Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25618 del 14/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 25618 Anno 2013
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: DE RENZIS ALESSANDRO

SENTENZA
sul ricorso n. 29023/2010 proposto
DA
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.,., in persona
dell’institore Avv. Antonino Russo, giusta procura speciale

252A

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31.03.2008 rep. n. 72952 notaio Paolo Castellini di Roma,
rappresentata e difesa dall’Avv. Stefano D’Ercole, presso il

7,g’ s

cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, Piazza S.
Andrea della Valle n. 6, come da procura a margine del ricorso
Ricorrente

Data pubblicazione: 14/11/2013

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CONTRO
CASELLA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in Roma,
Via dei Gracchi n. 209, presso lo studio dell’Avv. Alberto
Buzzi, che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiun-

margine del controricorso
Controricorrente
per la cassazione della sentenza definitiva n. 2354/10 della
Corte di Appello di Roma dell’11.03.2010/23.06.2010 (R.G.
n. 6997 dell’anno 2007), nonché della sentenza non definitiva n. 8914/09 della Corte di Appello di Roma del
19.44.2009/21.01.2010 (RG n. 6997 dell’anno 2007)
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
del 9.10.2013 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l’Avv. Nicola Palombi, per delega dell’Avv. Stefano
D’Ercole, per la ricorrente Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Giulio Romano, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, tempestivamente depositato, GIUSEPPE
CASELLA lamentava la mancata inclusione dell’EDR
8.11.1995 nell’assegno pensionabile, corrispostogli nel
mese di luglio di ogni anno, di cui agli artt. 73 e 82 del
CCNL 6.02.1998, chiedendo la condanna della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. al pagamento della somma di €

tamente, con l’Avv. Patrizia Pelliccioni come da procura a

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294,39.
Il Tribunale di Roma con sentenza n. 7892 del 2006 dichiarava l’inammissibilità del ricorso per intervenuta conciliazione in sede sindacale.

la Corte di Appello di Roma con sentenza non definitiva n.
8914 del 2009, che ha dichiarato ammissibile la domanda
proposta dallo stesso Casella, ritenendo che dal verbale
del 13.11.2003 emergesse con chiarezza che all’accordo
raggiuntOdalle parti in sede sindacale fosse estraneo il diritto azionato.
La stessa Corte con sentenza definitiva n. 2354 del 2010,
giudicando nel merito dell’anzidetta domanda, ha condannato la RFI al pagamento a favore dell’appellante della
somma dì E 294,39, oltre accessori, osservando che íl chlaro tenore letterale delle disposizioni contrattuali collettive
era certamente significativo della comune intenzione delle
parti firmatarie di includere l’EDR di cui all’accorso
8.11.1995 nell’assegno pensionabile di cui all’art. 82 CCNL
1996/1999.
La REI ricorre avverso le anzidette sentenze di appello con
due motivi.
Il Casella resiste con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato rispettiva memoria ex
art. 378 CPC.

Tale decisione, appellata dal Casella, è stata riformata dal-

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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e
falsa applicazione degli artt. 2113 , 1362, 1363 Cod. Civ.,
410 e 411 CPC, nonché insufficiente motivazione circa un

In particolare la ricorrente sostiene che il giudice di appello
erroneamente ha omesso di valutare che la conciliazione,
sottoscritta dalle parti, non era stata impugnata dal lavoratore e sottratta al regime di impugnabilità ex art. 2113 Cod.
Civ., per essere stata conclusa con l’intervento delle rispettive organizzazioni sindacali.
La stessa ricorrente ha dedotto che il giudice di appello ha
errato nel ritenere la pretesa azionata dal Casella estranea
all’oggetto della transazione.
Il motivo è infondato, avendo il giudice di appello interpretato l’atto in questione nel senso che dalla sua lettura emergeva con chiarezza che all’accordo conciliativo raggiunto dalle parti in sede sindacale fosse estraneo il diritto azionato. Trattasi di valutazione fornita di adeguata motivazione, cui la ricorrente si limita ad opporre un diverso apprezzamento in fatto, incensurabile in sede di legittimità
(cfr Cass. n. 2146 del 31 gennaio 2011 in tema di qualificazione di una dichiarazione scritta come quietanza o come
transazione). .
2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e

fato decisivo per il giudizio.

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falsa applicazione degli artt. 73 e 82 del CCNL del
6.02.1998 e dei successivi accordi sindacali, degli art.
1362 e 1363 Cod. Civ., nonché vizio di motivazione
La RFI lamenta che il giudice di appello ha errato nel rite-

le pensionabile corrisposto a tutto il personale ferroviario
nel mese di luglio di ciascun anno.
Con questo motivo viene sottoposta al vaglio di questo giudice di legittimità la censura circa la computabilità dell’EDR
8.1.1995 nell’assegno pensionabile. Tale censura è stata
disattesa ripetutamente sia in sede di ricorso ordinario di
cassazione ex art. 360 n. 3 CPC sia in sede dello speciale
procedimento di cui all’art. 420 bis CPC, con l’affermazione
del seguente principio di diritto :”il combinato disposto degli artt. 73 e 82 del contratto collettivo nazionale di lavoro
del 6 febbraio 1998 va interpretato nel senso che l’E.D.R.Elementi Distinti della Retribuzione- di cui all’accordo collettivo dell’8 novembre 1995 va computato nell’assegno
personale pensionabile di cui all’art. 82 citato”. (cfr ex plurimis Cass. n. 19646 del 2012: Cass. n. 6295 del 2012;

Cass. n. 24771 del 2009).
Tale consolidato orientamento può essere condiviso, non
essendo stati apportati diversi e nuovi elementi per superare la richiamata e chiara formulazione letterale della disciplina collettiva.

nere l’inclusione dell’EDR 8.11.1995 nell’assegno persona-

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4. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va
rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione a

chiaratisi antistatari.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in € 100,00 per esborsi ed € 3.500,00 per
compensi, oltre accessori di legge, con attribuzione a favore degli Avv.ti Alberto Buzzi e Patrizia Pelliccioni dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Roma addì 9 ottobre 2013
Il Consigliere rel. est.

Il Presidente

favore degli Avv.ti Alberto Buzzi e Patrizia Pelliccioni di-

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