Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2562 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/01/2017, (ud. 17/11/2016, dep.31/01/2017),  n. 2562

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29799/2015 proposto da:

C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LOCATELLI 1,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO VALENTINO, che lo rappresenta

e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA S.P.A. (già INA ASSITALIA S.P.A.), C.F. (OMISSIS),

in qualità di impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia

delle Vittime della Strada, in persona del procuratore speciale,

elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA UNITA’ 13, presso lo studio

dell’avvocato LUISA RANUCCI, che la rappresenta e difende giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2931/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

emessa il 9/04/2015 e depositata il 13/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. Il Tribunale di Roma, con sentenza depositata in data 8 novembre 2010, rigettava la domanda di risarcimento dei danni subiti in un sinistro stradale verificatosi a (OMISSIS) e asseritamente causati da un veicolo non identificato, avanzata dal C.P. nei confronti di INA Assitalia S.p.a., quale impresa designata del F.G.V.S., e compensava tra le parti le spese del giudizio. Avverso la predetta pronuncia C.P. proponeva appello cui resisteva INA Assitalia S.p.a., nella dedotta qualità.

La Corte di appello di Roma, con sentenza pubblicata il 13 maggio 2015 rigettava l’impugnazione e condannava il C. alle spese di quel grado di giudizio.

Avverso tale decisione il soccombente ha proposto ricorso per cassazione basato su quattro motivi.

Generali Italia S.p.a. (già INA Assitalia S.p.a.), quale impresa designata del F.G.V.S., ha resistito con controricorso.

2. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto appare destinato ad essere rigettato.

3. Con il primo motivo, rubricato “Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto”, il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui si afferma che il danneggiato non ha fornito la prova che il veicolo è rimasto sconosciuto. Il C. sostiene che tale prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di mere “tracce ambientali” o di “dichiarazioni orali”; rappresenta di aver presentato in data 4 novembre 2006 querela per i fatti di causa al “Commissariato PS di Roma – sezione coordinato “Trastevere” e lamenta che la Corte territoriale non abbia tenuto conto nè della querela presentata nè delle dichiarazioni del teste escusso.

4. Con il secondo motivo, rubricato “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto, nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio – prova testimoniale”, si duole che la Corte di merito abbia ritenuto contraddittoria la deposizione del teste escusso e inattendibile lo stesso e non abbia disposto, anche in virtù dei poteri di cui all’art. 421 c.p.c., l’esame dell’altro teste da lui indicato.

5. Con il terzo motivo, rubricato “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio – consulenza tecnica d’ufficio”, il ricorrente lamenta l’omessa valutazione dell’espletata c.t.u..

6. Con il quarto motivo, lamentando “Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto relativamente all’art. 2054 c.c. – mancata applicazione della presunzione di legge di pari concorso dei conducenti nella produzione del danno”, il ricorrente si duole che la Corte territoriale, pur avendo affermato che “si può convenire con l’appellante che si sia trattato di incidente stradale” e pur non avendo dichiarato che la responsabilità di tale sinistro sia da attribuire al ricorrente, in base ad una sua diversa ricostruzione dell’incidente, invero del tutto omessa, non abbia applicato il secondo comma dell’art. 2054 c.c..

7. I primi tre motivi proposti – che, essendo strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente – sono inammissibili sotto vari profili.

7.1. Anzitutto con gli stessi, al di là di quanto indicato nelle rispettive rubriche, il ricorrente tende sostanzialmente ad una rivalutazione del merito, non consentita in questa sede.

7.2. A quanto precede va aggiunto che il primo motivo, nel quale peraltro non vengono specificamente indicate le norme che si assumono violate o falsamente applicate, è inammissibile anche ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, facendosi in tale mezzo espresso riferimento alla querela che si assume presentata al Commissariato PS di Roma – sez. Trastevere, alla quale non si fa alcun cenno nella sentenza impugnata, senza tuttavia che il tenore letterale della detta querela sia riportato in ricorso, nè risulta in esso indicato quando specificamente la querela in questione sia stata depositata e dove attualmente si trovi, onde poterla rinvenire, essendosi il C. limitato a dedurre che la stessa è “allegata agli atti di causa”.

Questa Corte ha più volte affermato il principio, che va in questa sede ribadito, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto; tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità (Cass., sez. un., 2 dicembre 2008, n. 28547).

In particolare, questa Corte ha precisato che in tema di ricorso per cassazione, l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l’indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto; tale prescrizione va correlata all’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta: a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purchè nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile; b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento; c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza od all’ammissibilità del ricorso (art. 372 c.p.c.) oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l’esaurimento della possibilità di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell’ambito del ricorso (Cass., sez. un., ord., 25 marzo 2010, n. 7161).

7.3. Il secondo motivo presenta ulteriori profili di inammissibilità per genericità nella parte in cui, pur dolendosi il ricorrente della mancata escussione di un ulteriore teste, neppure indica le generalità dello stesso, quando lo abbia indicato come testimone e quali siano i capitoli di prova su cui ne ha chiesto l’escussione, ben potendo essere diversi da quelli in relazione ai quali è stato sentito l’altro teste escusso.

7.4. Parimenti il terzo motivo risulta pure inammissibile per genericità, non essendo stato riportato testualmente in ricorso il contenuto della ctu (o almeno delle parti di essa ritenute dal C. rilevanti) di cui il ricorrente lamenta l’omessa valutazione.

7.5. Va poi rimarcato che, in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonchè la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 23/05/2014, n. 11511).

7.6. Le doglianze motivazionali espresse con il secondo e il terzo motivo sono pure inammissibili alla luce delle argomentazioni che seguono. Il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche nella L. 7 agosto 2012, n. 134 – applicabile ratione temporis al caso di specie, essendo stata la sentenza impugnata pubblicata in data 13 maggio 2015, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora – come nel caso all’esame – il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., sez. un., 7/04/2014, n. 8053). Inoltre, nel vigore del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo – come già detto e nei termini sopra specificati – solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4) del medesimo art. 360 c.p.c. (Cass., ord., 6/07/2015, n. 13928; v. pure Cass., ord., 16/07/2014, n. 16300) e va, inoltre, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., ord., 8/10/2014, n. 21257). E ciò in conformità al principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 8053 del 7/04/2014 già citata, secondo cui la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, anomalia nella specie all’esame non sussistente, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

8. Se è pur vero che nel caso di danni cagionati da veicolo rimasto sconosciuto l’obbligo di risarcimento a carico dell’impresa designata per il F.G.V.S. può essere affermato anche in base alle presunzioni di cui all’art. 2054 c.c. (arg. ex Cass. 21/03/1995, n. 3237), nella specie, non essendo stata validamente censurata la statuizione del Giudice del merito secondo cui non risulta provato che il sinistro di cui si discute in causa si sia verificato per colpa o dolo del conducente del veicolo rimasto sconosciuto e che, comunque, il veicolo antagonista coinvolto nel detto sinistro sia rimasto non identificato per circostanze non imputabili a negligenza della vittima, la Corte di merito ha correttamente non applicato la presunzione di pari corresponsabilità di cui dell’art. 2054 c.c., comma 2 e risulta, pertanto, infondato il quarto motivo”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Generali Italia S.p.a. (già INA Assitalia S.p.a.), nella dedotta qualità, ha depositato memoria ribadendo quanto già eccepito e rappresentato in controricorso.

2. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio dispone la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata e ritiene di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella sopra riportata relazione e di farne proprie le conclusioni.

3. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

5. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.900,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori, come per legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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