Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25619 del 30/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/11/2011, (ud. 07/10/2011, dep. 30/11/2011), n.25619

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di

Roma, con ordinanza n. 86999/09 R.G. depositata l’11/05/2010 nel

procedimento pendente tra:

P.P.;

COMUNE di ROMA, EQUITALIA GERIT SPA (OMISSIS);

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO MAZZACANE;

è presente il P.G. in persona del Dott. PRATIS PIERFELICE.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.P. proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. presso il Giudice di Pace di Roma avverso la diffida notificatagli il 18-4-2008 dalla s.p.a. Equitalia Gerit con la quale gli era stato intimato il pagamento di 4 cartelle esattoriali, tutte emesse in forza di sanzioni amministrative irrogate dal Comune di Roma per violazioni del Codice della Strada.

Il Giudice di Pace adito con sentenza del 22-6-2009 ha dichiarato la propria incompetenza per valore in relazione all’art. 38 c.p.c. a favore del Tribunale di Roma.

Il Tribunale di Roma (dinanzi al quale la causa è stata riassunta) con ordinanza dell’11-5-2010 ha, richiesto d’ufficio a questa Corte il regolamento di competenza ritenendo la controversia in esame rientrante nella competenza funzionale del Giudice di Pace anche ove la cartella venga opposta, come nella specie, ex artt. 615 e 617 c.p.c. Il Consigliere designato con relazione ex art. 380 bis c.p.c. del 12- 11-2010 ha concluso per la declaratoria in camera di consiglio della competenza per materia e per valore del Giudice di Pace di Roma.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La suddetta relazione ha ritenuto corrette le considerazioni di cui alla richiamata ordinanza, attesa la competenza senza alcun limite di valore del Giudice di Pace in tale materia (Cass. 27-7-2005 n. 15694), e posto che la cognizione dell’opposizione a cartella esattoriale relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie riconducibili a violazioni al Codice della Strada, configurata come opposizione all’esecuzione, spetta alla competenza del Giudice di Pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia individuati nella L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 bis (Cass. Ord. 18-2-2008 n. 4022), cosicchè deve ritenersi la competenza del Giudice di Pace di Roma.

Il Collegio ritiene di dover condividere pienamente tali conclusioni.

Pertanto deve dichiararsi la competenza per materia e per valore del Giudice di Pace, con concessione del termine di legge per la riassunzione della causa dinanzi a tale giudice.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara la competenza per materia e per valore del Giudice di Pace, concedendo il termine di legge per la riassunzione della causa dinanzi a tale giudice.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011

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