Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25620 del 14/12/2016

Cassazione civile, sez. III, 14/12/2016, (ud. 08/11/2016, dep.14/12/2016),  n. 25620

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14862/2014 proposto da:

S.R., D.L.F., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA LAURA MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell’avvocato GARDIN

MARCO, rappresentati e difesi dall’avvocato RAFFAELE GARGANO giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

ITALFONDIARIO SPA, nella sua qualità di procuratrice mandataria

della CASTELLO FINANCE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

VITTORIO VENETO, 108, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO

MALIZIA, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1303/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 16/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/11/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito l’Avvocato RAFFAELE GARGANO;

udito l’Avvocato ROBERTO TARTAGLIA per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Banca di Roma, creditrice nei confronti di S.S. e A.A. in virtù di un decreto ingiuntivo, iscrisse ipoteca giudiziale su di un bene immobile che i predetti avevano venduto a D.L.F.. Avverso tale iscrizione insorse il D.L., il quale convenne in giudizio la predetta Banca davanti al Tribunale di Bari, chiedendo che l’iscrizione ipotecaria fosse dichiarata inefficace.

Si costituì in giudizio la Banca, chiedendo il rigetto della domanda e proponendo varie domande riconvenzionali, tra le quali quella di revocatoria dell’atto di acquisto in favore del D.L., siccome in grado di pregiudicare le ragioni di credito della medesima.

Facendo seguito alla chiamata in causa della Banca di Roma, si costituì in giudizio A.A., aderendo alla domanda del D.L., mentre rimasero contumaci gli eredi di S.S., nelle more deceduto, convenuti in giudizio impersonalmente e cumulativamente.

Nel giudizio intervenne poi volontariamente la Caripuglia s.p.a., deducendo di avere iscritto ipoteca sul medesimo immobile ed insistendo per l’accoglimento della domanda di revocatoria avanzata dalla Banca di Roma ai sensi dell’art. 2901 c.c..

La causa principale tra il D.L. e la Banca di Roma fu dichiarata estinta per rinuncia agli atti; dopo di che il Tribunale, qualificato l’intervento della Caripuglia come adesivo autonomo, rigettò la domanda di revocatoria, ritenendo non dimostrati i presupposti della medesima.

2. La pronuncia è stata impugnata in via principale dalla s.r.l. Castello Finanze, in qualità di cessionaria del credito della Caripuglia s.p.a., e in via incidentale da D.L.F. e A.A. e la Corte d’appello di Bari, con sentenza del 16 ottobre 2013, ha rigettato l’appello incidentale, ha accolto quello principale e, in riforma della decisione del Tribunale, ha dichiarato inefficace, ai sensi dell’art. 2901 c.c., nei confronti dell’appellante principale, l’atto di compravendita stipulato in favore del D.L., condannando gli appellanti incidentali al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.

Ha osservato la Corte territoriale, per quanto di interesse in questa sede, che l’intervento spiegato dalla Caripuglia s.p.a. nel giudizio di primo grado era da qualificare come adesivo autonomo, tale da legittimare la parte anche alla proposizione dell’impugnazione. Ciò in quanto la Banca era intervenuta non per sostenere le ragioni della Banca di Roma, quanto per ottenere la declaratoria di inefficacia dell’atto di compravendita ai sensi dell’art. 2901 c.c., domanda sulla quale nessuna interferenza avrebbero potuto esplicare le sorti della causa principale, avente ad oggetto l’efficacia e la validità della diversa iscrizione ipotecaria compiuta dalla Banca di Roma.

Passando, poi, all’esame della domanda di revocatoria, la Corte d’appello ha affermato che, contrariamente a quanto deciso dal Tribunale, sussistevano tutti i presupposti di legge per l’accoglimento della medesima. Ed infatti, pacifica l’esistenza del credito della Caripuglia, derivante da decreto ingiuntivo, la vendita in questione, sebbene con riserva di proprietà, era comunque in grado di ledere la garanzia patrimoniale del creditore. Trattandosi di atto dispositivo successivo al sorgere del credito, doveva ritenersi esistente, altresì, l’elemento soggettivo della consapevolezza del pregiudizio, sia in capo al debitore che al terzo acquirente. Il debitore S., infatti, era stato reso edotto dell’esistenza del suo debito con due lettere raccomandate entrambe anteriori all’atto di compravendita. Quanto all’acquirente D.L., la sua consapevolezza del pregiudizio derivava da una serie di elementi presuntivi concordanti, idonei a fondare il positivo giudizio della Corte: il dilazionamento del prezzo, la mancata previsione di interessi, la mancata consegna immediata del bene all’acquirente nonostante la riserva di proprietà, l’immediata trascrizione dell’atto di acquisto, compiuta ad istanza dell’acquirente e non a cura del notaio e, in ultimo, il vincolo di parentela che legava tutti i protagonisti della vicenda traslativa.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Bari propongono ricorso S.R. e D.L.F., con unico affidato a undici motivi.

Resiste con controricorso l’Italfondiario s.p.a., in qualità di procuratrice mandataria della s.r.l. Castello Finanze.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 300, 303, 163 e 292 c.p.c., oltre che dell’art. 111 Cost. in materia di giusto processo.

Osservano i ricorrenti che S.R. aveva avuto notizia del procedimento solo con la notifica dell’appello da parte della Caripuglia, poichè la citazione in giudizio avvenuta collettivamente ed impersonalmente sarebbe nulla. L’atto di riassunzione, infatti, sarebbe irrilevante in quanto il procedimento non era stato mai interrotto formalmente, sicchè la declaratoria di contumacia degli eredi di S.S. dovrebbe essere ritenuta tamquam non esset.

2. Con il secondo ed il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4), violazione dell’art. 100 c.p.c. e nullità della sentenza per vizio del procedimento.

I ricorrenti – dopo aver premesso che nell’azione revocatoria sono litisconsorti necessari tanto l’alienante quanto l’acquirente del bene – rilevano che in caso di morte del venditore sono litisconsorti necessari i suoi eredi. Nella specie, al contrario, non tutti gli eredi di S.S. furono chiamati nel giudizio di appello; risulta dall’atto di rinuncia tra la Banca di Roma e le controparti che alla transazione era presente anche S.E., erede di S., il quale non fu mai chiamato in causa, con conseguente irregolare instaurazione del contraddittorio.

3. Con il quarto e il quinto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4), violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e 354 c.p.c., con conseguente nullità del procedimento e della sentenza, rilevabile anche d’ufficio.

Osservano i ricorrenti che, morto S.S. il 16 marzo 1996, successivamente alla notifica dell’atto di chiamata in causa, tutti gli eredi avrebbero dovuti essere chiamati personalmente in giudizio almeno in grado di appello. L’atto di appello, invece, fu notificato a D.L.F., A.A. in proprio e quale erede di S.S., a S.R. quale erede di S.S. e a D.L.G., ritenuto erroneamente erede. Fu accertato, invece, che D.L.G. era estraneo e che S.E., altro erede del defunto S.S., non era stato citato in giudizio. La sentenza sarebbe quindi nulla, con obbligo di rimessione al primo Giudice.

4. I primi cinque motivi, ancorchè tra loro differenti, devono essere trattati congiuntamente, perchè attengono tutti ai profili di corretta instaurazione del contraddittorio, tanto in primo quanto in secondo grado.

4.1. Osserva la Corte, innanzitutto, che, come gli stessi ricorrenti ammettono, il processo di primo grado non fu interrotto benchè la morte di S.S. si fosse verificata in data 16 marzo 1996; ciò nonostante, la Banca di Roma comunicò alle parti, all’udienza del 16 dicembre 1996, di aver notificato in data 10 settembre 1996 un atto di riassunzione nei confronti degli eredi dello S., collettivamente ed impersonalmente (così il ricorso alle pp. 7 e 8). Sostenere – come si fa nel primo motivo di ricorso – che l’atto di riassunzione sarebbe nullo perchè non vi era stata la formale interruzione è un evidente errore; e, soprattutto, non è coerente con i successivi motivi di ricorso secondo e terzo, nei quali si afferma l’esatto contrario, e cioè che il contraddittorio non sarebbe stato correttamente instaurato nei confronti di tutti gli eredi di S.S. poichè l’atto di citazione (o la comparsa di riassunzione) non erano stati notificati singolarmente a tutti gli eredi.

Deve invece affermarsi che nessun problema di corretta instaurazione del contraddittorio si poteva porre nell’ambito del giudizio di primo grado, posto che la notifica agli eredi, collettivamente ed impersonalmente, avvenne entro l’anno dalla morte della parte e non assume rilievo la circostanza della mancata individuazione di tutti gli eredi, perchè lo strumento della notifica collettiva esiste proprio per evitare alla controparte la difficoltà di tale esatta individuazione (art. 303 c.p.c., comma 2; v. sul punto le sentenze 16 novembre 2007, n. 23783, e 12 gennaio 2015, n. 217). Nessuna doglianza può porsi, quindi, in relazione al giudizio di primo grado, il che comporta l’infondatezza del primo motivo di ricorso.

4.2. Più delicata è la questione affrontata, con diversità di accenti, nei motivi dal secondo al quinto, con i quali si lamenta una non corretta instaurazione del contraddittorio nel giudizio di appello. La tesi ivi sostenuta è che la notifica dell’atto di appello doveva essere rivolta nei confronti di tutti gli eredi dello S., il che non sarebbe avvenuto.

Osserva la Corte che le censure prospettate, benchè non prive di una loro suggestione, risultano formulate in modo non adeguato. I ricorrenti, infatti, con una tecnica non rispettosa delle regole di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), si limitano a richiamare alcuni atti processuali – tra i quali soprattutto l’atto di rinunzia del D.L. e di A.A. – dai quali risulterebbe la presenza di altri eredi ( S.E.) ed aggiungono, peraltro solo in sede di memoria davanti a questa Corte, la copia di un certificato dal quale risulta che S.S. ebbe tre figli, cioè M., R. ed E.. Nè risulta, tra l’altro, che la questione sia stata posta al giudice di appello fornendo la prova di quanto oggi si lamenta. E’ esatto che la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario determina un vizio processuale che impone, anche d’ufficio ed anche in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento della pronuncia e la rimessione al giudice di prime cure (v. sentenze 13 aprile 2007, n. 8825, e 26 luglio 2013, n. 18127); ma è altrettanto indubbio che, non essendo questa Corte giudice di merito e non potendo svolgere attività istruttoria, il ricorso deve mettere la Corte in condizioni di conoscere con sicura esattezza tutti i dati del problema così da poter valutare la sussistenza o meno della lesione del litisconsorzio necessario. Il che nella specie non è avvenuto, stante l’evidente lacunosità dei motivi in esame, che imporrebbero al giudice di legittimità una serie di inammissibili verifiche in punto di fatto.

I motivi dal secondo al quinto, pertanto, sono rigettati.

5. Con il sesto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 105, 166 e 167 c.p.c., per erronea qualificazione dell’intervento della Caripuglia s.p.a. come intervento adesivo autonomo.

Osservano i ricorrenti che la qualificazione dell’intervento data dalla Corte d’appello sarebbe immotivata ed errata; nella comparsa di intervento del 5 maggio 1997, infatti, si leggeva che la Caripuglia aveva interesse a sostenere le ragioni della Banca di Roma ai sensi dell’art. 105 c.p.c., comma 2, norma che regola il c.d. intervento adesivo dipendente. Oltre a ciò, il motivo rileva che la domanda di revocatoria proposta in via subordinata dalla Banca di Roma era del tutto priva di connessione con la domanda principale (accertamento di validità dell’iscrizione ipotecaria), per cui avrebbe dovuto essere dichiarata improponibile.

5.1. Il motivo non è fondato.

Osserva il Collegio che, per quanto riguarda la natura dell’intervento, sono condivisibili le ragioni indicate dalla Corte d’appello la quale, esercitando un potere di valutazione che è tipicamente spettante al giudice di merito, ha posto in luce come la Caripuglia s.p.a. fosse intervenuta in primo grado non tanto per sostenere le ragioni della Banca di Roma – che era stata convenuta in giudizio per una pretesa diversa, cioè quella della declaratoria di inefficacia dell’iscrizione ipotecaria – quanto per ottenere l’accoglimento della domanda di revocatoria “sul presupposto dell’efficacia e della validità della propria iscrizione ipotecaria (operata l’8 novembre 1994)”. Il che vale a dimostrare l’esistenza dì una piena autonomia della domanda proposta dalla parte interveniente.

Quanto, invece, alla tesi della presunta improponibilità della domanda di revocatoria da parte della Banca di Roma (v. ricorso a p. 23), il Collegio rileva trattarsi di censura inammissibile, posto che sulla sua ammissibilità deve ritenersi formato il giudicato implicito, non avendo i ricorrenti detto se e dove la questione sia stata posta al giudice di appello, il che implica che ogni decisione sia preclusa in questa sede. La valutazione sull’esistenza della connessione, comunque, è rimessa al giudice di merito.

6. Con il settimo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 167, 260 e 268 c.p.c., lamentando inammissibilità dell’intervento per tardiva proposizione dello stesso.

Si osserva che l’atto di intervento della Caripuglia s.p.a. del 5 maggio 1997 sarebbe tardivo, siccome avvenuto ben dopo il termine di costituzione dei convenuti. Tale intervento tardivo, poi, non avrebbe comunque legittimato la parte a porre domande nuove, perchè il terzo può intervenire fino all’udienza di precisazione delle conclusioni, ma deve accettare il processo nella situazione in cui si trova, senza poter esercitare attività ormai precluse alle altre parti.

6.1. Il motivo non è fondato.

La Corte di merito ha correttamente ritenuto che la parte interveniente, avendo svolto un intervento adesivo autonomo, legittimamente poteva impugnare la sentenza di primo grado benchè il giudizio si fosse estinto tra le parti originarie. Quanto alla tardività dell’intervento ed alla presunta impossibilità di porre domande nuove, il Collegio si limita a richiamare la costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la preclusione per il terzo interveniente di compiere atti che al momento dell’intervento non sono più consentiti ad alcuna parte, ai sensi dell’art. 268 c.p.c., comma 2, opera esclusivamente sul piano istruttorio e non anche su quello assertivo, attesa la facoltà di intervento, attribuita dal comma 1 della stessa disposizione, sino a che non vengano precisate le conclusioni. Ne consegue che è ammissibile la formulazione, da parte del terzo, di domande nuove ed autonome rispetto a quelle già proposte dalle parti originarie, in quanto attività coessenziale all’intervento stesso (così, più di recente, le sentenze 26 maggio 2014, n. 11681, e 22 dicembre 2015, n. 25798).

7. Con l’ottavo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), nullità del procedimento per violazione degli artt. 166, 167, 106 e 269 c.p.c., nonchè degli artt. 156 e 157 c.p.c., perchè l’originaria convenuta sarebbe decaduta dal potere di chiamata in causa del terzo.

Si osserva che il convenuto che intenda chiamare un terzo deve farne menzione nella comparsa di risposta e chiedere al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza; nella specie, il differimento non era stato chiesto correttamente, per cui sarebbe inammissibile la chiamata in causa dello S. e, di conseguenza, anche l’intervento della s.p.a. Caripuglia.

7.1. Il motivo è inammissibile per due concorrenti ragioni.

Da un lato, la censura ivi formulata è generica, posto che i ricorrenti si limitano ad osservare che “non pare esaustiva (…) la semplice richiesta di chiamata “previo spostamento della prima udienza di comparizione”, contenuta nelle conclusioni della comparsa di costituzione della Banca di Roma”. Oltre a ciò, il motivo in esame nulla dice circa la proposizione della questione in sede di appello, posto che il punto riguarda il giudizio di primo grado, sicchè deve ritenersi che anche in ordine alla ritualità della richiesta di chiamata in causa da parte della Banca di Roma si sia formato il giudicato implicito.

8. Con il nono, il decimo e l’undicesimo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), violazione dell’art. 2901 c.c. e nullità della sentenza per omesso esame di un punto decisivo della controversia in ordine alla sussistenza del danno.

Osservano i ricorrenti che non sarebbe stata adeguatamente motivata la sussistenza degli elementi per l’accoglimento della domanda di revocatoria, posto che l’immobile oggetto di ipoteca era stato venduto ad un prezzo di Lire 335.367.717 a fronte di un’ipoteca iscritta per un credito di circa 35 milioni di Lire, nè vi sarebbe prova dell’effettiva diminuzione del patrimonio. La Corte d’appello, poi, avrebbe dato per provate una serie di circostanze fattuali non pacifiche, omettendo di esaminare le contestazioni proposte dai ricorrenti.

8.1. I motivi, da trattare congiuntamente in considerazione dell’evidente connessione che li unisce, sono tutti privi di fondamento, quando non inammissibili.

Osserva il Collegio che la Corte d’appello ha fornito un’ampia, esaustiva ed ottima motivazione di tutte le ragioni per le quali, facendo corretto ricorso alla prova per presunzioni, pacificamente ammissibile ai fini della dimostrazione del consilium fraudis nell’azione revocatoria, ha ritenuto fondata la domanda proposta dalla Banca pugliese. Non è il caso di tornare a ripetere le argomentazioni, sopra elencate nello “svolgimento del processo” della presente sentenza, con le quali la Corte barese è giunta a siffatta conclusione; basterà soltanto rilevare che i motivi di ricorso in esame tendono tutti a sollecitare questa Corte ad un nuovo e non consentito esame del merito.

9. In conclusione, il ricorso è rigettato.

A tale esito segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono inoltre le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 5.800, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 8 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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