Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25619 del 12/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 12/11/2020, (ud. 25/06/2020, dep. 12/11/2020), n.25619

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 236-2020 proposto da:

M.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato PAOLO SASSI;

– ricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI SALERNO, SEZIONE

DI CAMPOBASSO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e

difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domiciliano in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12, ope legis;

– resistenti con mandato –

avverso il decreto n. 2388/2019 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO,

depositata il 31/10/2019 r.g.n. 2705/2018.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con ricorso al Tribunale di Campobasso, M.A., proveniente dal (OMISSIS), impugnava la decisione della Commissione Territoriale di Salerno (sez. Campobasso), con cui venne respinta la sua domanda di protezione internazionale, e delle altre forme sussidiarie di protezione, deducendo di aver dovuto espatriare per il timore di rappresaglie da parte dello zio conseguenti l’involontaria propagazione di un incendio di sterpaglie. Il Tribunale di Potenza (sent. 8.11.19) respingeva l’impugnazione, revocando l’ammissione al gratuito patrocinio.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il M. affidato a tre motivi, mentre il Ministero ha depositato memoria al solo scopo di partecipare all’eventuale discussione orale.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1) col primo motivo censura la sentenza impugnata per non avere il Tribunale compiuto alcuna indagine istruttoria, oltre all’audizione del richiedente.

Il motivo è infondato in quanto non è stata allegata alcuna situazione che possa essere indagata attraverso informative o richieste di C.O.I., stante la natura episodica ed irripetibile dell’episodio denunciato, neppure rapportabile ad uno dei casi previsti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Converrà infatti chiarire che un dovere di cooperazione istruttoria, sussiste solo nella misura in cui sia stato almeno assolto dal ricorrente il suo onere di allegazione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 allegazione che deve quanto meno riguardare una delle situazioni di pericolo di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 o 14 mentre nella specie è stato dedotto solo il timore soggettivo di rappresaglie da parte dello zio, non certo inerenti le condizioni generali e sociali del Paese d’origine (cfr. Cass. n. 10286/20 e n. 7985/20).

2.- Con secondo motivo il ricorrente si duole del mancato esame di fatti decisivi (ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6) ai fini del riconoscimento della protezione cd. umanitaria.

Il motivo è infondato difettando una chiara allegazione in ordine alla particolare vulnerabilità del richiedente in caso di ritorno nel Paese d’origine (ritenuto peraltro sicuro dal D.M. 4 ottobre 2019, emanato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, G.U. n. 235/19), quanto piuttosto di temute rappresaglie da parte dello zio (cfr. Cass. n. 7622/20). A ciò aggiungasi che una difforme valutazione del fatto accertato, violerebbe il novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. Cass. n. 8940/20).

3.- Con terzo motivo si duole della revoca, disposta dal Tribunale, dell’ammissione al gratuito patrocinio.

Il motivo è inammissibile posto che, seppure la detta revoca sia erronea (cfr., ex aliis, Cass. n. 7785/20), il ricorrente doveva far valere il suo diritto D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 (Cass. n. 10487/20, n. 3028/18).

4.-Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Nulla sulle spese, non avendo il Ministero svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 25 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA