Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2562 del 04/02/2021
Cassazione civile sez. VI, 04/02/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 04/02/2021), n.2562
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6377-2020 proposto da:
M.F., ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i
termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituito –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3771/15/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 06/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA
LA TORRE.
Fatto
RITENUTO
che:
L’Agenzia delle entrate ha notificato in data 30 gennaio 2020 controricorso al ricorso di M.F., proposto per la cassazione della sentenza della CTR della Campania n. 3771/15/2019 dep. 6.5.2019, con la quale era stato raccolto l’appello dell’Ufficio in relazione ad atto di recupero per illegittima i compensazione di un credito IVA, anno 2010.
La cancelleria ha certificato che il detto ricorso non è stato iscritto a ruolo.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Il potere della Corte di cassazione di dichiarare di ufficio l’improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso, ove la parte intimata ne abbia portato a conoscenza della Corte l’esistenza con il controricorso (cfr. Cass. 26529/2017; Cass. n. 252-01; principio già affermato da Cass. Sez. U n. 4859-81 e Cass. Sez. U n. 6420-81; v. anche Cass. 20327/2019);
il ricorso va quindi dichiarato improcedibile. Ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, nella misura indicata nel dispositivo. Il mancato deposito del ricorso osta a ravvisare esistenti i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00; non ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2021