Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25617 del 27/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 27/10/2017, (ud. 07/06/2017, dep.27/10/2017),  n. 25617

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12468-2013 proposto da:

T.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DELLA STAZIONE PRENESTINA N 7, presso lo studio dell’avvocato

PATRIZIA MAURO, rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO

FIORAVANTE ALIPERTI;

– ricorrente –

contro

ITALFONDIARIO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TRIONFALE 21, presso lo

studio dell’avvocato MAURO STELLA, rappresentato e difeso

dall’avvocato VINCENZO ROMANO;

CURATELA FALLIMENTARE A.P., in persona del Curatore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL POZZETTO 122,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO CARBONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato UMBERTO GENTILE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 353/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 31/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.

Fatto

RILEVATO

che il sig. T.L. – acquirente di una unità immobiliare in Falciano di Caserta, vendutagli dal signor A.P., ed accollatario di una quota del mutuo ipotecario erogato all’ A. dalla società Italfondiario s.p.a. per finanziare la costruzione dello stabile di cui faceva parte detta unità immobiliare – conveniva davanti al tribunale di Santa Maria Capua Vetere la società Italfondiario s.p.a., nonchè il Curatore del fallimento, frattanto sopravvenuto, del signor A., perchè fosse accertato il proprio diritto al frazionamento del mutuo, nella misura dell’accollo riportata nel rogito o in quella maggiore accettata dalla banca con lo scambio di note del 14 gennaio e 18 febbraio 1997;

che la società Italfondiario s.p.a si costituiva resistendo alla domanda e contestando di aver mai raggiunto un accordo con il T.;

che la Curatela, a propria volta, si costituiva protestando la propria estraneità alla controversia;

che il tribunale di Santa Maria Capua Vetere definiva il giudizio dichiarando cessata la materia del contendere;

che la corte d’appello di Napoli, adita dalla società Italfondiario s.p.a., riformava la sentenza di primo grado e rigettava la domanda del T., ritenendo insussistenti i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere e affermando che la proposta di frazionamento formulata dalla Italfondiario s.p.a. ed accettata dal T. con la nota del 18.2.97 non poteva ritenersi vincolante, in quanto tale proposta risultava subordinato sia al pagamento, da parte degli acquirenti, delle rate di mutuo già scadute, sia all’approvazione da parte degli organi deliberanti della società;

che il sig. pasquale) T. ha proposto ricorso, sulla scorta di tre motivi, per la cassazione della suddetta sentenza della corte partenopea;

che tanto l’Italfondiario s.p.a. quanto la Curatela del Fallimento di A.P. hanno depositato controricorso;

che per l’adunanza di camera di consiglio ex art. 180 bis c.p.c., comma 1 del 7.6.17, in cui la causa è stata decisa, solo l’Italfondiario ha depositato una memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che col primo motivo si lamenta la “violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi regolanti la cessazione della materia del contendere” in cui la corte distrettuale sarebbe incorsa riformando la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la cessata materia del contendere;

che il motivo va disatteso, perchè la statuizione impugnata è conforme al principio, costantemente affermato da questa Corte, che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono al giudice conformi conclusioni in tal senso (16886/15, 11813/16); evenienza, questa, non verificatasi nel giudizio di primo grado, nel quale, come si riferisce dello stesso ricorso per cassazione, la società Italfondiario aveva depositato una memoria conclusionale con cui chiedeva il rigetto della domanda del T.;

che con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’art. 354 c.p.c. in cui il giudice d’appello sarebbe incorso, non disponendo, una volta accertato che non sussistevano i presupposti per la pronuncia estintiva, la rimessione della causa al primo giudice;

che il motivo è infondato, in considerazione della tassatività delle ipotesi di cui all’art. 354 c.p.c. (tra le tante, Cass. 7449/01);

che con il terzo di ricorso si lamenta la “violazione e falsa applicazione delle norme riguardanti la conclusione e l’adempimento dei contratti” in cui la corte distrettuale sarebbe incorsa ritenendo che con Io scambio di note del 14 gennaio e 18 febbraio 1997 non si fosse perfezionato alcun accordo tra le parti;

che il motivo è inammissibile perchè attinge, in termini generici e non autosufficienti, l’apprezzamento delle risultanze documentali operato dalla corte territoriale;

che quindi in definitiva il ricorso va rigettato;

che le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza; che deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, D.Lgs. n. 546 del 1992.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere ai contro ricorrenti le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.000, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge, per la Curatela del fallimento A. ed in Euro 3.500, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge, per la società Italfondiario s.p.a..

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, D.Lgs. n. 546 del 1992 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017

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