Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25621 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. III, 14/12/2016, (ud. 08/11/2016, dep.14/12/2016),  n. 25621

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16053-2014 proposto da:

V.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO

BERTOLONI, 27, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MELUCCO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato VITO VENEZIA giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE COLOBRARO;

– intimato –

Nonchè da:

COMUNE COLOBRARO in persona del suo Sindaco pro tempore

A.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCA BUCCELLATO, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANDREA SACINO giusta procura speciale in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 144/2013 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 24/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/11/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito l’Avvocato ANDREA MELUCCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L’ing. V.V. ottenne dal Tribunale di Matera due decreti ingiuntivi nei confronti del Comune di Colobraro, relativi a prestazioni professionali rese per la progettazione dell’asilo nido comunale e di una rete idrica e fognaria.

Avverso i due decreti propose opposizione il Comune e nei relativi giudizi si costituì il professionista.

Riunite le due cause, il Tribunale pronunciò sentenza con la quale revocò entrambi i decreti ingiuntivi e condannò l’ing. V. al pagamento delle spese di lite.

2. Appellata la pronuncia del Tribunale da parte del professionista soccombente, la Corte d’appello di Potenza, con sentenza del 24 aprile 2013, ha rigettato l’appello, confermando la decisione di primo grado e compensando integralmente le spese del giudizio di gravame.

2.1. Ha innanzitutto osservato la Corte territoriale che era fondata l’eccezione di prescrizione proposta dal Comune di Colobraro in relazione al credito professionale portato dal primo dei due decreti ingiuntivi, relativo all’attività di progettazione dell’asilo nido (si trattava di prestazione conclusa al più tardi nell’aprile 1977 per la quale non vi era stato alcun atto interruttivo prima dell’autunno 1991). L’accoglimento di tale eccezione rendeva inammissibile la domanda di indebito arricchimento proposta dal V. nel giudizio di opposizione, posto che l’azione di cui all’art. 2041 c.c. è proponibile solo a condizione che non vi siano altre azioni disponibili per il creditore.

2.2. Ciò premesso, la Corte ha rilevato che, in ordine al credito professionale portato dal secondo decreto ingiuntivo, la questione della eccepita prescrizione, più complessa, era irrilevante, posto che la domanda dell’ing. V. non poteva comunque essere accolta.

Ed infatti, l’azione contrattuale non era proponibile, posto che mancava nella specie un contratto avente forma scritta, strumento indispensabile, ai sensi del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 16 e 17 per vincolare la parte pubblica alla propria prestazione.

Si trattava, quindi, di stabilire solo se poteva essere accolta la domanda avanzata dal professionista a titolo di indebito arricchimento. Al riguardo, la Corte d’appello ha precisato che tale domanda non poteva essere ritenuta inammissibile, posto che era pacifico dagli atti di causa che il Comune di Colobraro aveva sul punto accettato il contraddittorio. Nel merito, però, la domanda di cui all’art. 2041 c.c. doveva essere rigettata perchè, pur dovendosi considerare dimostrata l’utilitas in capo al Comune – posto che l’opera pubblica era stata consegnata, collaudata ed utilizzata – mancava ogni dimostrazione, da parte dell’ing. V., della sussistenza di un suo impoverimento collegato all’arricchimento della pubblica amministrazione. Il professionista, infatti, aveva “concentrato il proprio sforzo probatorio solo sulle parcelle vistate, omettendo di documentare, anche per grandi linee, le spese e gli oneri sopportati nell’espletamento dell’incarico”.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Potenza propone ricorso l’ing. V.V. con atto affidato a due motivi.

Resiste il Comune di Colobraro con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo.

Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 c.c..

Osserva il ricorrente – dopo aver interamente riportato il testo della motivazione della sentenza impugnata – che la questione relativa al decorso della prescrizione non potrebbe dirsi del tutto esaurita. Ciò posto, il motivo precisa di dover esaminare la motivazione della sentenza in relazione al rigetto della domanda di indebito arricchimento e rileva che la sentenza sarebbe in contrasto con la consolidata giurisprudenza nella parte in cui sostiene che difettava la prova dell’impoverimento del professionista. Sostenendo l’improprietà del richiamo, compiuto dalla Corte d’appello, ad alcune sentenze della Corte di cassazione, il motivo in esame indica altre pronunce di legittimità dalle quali risulterebbe che in caso di nullità di un contratto d’opera professionale stipulato da un ente pubblico, per mancanza della forma scritta, il professionista ha diritto ad un indennizzo che può essere liquidato tenendo presenti le tariffe professionali.

2. Con il secondo motivo del ricorso principale si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 35 e 36 Cost. e dell’art. 1226 c.c..

Si osserva, in via subordinata, che, ove si ritenga che le tariffe professionali non siano un criterio congruo, la Corte d’appello avrebbe potuto e dovuto procedere alla liquidazione equitativa in favore del professionista.

3. I due motivi sono da trattare congiuntamente in quanto entrambi affrontano, sia pure sotto diversi profili, il mancato riconoscimento di un compenso in favore dell’ing. V. a titolo di indebito arricchimento.

3.1. Essi sono entrambi infondati.

Occorre innanzitutto rilevare che la questione della prescrizione, utilizzata dal Giudice di merito per chiudere ogni discussione sulla prestazione professionale di cui al primo dei due decreti ingiuntivi opposti, non viene sostanzialmente affrontata nel primo motivo di ricorso, il quale si limita ad una generica doglianza sul punto (v. p. 17) priva di successivi sviluppi. Ne consegue che quel profilo della sentenza non è più discutibile in questa sede.

L’unico punto sul quale realmente si sofferma il primo motivo di ricorso riguarda il compenso e la possibilità di una sua determinazione tramite richiamo delle tariffe professionali.

Rileva la Corte, però, che tale doglianza è formulata in una maniera tale per cui non tiene in considerazione la ratio decidendi della sentenza e non contesta in nulla l’affermazione secondo cui il professionista non aveva dato alcuna prova dell’impoverimento da lui subito. La censura oscilla tra affermazioni generiche e ampi richiami di giurisprudenza senza affrontare il punto decisivo, sul quale non ci sono, in effetti, vere censure. Si discute, in definitiva, della utilizzabilità o meno delle tariffe professionali in assenza di contratto, ma non è questa la ragione per cui la domanda è stata respinta.

Da ciò consegue che non è corretta l’osservazione secondo cui la Corte d’appello avrebbe “erroneamente governato la fattispecie in esame, non tenendo conto della giurisprudenza specifica (ed oggi, anche sopravvenuta) in subiecta materia”, posto che i corretti richiami alle sentenze 27 gennaio 2009, n. 1875, e 14 ottobre 2011, n. 21227, non scalfiscono in nulla l’argomentazione decisiva per cui la domanda è stata respinta.

3.2. Il rigetto del primo motivo di ricorso toglie ogni possibilità di accoglimento del secondo, posto che non ha senso invocare la liquidazione del danno in via equitativa in assenza delle condizioni per la liquidazione di una qualsiasi somma a titolo di indebito arricchimento.

4. Il rigetto del ricorso principale implica l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

5. Il ricorso principale, pertanto, è rigettato, con assorbimento di quello incidentale condizionato.

A tale esito segue la condanna del ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, sopravvenuto a determinare i compensi professionali.

Sussistono inoltre le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale condizionato, e condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 3.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 8 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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