Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25620 del 14/11/2013
Civile Sent. Sez. 3 Num. 25620 Anno 2013
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: CHIARINI MARIA MARGHERITA
SENTENZA
sul ricorso 16661-2008 proposto da:
MASSIMIANI
MASSIMIANI
MICHELE,
GIANLUCA,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CATANZARO 15,
presso lo studio dell’avvocato MICERA GIUSEPPE,
rappresentati e difesi dall’avvocato MANCINI IGINO
giusta delega in atti;
– ricorrenti contro
FONDIARIA SAI ASSICURAZIONI S.P.A.
MUNALLI MARIA
ASSUNTA, RAMACCI ALESSANDRO;
– intimati –
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Data pubblicazione: 14/11/2013
avverso
la
sentenza n.
2040/2007
della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 08/05/2007 R.G.N.
3413/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 29/05/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
udito l’Avvocato IGINO MANCINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso
per il rigetto del ricorso.
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MARGHERITA CHIARINI;
Svolgimento del processo
Con sentenza dell’ 8 maggio 2007 la Corte di appello di Roma,
premesso che con citazione del 31 maggio 1999 Gianluca e
Michele Massimiani avevano convenuto dinanzi al Tribunale di
Roma Maria Assunta Munalli, Alessandro Ramacci e la s.p.a. La
risarcimento dei danni derivati dal sinistro occorso a
Gianluca Massimiani il 17 agosto 1997 a Roma, allorché, al
momento di svoltare sulla sua destra alla guida del
ciclomotore Piaggio Vespa, di proprietà di suo padre Michele,
veniva investito dalla Jeep Cherokee condotta da Alessandro
Ramacci, di proprietà di Assunta Munalli, e che il Tribunale,
basandosi sul presumibile punto d’ urto desunto dal rapporto
dei Vigili Urbani intervenuti dopo l’ incidente, aveva
attribuito l’ esclusiva responsabilità al Massimiani, ha
rigettato l’ appello sulle seguenti considerazioni: 1) dalle
tracce di frenata dell’ auto, rilevate sul manto stradale mt. 5,90 – era evidente la moderata velocità del conducente
dell’ auto, sì che era da ritenere che lo scontro con la vespa
fosse avvenuto a causa dell’
Massimiani, che di conseguenza
eccessiva velocità del
aveva allargato troppo alla
sua sinistra, sconfinando nell’ opposta corsia da cui
perveniva il fuoristrada, da ritenere nella sua corsia, pur
avuto riguardo alla sua sagoma, ed ancorché i vigili gli
avessero contestato la violazione dell’ art. 143 codice della
strada per non aver il conducente di esso tenuto strettamente
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Fondiaria assicurazioni chiedendone la condanna in solido al
la destra, contravvenzione spiegata tuttavia dal Ramacci per
n=intn a svoltare a sinistra, si che si ers dovuto
collocare al centro della strada;
2)
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presunzione dì corresponsabilità.
Ricorrono per cassazione Gianluca e Michele Massimianí. Gli
Motivi della decisione
1.- Pregiudizialità logica va riconosciuta al secondo motivo
con il quale i ricorrenti deducono: “Falsa applicazione dell’
art. 2054 c.c. in relazione all’ art. 360 n. 3 c.p.c.” e
concludono con il seguente quesito di diritto:” Costituisce
falsa applicazione dell’ art. 2054, secondo comma, c.c. la
mancata applicazione della presunzione di colpa concorrente in
caso di scontro tra veicoli, laddove il giudizio di piena ed
esclusiva responsabilità cui giunge il giudicante si basi
essenzialmente su di un verbale estremamente approssimativo,
peraltro contraddetto dalle prove per testi, redatto dai
VV.UU. intervenuti solo quando ormai un veicolo era stato
rimosso e nel quale pertanto gli stessi affermano di non poter
risalire alla dinamica del sinistro?”.
Il motivo è fondato.
Ed infatti, a norma
art_ 1’14_ 1
–
I-1_1gs. del 1992
n, 285
– Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre – “I
conducenti che intendono eseguire una manovra” – nella specie
per voltare a sinistra – “devono: a) assicurarsi di poter
effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli
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intimati non hanno svolto attività difensiva.
altri utenti della strada, tenendo conto della posizione,
distanza, direzione di essi; b) segnalare con sufficiente
anticipo la loro intenzione”. Quindi, stabilite queste norme
generali per chiunque esegue delle manovre, il medesimo art.
154 3.- b), prosegue: “colui che intende svoltare a sinistra
carreggiata e, qualora si tratti di intersezione, eseguire la
svolta in prossimità del centro della intersezione e a
sinistra di questo, salvo diversa segnalazione, ovvero quando
si trovino su una carreggiata a senso unico di circolazione,
tenersi il più possibile sul margine sinistro della /
carreggiata. In entrambi i casi i conducenti non devono
imboccare l’altra strada contromano e devono usare la massima
prudenza (art. 154 3.- b)”.
Nella specie, attesa anche la diversa sagoma dei veicoli una vespa ed un fuoristrada- poiché lo scontro tra di essi è
avvenuto mentre effettuavano rispettivamente la manovra di
svolta a destra e a sinistra, la contravvenzione elevata al
Ramacci, che intendeva svoltare a sinistra, per non aver
tenuto la destra, non è logicamente compatibile con l’ obbligo
previsto dal precitato articolo 154, 3.- b), per colui che
intende voltare a sinistra, di abbandonare la destra rigorosa,
ed è invece compatibile con la violazione dell’ obbligo di
costui di portarsi sulla destra parassiale verso la linea
mediana della strada, senza imboccare contromano la strada a
sinistra in cui intendeva svoltare.
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deve altresì accostarsi il più possibile all’asse della
Quanto poi al Massimiani, conducente della vespa, considerato
che era obbligato alle medesime norme di cui al precitato
art. 154.1.- lett. lettere a) e b), ed altresì, dovendo
svoltare a destra, a “tenersi il più vicino possibile al
margine destro della carreggiata”
art.154 – 3.a)-
violato questo obbligo e quello della moderata velocità.
Pertanto, pur avendo correttamente ritenuto
dalle tracce di
frenata dell’ auto, che la velocità tenuta dal Ramacci era
adeguata al luogo, non avendo però potuto accertare il punto
della carreggiata in cui è avvenuto l’ urto tra i due veicoli
– essendo tra l’ altro stata rimossa la jeep dopo l’ incidente
e prima dell’ arrivo dei vigili urbani – non potevano perciò,
senza attribuire incidenza alcuna sulla dinamica del sinistro
alla violazione dell’ art. 143 del codice della strada da
parte del Rramacci, ritenere esclusivo responsabile dell’
incidente il Massimiani, perché in tal modo è stata violata
la presunzione di corresponsabilità sancita dall’ art. 2054
secondo comma cod. civ. proprio nel caso in cui non è
possibile accertare l’ incidenza causale concreta delle
rispettive condotte colpose nella determinazione dell’
incidente.
L’ accoglimento di questo motivo determina l’ assorbimento del
primo e del terzo motivo con i quali i ricorrenti deducono:
“Violazione dell’ art. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’ art.
360 c.p.c. n. 3”, e: “Omessa insufficiente e contraddittoria
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dall’avvenuto scontro i giudici di merito hanno ritenuto
motivazione circa punti decisivi della controversia ai sensi
dell’ art. 360 n. 5 c.p.c.”.
Pertanto va accolto il primo motivo, va cassata la sentenza
impugnata • e la causa va rinviata per nuovo esame di merito
onde applicare il principio surrichiamato, ovvero accertare in
nella determinazione del sinistro tenendo conto della
violazione dell’art.143 del codice della strada da parte del
Ramacci.
Il giudice del rinvio provvederà altresì a liquidare le spese,
anche del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di
cassazione, alla Corte di appello di Roma, in altra
composizione.
Così deciso in Roma il 29 maggio 2013
Il Relatore
concreto la misura del concorso causale di ciascun conducente