Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25621 del 12/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 12/11/2020, (ud. 25/06/2020, dep. 12/11/2020), n.25621

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 361-2020 proposto da:

A.M.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato PAOLO SASSI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE SEZIONE DI

CAMPOBASSO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e

difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domiciliano in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12, ope legis;

– resistenti con mandato –

avverso il decreto 2654/2018 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositata

il 31/10/2019 r.g.n. 2654/2018.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con ricorso al Tribunale di Campobasso, A.M.M., medico proveniente dalla Somalia, impugnava la decisione della Commissione Territoriale di Salerno 5.6.18, con cui venne respinta la sua domanda di protezione internazionale primaria, ma accolta quella di protezione sussidiaria, a causa di allegate persecuzioni e minacce di cui sarebbe stato oggetto per aver più volte dato alle donne del Paese indicazioni sanitarie contro l’infibulazione.

Il Tribunale rigettava la domanda non ravvisando nessuna delle condizioni previste dalla legge per il riconoscimento della protezione internazionale, anche sussidiaria, revocando inoltre, stante la manifesta infondatezza del ricorso, l’ammissione al gratuito patrocinio.

Avverso tale pronuncia ricorre per cassazione il M. con due motivi.

Il Ministero dell’Interno ha depositato memoria al solo scopo di partecipare alla discussione, che non vi è stata stante la natura camerale del procedimento.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.- Il ricorrente censura la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 35 bis, 8,9,11,14 e art. 27, comma 3; del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 1, lett. e) e g), artt. 3, 5, 7, 14, 16 e 19 oltre al mancato esame di un fatto decisivo consistente nella vicenda personale del ricorrente. Lamenta che nella specie sussistevano tutti i presupposti di legge per accogliere la sua domanda di riconoscimento dello status di rifugiato.

Il motivo è infondato in quanto il Tribunale, evidenziando che lo stesso ricorrente non aveva riferito atti di persecuzione diretta del ricorrente (quanto piuttosto, genericamente, nei confronti di altri medici e giornalisti) da parte dello Stato somalo, escludeva la sussistenza delle condizioni di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7 difettando la gravità, per natura o frequenza, e tali da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, delle riferite allegazioni del ricorrente.

Deve piuttosto evidenziarsi che il Tribunale, rigettando in toto il ricorso, non si è avveduto che la Commissione Territoriale aveva tuttavia già riconosciuto al M. la protezione cd. sussidiaria, sicchè la sentenza impugnata va corretta sul punto ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4, nel senso del mantenimento del riconoscimento in favore del M. della protezione cd. sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14.

2.- Con secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28 bis ed in sostanza la revoca, disposta dal Tribunale, dell’ammissione al gratuito patrocinio.

Il motivo è inammissibile posto che, seppure la detta revoca sia erronea (cfr., ex aliis, Cass. n. 7785/20), il ricorrente doveva far valere il suo diritto D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 (Cass. n. 10487/20, n. 3028/18).

4.-11 ricorso deve essere pertanto rigettato, pur corretta la motivazione della sentenza impugnata nel senso sopra esposto. Nulla sulle spese, non avendo il Ministero svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 25 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020

 

 

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