Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25619 del 27/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 27/10/2017, (ud. 14/06/2017, dep.27/10/2017),  n. 25619

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22355/2014 proposto da:

ACQUE MANGANO SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PORTUENSE

104, presso lo studio dell’avvocato ANTONIA DE ANGELIS,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO CORSARO BOCCADIFUOCO;

– ricorrente –

contro

ASSESSORATO INFRASTRUTTURE MOBILITA’ REGINOE SICILIANA UFFICIO GENIO

CIVILE CATANIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende op legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 872/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 11/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/06/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza 28.5.2014 la Corte d’Appello di Catania ha rigettato l’appello proposto da Acque Mangano srl contro la sentenza n. 2150/2009 del locale Tribunale che aveva a sua volta respinto l’opposizione contro il decreto n. 004710 del 7.2.2007, con cui l’Ufficio del Genio Civile di Catania le aveva ordinato il pagamento della somma di Euro 35.640,00 (al netto di Euro 360,00 già pagati) oltre i canoni demaniali scaduti, per violazione del T.U. n. 1775 del 1933, art. 17, sostituito dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 96, comma 4 (illegittima eduzione di acqua potabile negli anni 2001-2006): secondo il giudice di appello, la pendenza del procedimento di sanatoria (che consentiva al richiedente di continuare nell’emungimento) non faceva venir meno l’infrazione commessa; inoltre, quanto alla censura sull’entità della sanzione, il Tribunale contrariamente a quanto affermato dalla società – non aveva acriticamente acquisito i parametri dell’assessorato ai LLPP, ma aveva valutato direttamente la gravità dell’illecito considerando il dato temporale, quantitativo e la destinazione dell’acqua ad uso potabile.

Contro tale decisione la Acque Mangano srl ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre censure.

L’Avvocatura Generale, per la Regione Siciliana, ha depositato un atto di “costituzione in giudizio ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 372 c.p.c.”.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1 Premesso il rilievo del tardivo deposito della memoria in data 5.6.2017 da parte dell’Avvocatura Generale (v. art. 380 bis c.p.c., n. 1), osserva il Collegio che col primo motivo la società ricorrente deduce violazione di legge per erronea interpretazione del D.Lgs n. 152 del 2006, art. 96. Osserva in particolare che, avendo presentato domanda di concessione in sanatoria, essa aveva il diritto di continuare nell’emungimento ed erogazione di acqua fermo l’obbligo di pagare i canoni demaniali; di conseguenza, essa non ha posto in essere nessun prelievo abusivo ma ha solo continuato nella sua attività in conformità a quanto le consentiva la norma sulla sanatoria di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006. Richiama la relazione di un proprio tecnico di parte che ha escluso l’assenza di ogni turbamento del buon regime sotterraneo delle acque, circostanza non contestata neppure dal Genio Civile.

Il motivo è infondato.

Il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 17, nella versione introdotta dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 96, comma 4, dispone, al comma 6, che “fatto salvo quanto previsto dal comma 7, per le derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente in atto è ammessa la presentazione di domanda di concessione in sanatoria entro il 30 giugno 2006 previo pagamento della sanzione di cui al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 17, aumentata di un quinto. Successivamente a tale data, alle derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente in atto si applica il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 17, comma 3. La concessione in sanatoria è rilasciata nel rispetto della legislazione vigente e delle utenze regolarmente assentite. In pendenza del procedimento istruttorio della concessione in sanatoria, l’utilizzazione può proseguire fermo restando l’obbligo del pagamento del canone per l’uso effettuato e il potere dell’autorità concedente di sospendere in qualsiasi momento l’utilizzazione qualora in contrasto con i diritti di terzi o con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità e dell’equilibrio del bilancio idrico. Restano comunque ferme le disposizioni di cui all’art. 95, comma 5”.

Come si ricava dalla semplice lettura della disposizione, la presentazione della domanda di concessione in sanatoria è condizionata al pagamento della sanzione “di cui al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 17, aumentata di un quinto” cioè alla sanzione che va da 3.000,00 a 30.000,00 Euro (v. dell’art. 17, comma 3), aumentata di un quinto.

La formulazione generica adoperata dal legislatore, cioè il semplice riferimento alla “sanzione” senza precisare se debba intendersi nel minimo o nel massimo edittale induce a ritenere che la legge si riferisca alla sanzione applicata in concreto dall’autorità competente.

Da ciò discende che la presentazione della domanda in sanatoria da parte della società non la esonerava dall’obbligo di pagare la sanzione inflitta, come correttamente ritenuto dai giudici di merito, restando irrilevante il diritto a continuare nell’emungimento ed erogazione di acqua e l’assenza di turbamento del buon regime sotterraneo delle acque.

2 Col secondo motivo si deduce “l’illegittima applicazione della sanzione applicata nel massimo prescritto”. Secondo la ricorrente l’attingimento dell’acqua in attesa della domanda di sanatoria non giustificava l’applicazione della sanzione nel massimo, considerato anche che la società non poteva venir meno agli obblighi assunti per il soddisfacimento dei bisogni dei propri utenti. Richiama la fornitura fatta alla Acoset (già Consorzio Acquedotto Etneo) e la previsione della fornitura d’acqua anche nel Piano regolatore Generale delle Acque. Richiama il principio della retroattività degli effetti della concessine in sanatoria, così come affermato dal Tribunale Superiore delle Acque pubbliche con la sentenza n. 86/1995. per cui una volta ottenuta, deve ritenersi sanato ogni illecito amministrativo.

Contesta che il prelievo di 75 l/s possa essere ritenuto di rilevante entità stante la capacità del bacino e tenuto conto degli altri prelievi effettuati da altre società nei cui confronti non risultano adottati provvedimenti analoghi.

Questa doglianza è inammissibile.

Il ricorso per cassazione è una domanda impugnatoria che può proporsi per certi particolari motivi, come tale necessariamente si deve sostanziare, per il concetto stesso di impugnazione, in una critica alla decisione impugnata, il che impone di prospettare alla Corte nell’atto con cui viene proposta perchè la decisione è errata secondo il paradigma dell’art. 360 c.p.c. e, quindi, di dirlo argomentando dalle risultanze processuali del merito, siano esse documenti o atti processuali (v. tra le varie, Sez. 6-3, Ordinanza n. 7455 del 25/03/2013 Rv. 625596; sez. 2 sentenza n. 10622/2017, entrambe in motivazione).

Nel caso di specie, la censura omette di evidenziare specifici errori o vizi della sentenza impugnata, insiste nel sostenere una propria tesi difensiva e quindi non risponde allo standard richiesto dagli artt. 360 e 366 c.p.c..

Solo per completezza espositiva, va evidenziato che il richiamo alla sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 86/1995 non è pertinente perchè il principio della retroattività degli effetti della concessione in sanatoria venne affermato in una vicenda in cui la concessione in sanatoria era stata rilasciata, mentre nel caso si specie ciò non risulta.

3. Col terzo motivo, infine, la ricorrente deduce “l’illogicità manifesta” rimproverando al giudice di non avere valutato direttamente l’illecito, anche perchè, non avendo disposto una consulenza tecnica, non poteva essere in grado di valutare l’interferenza o meno di turbamento della falda acquifera, a seguito dell’attingimento effettuato dalla ricorrente società.

Questo motivo è anch’esso inammissibile, ma per una ragione diversa e del tutto assorbente rispetto ad ogni altra considerazione: perchè in sostanza critica la motivazione della sentenza di appello, ritenendola illogica, mentre l’art. 360 c.p.c., n. 5, nella versione attualmente in vigore (ed applicabile alla fattispecie in esame) non prevede più una siffatta censura, consentendo invece di denunziare “l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, ipotesi certamente qui non ricorrente e neppure dedotta.

In conclusione il ricorso va respinto con addebito di ulteriori spese alla parte soccombente.

Trattandosi di ricorso successivo al 30 gennaio 2013 e deciso sfavorevolmente, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017

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