Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25620 del 30/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/11/2011, (ud. 07/10/2011, dep. 30/11/2011), n.25620

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DARDANELLI 21, presso lo studio dell’avvocato VAGLIO MAURO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato TRAVERSI

FRANCESCO giusta procura speciale in calce alla memoria;

– ricorrente –

contro

P.C. (OMISSIS), M.U.

(OMISSIS), M.L. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TRONTO 32, presso lo studio

dell’avvocato MUNDULA GIULIO, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GIACOBINA ROBERTO giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 304/2010 della CORTE D’APPELLO di TORINO

dell’8/01/2010, depositata il 03/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO MAZZACANE;

uditi gli Avvocati Vagli Mauro e Trasversi Francesco, difensori del

ricorrente che si riportano agli scritti insistendo per

l’accoglimento del ricorso;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che ha

concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G.A. con atto di citazione del 22-1-2003 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino – Sezione Distaccata di Moncalieri M.L., M.U. e P.C. chiedendone la condanna alla demolizione della copertura dell’accesso al primo piano della loro proprietà, confinante con quella dell’attore in (OMISSIS), ed al risarcimento dei danni; il G. lamentava che la suddetta copertura di accesso con due archi in muratura realizzata nel giugno – luglio 1994 dai convenuti schermava i raggi solari sulla sua proprietà.

Si costituivano in giudizio i convenuti chiedendo il rigetto delle domande attrici e formulando delle domande riconvenzionali; essi rilevavano in particolare che la copertura di accesso alla loro proprietà esisteva dai 1971 con conseguente acquisto per usucapione della relativa servitù.

Il Tribunale adito con sentenza del 22-10-2007 accoglieva una delle domande formulate dall’attore, e respingeva, oltre alle domande riconvenzionali, sia la domanda di demolizione della suddetta copertura sia quella di risarcimento danni, e compensava interamente tra le parti le spese di giudizio.

Proposto gravame da parte del G. cui resistevano L. M., M.U. e P.C. la Corte di Appello di Torino con sentenza del 3-3-2010 ha rigettato l’impugnazione.

Per la cassazione di tale sentenza il G. ha proposto un ricorso affidato a due motivi cui M.L., M.U. e P. C. hanno resistito con controricorso.

Il Consigliere designato con relazione ex art. 380 bis c.p.c. del 27- 6-2011 ha concluso per il rigetto del ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5; il ricorrente ha depositato successivamente una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione o falsa applicazione delle norme di diritto relative alla proprietà nonchè vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver confermato il rigetto delle domande dell’esponente di condanna delle controparti alla demolizione della copertura di accesso al primo piano e dei due archi in muratura costruiti nella proprietà confinante con quella del G. e, per l’effetto, di risarcimento dei danni.

Il ricorrente afferma che, come rilevato dal CTU, la copertura della rampa di scala di cui si controverte aveva determinato una porzione d’ombra, o comunque una porzione di minor soleggiamento sulla facciata del proprio fabbricato, riducendone pertanto in modo parziale il quantitativo di luce di cui avrebbe potuto potenzialmente beneficiare; inoltre i manufatti e le opere realizzate dalle controparti presentavano irregolarità dal punto di vista edilizio – urbanistico, successivamente sanate, che peraltro erano sussistenti quando la causa era iniziata; ed invero a seguito di un esposto dell’esponente il Responsabile del Servizio Edilizia Privata del Comune di Carignano con ordinanza n. 70 del 19-2-2001, poi confermata dal Tar del Piemonte con sentenza del 16-5-2001, aveva ingiunto ad M.U. e P.C. la demolizione delle opere edilizie realizzate abusivamente ed il ripristino dello stato dei luoghi, come poi ribadito dallo stesso suddetto Responsabile con ordinanza n. 50 del 2-7-2002 nei confronti di M.L..

Il ricorrente quindi assume che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che la lamentata diminuzione di godimento della proprietà G. quanto all’apporto di luce naturale sarebbe conseguenza legittima della normale fruizione della proprietà da parte degli appellati, posto che la violazione del diritto di proprietà dell’esponente era riconducibile al principio generale del “neminem laedere” posto a difesa del diritto di proprietà altrui nei confronti di chi utilizza e dispone della propria cosa.

La censura è manifestamente infondata.

Il giudice di appello ha affermato che la costruzione per cui è causa era stata realizzata dagli appellati all’interno della loro proprietà, cosicchè non sussisteva alcuna ipotesi di una distanza illegale della stessa dal confine con la proprietà G. con riferimento alla normativa di cui all’art. 873 c.c. e segg. ed agli strumenti edilizi ed urbanistici vigenti per il Comune di Carignano.

La sentenza impugnata ha poi aggiunto che pertanto, qualora vi fossero state effettivamente illiceità edilizie ed urbanistiche nella predetta costruzione, non sarebbe stato possibile disporre la demolizione del manufatto, ma soltanto accordare la tutela risarcitoria ex art. 872 c.c.; a tal riguardo ha peraltro evidenziato che dalla documentazione in atti e dalle risultanze della CTU non era emerso a carico degli appellati l’esistenza di irregolarità amministrative di rilievo edilizio ed urbanistico riferibili alla costruzione per cui è causa; in particolare le ingiunzioni di demolizione emesse dal Comune di Carignano il 19-2-2001 ed il 2-7- 2002 riguardavano dei manufatti non corrispondenti a quelli oggetto di controversia, mentre il contenuto delle sentenze del TAR Piemonte del 16-5-2001 e del 22-1-2003 non era riferibile alla copertura di accesso alla scala che conduceva al primo piano con annessi due archi in muratura.

Il giudice di appello ha quindi ritenuto che la limitazione al diritto di proprietà del G. eventualmente rappresentata dalla presenza di un cono d’ombra prima inesistente si doveva considerare pienamente legittima in quanto determinata dall’altrettanto legittimo godimento di altra proprietà, in assenza della allegazione e della prova di atti emulativi.

La menzionata relazione, premesso come dato pacifico che il manufatto per cui è causa non era stato realizzato in violazione della normativa sulle distanze, e che per altro verso la Corte territoriale con accertamento di fatto sorretto da congrua e logica motivazione ha escluso che la suddetta opera configurasse una violazione delle norme di edilizia (con esclusione quindi di una tutela risarcitoria ai sensi dell’art. 872 c.c.), ha affermato che il ricorrente non ha specificato sotto quale profilo tale costruzione avrebbe dato luogo ad una responsabilità di natura risarcitola delle controparti nei propri confronti, atteso che la dedotta violazione o falsa applicazione delle norme di diritto relative alla proprietà è rimasta su di un piano di insanabile genericità, e considerato in proposito il riconoscimento del diritto del proprietario ai sensi dell’art. 832 c.c. di utilizzare e disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo; è pur vero, ha aggiunto la relazione, che tale diritto, ove si tratti di effettuare su di un fondo le opere necessarie per il suo migliore sfruttamento, resta soggetto al generale principio del “neminem laedere”, per cui è configurabile la responsabilità aquiliana nei confronti del proprietario per opere realizzate senza l’osservanza delle comuni regole di diligenza e prudenza nel caso in cui arrechino pregiudizi a terzi, ivi incluso il proprietario del fondo vicino (Cass. 23-3-2001 n. 4207); e tuttavia, tenuto conto che il fondamento della responsabilità non è il fatto in sè lecito dell’edificazione, bensì il modo concreto della sua attuazione, in relazione al quale è prospettabile la violazione del principio del “neminem laedere”, era decisivo rilevare che il G. nulla aveva dedotto in proposito.

Tali rilievi sono pienamente condivisibili, considerato altresì che essi restano immuni dalle considerazioni svolte dal ricorrente nella memoria difensiva, laddove per un verso si richiamano le ordinanze del Comune di Carignano del 19-2-2001 e del 2-7-2002 che, come già esposto, secondo la Corte territoriale riguardavano manufatti diversi da quelli oggetto della presente controversia, e per altro verso si deduce inammissibilmente una questione nuova, assumendo per la prima volta che la costruzione e gli archi in muratura sarebbero stati realizzati dalle controparti in violazione delle norme sulle distanze legali.

Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo violazione o falsa applicazione delle norme di diritto relative al pagamento delle spese di lite, assume che erroneamente la sentenza impugnata ha confermato la statuizione del Tribunale avente ad oggetto la compensazione delle spese del giudizio di primo grado nonostante il rigetto di entrambe le domande riconvenzionali dei convenuti e l’accoglimento della domanda dell’esponente relativa alla rimozione del materiale depositato lungo il passaggio di via (OMISSIS).

Il motivo è manifestamente infondato.

Come invero rilevato nella suddetta relazione. Il giudice di appello ha osservato che la compensazione delle spese del primo grado di giudizio era giustificata dal fatto che, se da un lato erano state rigettate tutte le domande riconvenzionali, dall’altro erano state respinte le domande di maggiore consistenza economica formulate dall’attore; pertanto la pretesa del G. di addossare integralmente le spese del grado alla controparte doveva essere disattesa; tale statuizione è corretta, posto che nella specie non ricorre alcuna violazione del principio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., e che per altro verso la compensazione delle spese di giudizio rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito.

Il ricorso deve quindi essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di Euro 200,00 per spese e di Euro 2000,00 per onorari di avvocato.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011

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