazione fattuale operata dal primo giudice una diversa ricostruzione dei fatti, preclusa in sede dí legittimità.

4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, con riferimento alla quantificazione della sanzione.

4.1. Il motivo, oltre a lamentare il mancato riferimento ai criteri di quantificazione delle sanzioni, allega ragioni fattuali che non sarebbero state esaminate per le quali la violazione non potrebbe ritenersi grave.

4.2. Il motivo è inammissibile. La censura di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione e non sia stato esaminato. La parte ricorrente omette del tutto di indicare da quali atti risulterebbero omessi i fatti (incensuratezza, peraltro smentita dallo stesso ricorso; mancata opposizione di resistenza, peraltro comportamento doveroso; guida di ciclomotore degli anni 70; ecc.) di cui sarebbe stato omesso l’esame e le ragioni per cui essi, di fronte a quelli esplicitamente citati in sentenza (v. sopra) sarebbero decisivi. Ne deriva, anche in questo caso, che trattasi di un motivo di merito, che contrappone una valutazione diversa a quella operata dal giudice, inammissibile in cassazione.

5. Con il quinto motivo, in effetti articolato su due censure, il ricorrente deduce sia violazione della L. n. 689 del 1981, art. 26, che omessa o carente motivazione. Lamenta di avere, in sede di ricorso introduttivo, richiesto la rateazione della sanzione, resa possibile da detta norma; il giudice del merito, richiamando la discrezionalità valutativa al riguardo, avrebbe reso una motivazione apparente, oltre che in violazione di legge.

5.1. Il motivo è gravemente infondato; rettamente, infatti, il giudice di merito ha pronunciato nel senso che la rateazione ex art. 26 cit. potrà formare oggetto di valutazione da parte dell’amministrazione, ma non del giudice civile.

5.2. Invero, sul punto questa corte (Cass. n. 5400 del 13/03/2006) ha chiarito che il potere di disporre il pagamento rateale della sanzione pecuniaria, su richiesta dell’interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, spetta, a norma della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 26, all’autorità giudiziaria e/o amministrativa che ha applicato la sanzione; poichè questa è applicata dall’autorità giudiziaria nella sola ipotesi prevista dall’art. 24 (connessione obiettiva tra violazione amministrativa e reato), il termine “autorità giudiziaria” indicato nel citato art. 26 va riferito al solo caso del giudice penale competente ai sensi dell’art. 24, nè argomento contrario può trarsi dal potere del giudice dell’opposizione di determinare in concreto la misura della sanzione, eventualmente anche riducendola, perchè tale potere è attività diversa, concettualmente e cronologicamente, dalla rateizzazione della sanzione, che inerisce alle modalità di pagamento. Ne consegue che il giudice civile che decide sull’opposizione all’ordinanza-ingiunzione non può disporre il pagamento rateale della sanzione pecuniaria.

6. In definitiva il ricorso deve rigettarsi nel suo complesso. Non vi è luogo per provvedimenti sulle spese del giudizio di legittimità, stante il non espletamento di difese da parte dell’amministrazione. Deve darsi atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.

PQM

La corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 14 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA