Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25621 del 14/11/2013
Civile Sent. Sez. 3 Num. 25621 Anno 2013
Presidente: MASSERA MAURIZIO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA
SENTENZA
sul ricorso 6052-2008 proposto da:
TRALICCI
GINA
MNCSFN31R04D653F,
elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo
studio dell’avvocato MENICACCI STEFANO, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
T
– ricorrente 2013
1790
contro
GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 4617/2007 del TRIBUNALE di
ROMA, depositata il 07/03/2007 R.G.N. 37813/2004;
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Data pubblicazione: 14/11/2013
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/10/2013 dal Consigliere Dott.
GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con la decisione impugnata, pubblicata il 7 marzo 2007, il
Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione all’esecuzione
proposta dalla S.p.A. Assicurazioni Generali nei confronti del
creditore procedente Luca Casales ed ha compensato le spese di
«ponendo gli altri due terzi a
carico della S.p.A. Assicurazioni Generali, in persona dei suoi
legali rappresentanti p.t. ed in favore del sig. Casales
Luca»,
con liquidazione dell’importo complessivo di
800,00,
oltre accessori.
2.- Avverso la sentenza l’avv. Gina Tralicci, già difensore e
procuratore di Luca Casales, ha proposto ricorso straordinario
affidato ad un motivo.
L’intimata SPA Generali Assicurazioni non si è difesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
–
Con l’unico motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa
applicazione degli artt. 100, 91 e 93 cod. proc. civ. in
relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., perché il giudice
di merito, disattendendo l’istanza dell’avv. Gina Tralicci,
difensore della parte opposta vittoriosa, Luca Casales, ha
condannato l’opponente società assicuratrice al pagamento dei
due terzi delle spese processuali in favore di quest’ultimo, e
non dell’avvocato distrattario.
1.1.- Il ricorso è inammissibile, avuto riguardo al principio
per il quale, in caso di rigetto dell’istanza, avanzata dal
difensore della parte, di distrarre in suo favore gli onorari
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lite nella misura di un terzo,
non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate, il
rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione
degli errori materiali, di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc.
civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione (Cass. n.
1301/12; cfr. già Cass. S.U. n. 16037/10, secondo cui, in caso
proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di
un’espressa
indicazione
legislativa,
è
costituito
dal
procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli
artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di
impugnazione,
non potendo la
richiesta di distrazione
qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione,
oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, secondo
comma, cod. proc. civ. – che ad essa si richiama per il caso in
cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del
difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto
del principio costituzionale della ragionevole durata del
processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del
difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo).
2.- Non vi è luogo a provvedere sulle spese, attesa la mancata
costituzione dell’intimata.
Per questi motivi
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, in data 2 ottobre 2013.
di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese