Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25618 del 14/12/2016
Cassazione civile, sez. III, 14/12/2016, (ud. 08/11/2016, dep.14/12/2016), n. 25618
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 19270-2014 proposto da:
WICEM JERSEY SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del proprio legale
rappresentante pro tempore CAU ITALIA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIALE TITO LIVIO 179, presso lo studio dell’avvocato ANGELA DE
LUIGI TESTI, rappresentata e difesa dall’avvocato ANGELA LUISA
BARRIA giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
METALTECNICA DI P.C. & C SNC, in persona del legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIULIO
VENTICINQUE 23, presso lo studio dell’avvocato PAOLO URBANI,
rappresentata e difesa dall’avvocato SANDRA MACIS giusta procura
speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 316/2014 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,
depositata il 16/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
08/11/2016 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;
udito l’Avvocato ANGELA DE LUIGI TESTI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
I FATTI
La società Wicem Jersey s.r.l. in liquidazione propone tempestivo ricorso per cassazione articolato in due motivi ed illustrato da memoria nei confronti di Metaltecnica di P.C. e c. s.n.c., e chiede la cassazione della sentenza n. 316/2014, depositata dalla Corte d’Appello di Cagliari in data 15.5.2014, non notificata.
Con la predetta sentenza la corte d’appello confermava il rigetto della opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società ricorrente verso la Metaltecnica, all’interno della quale la ricorrente asseriva di aver già estinto il debito nei confronti di Metaltecnica, e produceva a prova dell’avvenuta estinzione della obbligazione una quietanza con dichiarazione liberatoria. La corte d’appello confermava la decisione impugnata, ribadendo che il rilascio della quietanza, sulla base della ricostruzione dei fatti emersa dall’istruttoria, fosse avvenuto a seguito di un errore di fatto in capo alla società opposta, indotta a credere che il legale rappresentante della opponente avrebbe contestualmente effettuato il pagamento, e pertanto che essa non costituisse idonea prova dell’avvenuto pagamento. Resiste la Metaltecnica di P.C. e c. s.n.c con controricorso.
Diritto
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione principalmente dell’art. 2732 c.c., che prevede la possibilità di contestare le risultanze della quietanza liberatoria o di altro documento avente valore confessorio soltanto adducendo il verificarsi di un errore di fatto (o di violenza) nonchè degli artt. 1199,1417,1428 e 1429 c.c..
Il motivo è infondato.
Prima il tribunale e poi la corte d’appello hanno ritenuto la configurabilità dell’errore di fatto, essenziale, e determinante la volontà del soggetto di consegnare la quietanza liberatoria, con accertamento in fatto che non può essere qui surrettiziamente rinnovato, in quanto sotto la denuncia di violazione di legge si cela in realtà una contestazione sulla dinamica dei fatti. Il verificarsi dell’errore è stato rapportato alla erronea convinzione del contestuale pagamento, che il legale rappresentante della società ricorrente ha dichiarato avrebbe fatto per poi, nell’immediatezza del fatto, affermare di aver dimenticato il libretto degli assegni, allontanandosi recando con sè la quietanza. La decisione è conforme ai precedenti di questa Corte secondo i quali il creditore che, rilasciando quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria, ai sensi degli artt. 2733 e 2735 c.c., sicchè non può impugnare l’atto se non provando, a norma dell’art. 2732 c.c., che esso è stato determinato da errore di fatto o violenza, essendo insufficiente provare la non veridicità della dichiarazione (Cass. n. 4196 del 2014; Cass. n. 2635 del 2008; Cass. n. 3921 del 2006). E’ parimenti infondato il secondo motivo, con il quale si denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. In realtà, non di omesso esame si tratta, ma sempre della valutazione della corte d’appello sul valore probatorio o meno della quietanza liberatoria, a fronte anche della non corrispondenza tra le scritture contabili della ricorrente e quanto dalla stessa affermato (e alla mancanza di prelievi in denaro significativi risultanti dai conti correnti della società in prossimità della data della quietanza, che potessero comprovare l’asserito pagamento non più in assegni ma in contanti).
Anche sotto questo profilo, si tende quindi ad una riconsiderazione delle risultanze probatorie, che esula dalle competenze della Corte.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.
Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza del ricorrente, la Corte, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico della ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla controricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.800,00, di cui 200,00 per spese, oltre contributo spese generali ed accessori.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 8 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016