Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2562 del 04/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 04/02/2010, (ud. 07/10/2009, dep. 04/02/2010), n.2562

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso

i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

R.B.;

– intimato –

avverso la decisione n. 64/08/07 della Commissione tributaria

regionale di Genova, emessa il 9 maggio 2007, depositata il 29

maggio 2007, R.G. 273/06;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 7

ottobre 2009 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

rilevato che in data 24 luglio 2009 è stata depositata relazione che

qui si riporta:

Il relatore cons. Dott. Giacinto Bisogni letti gli atti depositati.

Fatto

OSSERVA IN FATTO

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione del rigetto delle istanze relative al rimborso della tassa della salute pagata dalla contribuente R.B. negli anni dal 1994 al 1997. La R. asseriva di avere diritto alla restituzione per essere lavoratrice dipendente a tempo indeterminato (medico titolare di incarico a tempo indeterminato). Il rigetto relativo agli anni dal 1994 al 1996 era stato motivato per tardività della presentazione dell’istanza mentre per il 1997 l’Ufficio aveva rilevato la mancanza di idonea documentazione. La contribuente asseriva che la prescrizione del suo diritto al rimborso doveva intervenire solo a seguito di decorso di termine decennale dato che i requisiti del rimborso erano stati indicati con risoluzione ministeriale;

2. La C.T.P. di Genova accoglieva il ricorso e rilevava che la stessa risoluzione ministeriale aveva elevato il termine di decorrenza a 48 mesi. La C.T.R. ha confermato tale decisione;

3. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con tre motivi di impugnazione: a) violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, vizio di motivazione apparente (art. 360 c.p.c., n. 4); b) difetto assoluto di motivazione; c) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38.

Diritto

RITIENE IN DIRITTO

1. mentre i primi due motivi di ricorso appaiono quanto meno opinabili perchè la decisione verte sostanzialmente sull’interpretazione di una norma quale la L. 13 maggio 1999, n. 133, art. 38, il terzo motivo è fondato perchè come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo Cassazione civile sezione 5^ n. 3433 del 13 febbraio 2008) in tema di rimborso delle imposte sui redditi, il più ampio termine di decadenza per la presentazione della relativa istanza, stabilito in quarantotto mesi dalla data del versamento – in luogo dei diciotto mesi originariamente previsti dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, – dalla L. 13 maggio 1999, n. 133, art. 1, comma 5, mentre trova applicazione nel caso in cui, alla data di entrata in vigore di detta legge (L. 18 maggio 1999), sia ancora pendente il termine originario, non è applicabile qualora, alla data predetta, tale termine sia già scaduto, avendo ciò determinato, in base ai principi generali in tema di efficacia delle leggi nel tempo, il definitivo esaurimento del rapporto tra il contribuente, che pretende il rimborso, e l’amministrazione finanziaria. Per i versamenti già effettuati alla data di entrata in vigore della novella del 1999, pertanto, ciò che conta, al fine di poter beneficiare del prolungamento del termine, è che alla data stessa sia ancora pendente il termine previgente, mentre non assume rilievo la pendenza di una controversia nella quale si discuta della tempestività di detta istanza;

2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l’accoglimento del ricorso;

ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicchè il ricorso deve essere accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla C.T.R. della Liguria che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione alla C.T.R. della Liguria.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2010

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