Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2562 del 04/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/02/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 04/02/2021), n.2562

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6377-2020 proposto da:

M.F., ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i

termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituito –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3771/15/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 06/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ha notificato in data 30 gennaio 2020 controricorso al ricorso di M.F., proposto per la cassazione della sentenza della CTR della Campania n. 3771/15/2019 dep. 6.5.2019, con la quale era stato raccolto l’appello dell’Ufficio in relazione ad atto di recupero per illegittima i compensazione di un credito IVA, anno 2010.

La cancelleria ha certificato che il detto ricorso non è stato iscritto a ruolo.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il potere della Corte di cassazione di dichiarare di ufficio l’improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso, ove la parte intimata ne abbia portato a conoscenza della Corte l’esistenza con il controricorso (cfr. Cass. 26529/2017; Cass. n. 252-01; principio già affermato da Cass. Sez. U n. 4859-81 e Cass. Sez. U n. 6420-81; v. anche Cass. 20327/2019);

il ricorso va quindi dichiarato improcedibile. Ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, nella misura indicata nel dispositivo. Il mancato deposito del ricorso osta a ravvisare esistenti i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00; non ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2021

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