Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25620 del 22/09/2021

Cassazione civile sez. trib., 22/09/2021, (ud. 13/05/2021, dep. 22/09/2021), n.25620

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. GALATI V. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 27136 del ruolo generale dell’anno 2018

proposto da:

S.M. e STANLEYBET MALTA LIMITED, in persona del suo legale

rappresentante pro tempore rappresentati e difesi giusta procura in

atti dagli Avv.ti Roberto A. Jacchia, Antonella Terranova, Fabio

Ferraro e Daniela Agnello e con domicilio eletto in Roma, presso lo

studio dei primi tre in via Vincenzo Bellini n. 24;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 761/2018 della Commissione tributaria

regionale della Lombardia depositata il 22.2.2018, non notificata;

udita nella Camera di consiglio del 13.5.2021 la relazione svolta dal

consigliere Vincenzo Galati.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza in epigrafe la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato il ricorso per la revocazione della sentenza 7406/24/2016 emessa dalla stessa CTR con la quale era stato rigettato l’appello proposto dai contribuenti in relazione all’avviso di accertamento n. (OMISSIS) dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per gli anni di imposta 2011 e 2012 relativamente all’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse.

L’impugnazione si era fondata sulla circostanza che, disposta la sospensione del processo di appello con rimessione degli atti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea che aveva dichiarato la domanda di pronuncia pregiudiziale manifestamente irricevibile, la CTR aveva respinto una seconda istanza di rinvio alla CGUE ritenendo l’identità del quesito proposto in seconda istanza con quello dichiarato irricevibile.

Con il ricorso per revocazione i ricorrenti avevano lamentato la sussistenza di un errore di fatto rilevabile dagli atti e dai documenti di causa giacché la CTR aveva erroneamente ritenuto che i vizi di irricevibilità rilevati dalla CGUE inficiassero i quesiti dei contribuenti e non l’ordinanza di rinvio pregiudiziale.

La CTR ha rigettato il ricorso per revocazione rilevando che il percorso attraverso il quale la precedente Commistione regionale era pervenuta alla decisione di non effettuare il nuovo rinvio pregiudiziale alla CGUE era di natura strettamente interpretativa ed, in quanto tale, non suscettibile di essere oggetto di impugnazione con il mezzo attivato dai contribuenti.

2. Avverso la sentenza i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo illustrato con memoria.

Ha resistito l’Agenzia delle dogane e dei monopoli depositando controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, va disattesa l’istanza di trattazione della causa in pubblica udienza.

In adesione all’indirizzo espresso dalle sezioni unite di questa Corte, il collegio giudicante ben può escludere, nell’esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare nel caso di specie (Cass., Sez. U, 5 giugno 2018, n. 14437), e non si verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica (Cass., Sez. U, n. 8093 del 23 aprile 2020).

Le questioni poste con il ricorso introduttivo in tema di revocazione possono proficuamente essere trattate nella sede dell’adunanza camerale dovendosi applicare consolidati orientamenti giurisprudenziali e non essendo state prospettate questioni di particolare rilevanza nomofilattica.

1.1. Inconferenti le ragioni illustrate nella memoria con riferimento alla giurisprudenza penale in tema di soggettività passiva dell’imposta unica sulle scommesse ed in tema di richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia essendo limitata la cognizione della presente causa alla sentenza della CTR indicata in parte narrativa relativamente alla pronuncia sulla richiesta di revocazione presentata avverso altra decisione della CTR per motivi di natura esclusivamente processuale.

1.2. Va altresì disattesa la richiesta di riunione del presente giudizio a quello avente ad oggetto la sentenza della CTR Lombardia nella quale è stata pronunciata la sentenza, previo rigetto della seconda istanza di rimessione degli atti alla CGUE, in ragione della diversità dei rispettivi petitum e causa petendi.

2. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione i ricorrenti censurano la sentenza della CTR per “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 395 c.p.c., comma 4), e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64, per non avere la CTR ritenuto sussistente il denunciato errore di fatto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.

Nel ritenere che la CTR avesse sostanzialmente operato una semplice attività interpretativa, i giudici di merito non hanno compreso l’errore di fatto nel quale sono incorsi i giudici che hanno pronunciato la sentenza impugnata laddove hanno supposto la veridicità di un fatto non rispondente al vero; fatto costituito dalla irricevibilità dei quesiti proposti dai ricorrenti anziché dell’ordinanza di rinvio.

Pertanto, l’errore revocatorio si sarebbe concentrato proprio sul fatto processuale costituto dall’irricevibilità dell’istanza di rinvio e non dall’attività interpretativa della CTR in sede di rigetto della seconda istanza.

3. Il ricorso, nei termini proposti, è inammissibile.

Per come riportato nel controricorso la valutazione compiuta dalla CTR per respingere la seconda richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE è consistita nella valutazione di inesistenza dei presupposti per la rimessione in ragione del contenuto dei nuovi quesiti proposti dai contribuenti.

Il dato della novità dei quesiti rispetto a quelli ritenuti irricevibili non risulta essere stato pretermesso dalla CTR che ha esaminato il dato ed ha ritenuto, motivando la propria decisione, di non sollecitare nuovamente l’interpretazione della Corte di Giustizia.

Tale decisione avrebbe dovuto essere impugnata con ricorso per cassazione e non con revocazione.

L’attività all’esito della quale la CTR ha ritenuto di non sollevare nuovamente la questione davanti alla CGUE è stata di natura strettamente interpretativa: all’esito dell’esame della questione sollevata dai contribuenti, tenuto conto della precedente decisione della Corte di Giustizia, la CTR ha ritenuto di non operare il rinvio pregiudiziale all’esito di una decisione motivata che ha preso in esame le nuove ragioni prospettate dalle parti.

E’ pacifico e deve essere confermato l’orientamento secondo cui “l’errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione non soltanto deve essere la conseguenza di una falsa percezione di quanto emerge direttamente dagli atti, concretatasi in una svista materiale o in un errore di percezione, ma deve anche avere carattere decisivo, nel senso di costituire il motivo essenziale e determinante della pronuncia impugnata per revocazione” (Cass. sez. L, n. 24334 del 14 novembre 2014).

Nel caso di specie, manca il dato dell’errore di natura percettiva, non potendo considerarsi tale quello che conduce al rigetto di un’istanza di rimessione alla Corte di Giustizia motivatamente disatteso (sul punto si vedano i passaggi riportati alle pagg. 9 e 10 del ricorso per cassazione ove è stata riportato uno stralcio del provvedimento censurato dal quale si desume l’ampia motivazione con la quale la CTR ha escluso l’ammissibilità del nuovo rinvio alla CGUE richiesto dai contribuenti) dal giudice di merito.

Inoltre difetta il carattere della decisività in quanto, anche laddove fosse eliminato il provvedimento ritenuto erroneo, non cambierebbe necessariamente il contenuto della decisione finale di merito, in quanto il provvedimento direttamente “censurato” non è la sentenza ma un atto del procedimento (in tal senso anche Cass. sez. 6-2, n. 8051 del 23 aprile 2020).

4. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato.

La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali sostenute dalla controricorrente che liquida in complessivi Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA