Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25617 del 14/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 25617 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: BANDINI GIANFRANCO

SENTENZA

sul ricorso 17824-2010 proposto da:
RAI

RADIOTELEVISIONE

ITALIANA

S.P.A.

C.F.

06382641006, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE
CLODIO 32, presso lo studio dell’avvocato CIABATTINI
LIDIA, che la rappresenta e difende unitamente
2013

all’avvocato TOSI PAOLO, giusta delega in atti;

4

– ricorrente –

2788

contro

PEZZOLA SERGIO C.F. PZZSRG62E08D952G, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DI PORTA CASTELLO 33, presso

Data pubblicazione: 14/11/2013

lo studio dell’avvocato ENRICO AJELLO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato NORDIO
GIUSEPPE, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 559/2009 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/10/2013 dal Consigliere Dott.
GIANFRANCO BANDINI;
udito l’Avvocato CIABATTINI LIDIA;
udito l’Avvocato NORDIO GIUSEPPE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

.4

di MILANO, depositata il 30/06/2009 R.G.N. 1179/2007;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’Appello di Milano, con sentenza depositata il 30.6.2009,
in parziale riforma della pronuncia di prime cure, ridusse l’importo

causa della dedotta dequalificazione professionale di cui era stato
oggetto da parte della datrice di lavoro Rai – Radiotelevisione Italiana
spa.
La Corte territoriale, a sostegno del decisum e per ciò che ancora qui
rileva, osservò quanto segue:
– il demansionamento era stato provato documentalmente e
comunque emergeva dalle stesse deduzioni svolte nella memoria di
costituzione di primo grado della Rai, dove la Società non aveva
potuto contestate il dato di fatto obiettivo della inattività del dirigente
progressivamente verificatasi dal gennaio 2001, inattività che era
stata poi “ufficializzata” (dopo che, con lettera del 13.6.2002, gli
erano state revocate le funzioni di vicedirettore, con assegnazione
alle dirette dipendenze del Direttore di Rai due) da una
comunicazione del direttore di Rai due, in cui si legge: “…la recente
riorganizzazione della rete non prevede la tua utilizzazione”;
– per il periodo dal gennaio 2001 al luglio 2002 la Rai non aveva
contestato specificatamente che il Pezzola non aveva partecipato
alla realizzazione di numerosi programmi comici (elencati ai capitoli
10 e 13 del ricorso introduttivo), pure realizzati dalla Società, ma
senza il suo apporto; neanche aveva contestato la Società che, nel

3

del risarcimento del danno riconosciuto a favore di Pezzola Sergio a

giugno 2001, il lavoratore era stato escluso anche dalla realizzazione
del programma “Quelli che… il calcio” per la stagione 2001-2002;
– le mansioni dirigenziali per le quali il Pezzola era stato assunto

dell’intrattenimento comico”, dunque non solo e non tanto quello di
ideare e di studiare i programmi da realizzare; era pertanto
inaccoglibile l’assunto della Rai secondo cui le mansioni del Pezzola
erano preminentemente quelle di ideatore di programmi e che egli
non le aveva espletate per sua colpa, risultando al riguardo
condivisibile il rilievo del primo Giudice secondo cui la Rai non aveva
mai “messo in mora” il lavoratore;
– il demansionamento si era dunque verificato anche nel periodo
dal gennaio 2001 al luglio 2002, in relazione a quello che era
l’incarico di vicedirettore di Rai due, affidato con la lettera di
assunzione, e, dopo la revoca di tale incarico, il demansionamento
era da ritenersi pacifico, anche leggendo quelle che erano state le
difese della Società in primo grado, che, a fronte della deduzione di
totale inattività descritta in ricorso ed a fronte della comunicazione
del luglio 2002 ricordata dal Pezzola, non aveva contestato che, con
la revoca, erano venute meno anche le altre deleghe connesse con il
ruolo, che il Pezzola era stato spostato di ufficio e privato della
collaboratrice, essendo stato nominato altro vicedirettore con la
delega all’intrattenimento in generale;
– condivisibile era stata quindi la decisione del primo Giudice che
aveva escluso l’ammissione testimoniale su mere circostanze di

4

avevano come oggetto l’incarico di “seguire la programmazione

fatto, dedotte dalla Rai, che non avrebbero escluso l’esistenza del
demansionamento, ma che anzi lo avrebbero in concreto
confermato;
la sentenza impugnata andava confermata anche in punto di

condanna alla riammissione in mansioni equivalenti;

in ordine alla liquidazione del danno, doveva rilevarsi che il

demansionamento del Pezzola era stato grave, anche perché si era
protratto per lungo tempo l’inadempimento dell’azienda, che lo aveva
privato di una concreta attività di direzione in tutti gli aspetti (attività
progettuale, di scelta di programmi e dei relativi soggetti che
dovevano dirigerli o condurli, attività organizzativa e quindi controllo
dei budget per la realizzazione);
– né era stato contestato che il Pezzola avesse un background
professionale di tutto rispetto, così come descritto in ricorso e nei
documenti allegati, non contestati dalla parte datoriale;

l’inattività aveva quindi compromesso il mantenimento di una

esperienza professionale, ma anche la chance di sviluppo di
carriera, quantomeno nel suo specifico ambito professionale, quello
dei media televisivi, di cui la Rai è notoriamente uno dei due soggetti
preminenti a livello nazionale;
– la liquidazione del danno patrimoniale poteva avvenire in termini
equitativi e i fatti allegati dal Pezzola e non contestati, relativi al suo
non contestato curriculum lavorativo, nonché il periodo della
inattività, pressoché totale dopo il luglio 2003 [rectius: 2002], erano

5

elementi che avevano un valore probatorio, anche presuntivo, di un
sicuro danno professionale;

ma il danno professionale subito racchiudeva in sé sia aspetti

esperienze acquisite ed al venir meno di sicure e sempre più
possibili prospettive di carriera future, sia anche in termini di
immagine, collegata proprio alle prospettive di carriera; si tratta
quindi di danni intrinsecamente connessi ed era perciò fondata la
doglianza relativa alla intervenuta duplicazione degli stessi,
dovendosi escludere la somma liquidata a titolo di danno
all’immagine;

la liquidazione del danno in termini di riconoscimento di una

somma pari alla retribuzione mensilmente percepita, per tutti i mesi
di dequalificazione, risultava essere idonea, unitamente al
riconoscimento delle somme variabili non liquidate, a compensare i
pregiudizi arrecati al lavoratore in ragione dell’inadempimento
aziendale;

la mancata prestazione lavorativa nei termini contrattualmente

concordati aveva impedito al ricorrente di ottenere la parte variabile
della retribuzione e dunque anche tale danno, l’unico realmente non
determinato in via equitativa, andava riconosciuto.
Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, la Rai Radiotelevisione Italiana spa ha proposto ricorso per cassazione
fondato su cinque motivi e illustrato con memoria.
L’intimato Pezzola Sergio ha resistito con controricorso.

6

strettamente patrimoniali, in relazione al deterioramento delle

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione degli
artt. 1262 e 1263 cc in relazione al contratto di assunzione del

per la quale il lavoratore era stato assunto consistesse nel seguire la
programmazione dell’intrattenimento comico e non solo e non tanto
nell’ideare e studiare programmi da realizzare, omettendo di
considerare quanto previsto al riguardo dalla delibera del Consiglio
di Amministrazione dell’Azienda retrostante all’assunzione e le
stesse deduzioni avversarie, che avevano fatto riferimento a
mansioni di tipo prevalentemente creativo e propositivo.
1.111 motivo è improcedibile perché il contratto di assunzione di cui si
lamenta l’erronea interpretazione non è stato prodotto in una con il
ricorso, né sono stati fornite le necessarie indicazioni per il suo
reperimento all’interno dei dimessi fascicoli di parte, qualora vi fosse
effettivamente contenuto, in violazione degli artt. 366, n. 6, e 369,
comma 2, n. 4 cpc (cfr, ex plurimis, Cass., SU, nn. 28547/2008;
22726/2011; Cass., n. 20535/2009).
Il motivo, del resto, presenta altresì evidenti profili di inammissibilità
per violazione del principio di autosufficienza del ricorso per
cassazione, non essendo stato riprodotto il contenuto del documento
in tesi erroneamente interpretato.
2. Con il secondo articolato motivo, denunciando violazione di
plurime norme di diritto, nonché vizio di motivazione, la ricorrente si
duole che la Corte territoriale, muovendo “dall’erronea individuazione

7

Pezzola, si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto che l’attività

delle mansioni”,

avesse ritenuto sufficiente ad integrare la

dequalificazione il fatto obiettivo dell’inattività del dirigente,
omettendo di dar corso alle richieste prove testimoniali; deduce

avevano avuto alcuna valenza dequalificante.
2.111 primo profilo di doglianza riposa su quel preteso errore
nell’individuazione delle mansioni in ordine al quale è stato svolto il
primo motivo; con la conseguenza che la rilevata improcedibilità di
tale doglianza rende priva di consistenza la censura all’esame; la
quale, peraltro, laddove si sostanzia nella critica alla mancata
ammissione delle prove offerte, è altresì intrinsecamente
inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stato
riportato il contenuto delle prove che, se ammesse e confermate,
avrebbero dovuto condurre ad una diversa decisione.
Il secondo profilo investe una questione di merito valutata dalla Corte
territoriale, nei termini già indicati nello storico di lite, con
motivazione congrua e immune da vizi logici, risolvendosi in una
richiesta di riesame delle emergenze probatorie inammissibile in
questa sede di legittimità, ove solo è consentito il controllo della
motivazione sotto il profilo della sua coerenza logico formale.
Il motivo all’esame nei distinti profili in cui si articola, va quindi
disatteso.
3. Con il terzo motivo, denunciando violazione di plurime norme di
diritto, la ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia
riconosciuto la sussistenza del danno in assenza di qualsivoglia

8

inoltre che gli avvenimenti precedenti la revoca dell’incarico non

allegazione e prova e facendo riferimento ad elementi a tal fine
irrilevanti, sempre sulla base dei quali ne era stato altresì
determinato l’ammontare.

demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto
del lavoratore al risarcimento del danno professionale va dimostrato
in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento, assumendo
peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla
complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche,
durata, gravità, conoscibilità all’interno ed all’esterno del luogo di
lavoro dell’operata dequalificazione, frustrazione di precisate e
ragionevoli aspettative di progressione professionale, eventuali
reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti
l’awenuta lesione dell’interesse relazionale, effetti negativi dispiegati
nelle abitudini di vita del soggetto) – il cui artificioso isolamento si
risolverebbe in una lacuna del procedimento logico – si possa,
attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al
fatto ignoto, ossia all’esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi
dell’art. 115 cpc, a quelle nozioni generali derivanti dall’esperienza,
delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella
valutazione delle prove (cfr, ex plurimis, Cass., SU, nn. 6572/2006;
4063/2010).
A tali criteri, come diffusamente esposto nello storico di lite, si è
attenuta la Corte territoriale nel riconoscimento del danno e nella sua

3.1Secondo l’orientamento di questa Corte, in tema di

conseguente liquidazione equitativa, onde le censure svolte con il
motivo all’esame non possono essere accolte.
4. Con il quarto motivo, denunciando violazione degli artt. 1223 e

riconosciuto la spettanza della parte di retribuzione variabile non
corrisposta durante il periodo di pretesa inattività per colpa del
datore di lavoro, pur in assenza di allegazione e prova in merito alla
probabilità che il lavoratore avrebbe avuto di raggiungere il risultato
utile.
4.111 motivo è infondato, poiché nella specie non siamo in presenza
di un danno per perdita di chance, ma di una spettanza retributiva in
relazione alla quale il lavoratore è stato posto nell’impossibilità di
conseguirla per diretta conseguenza dell’inadempimento della parte
datoriale.
5. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 112
cpc, in relazione all’art. 1127 cc, deducendo che la Corte territoriale
aveva completamente omesso qualsiasi pronuncia in merito
all’eccezione ritualmente proposta relativa al concorso colposo del
danneggiato.
5.1 Osserva la Corte che la conferma (salva l’esclusione della
ricordata duplicazione del danno) della liquidazione operata dal
primo Giudice, che non aveva tenuto conto del preteso concorso di
colpa del danneggiato, costituisce implicita, ma inequivoca, ripulsa
della censura svolta sul punto, onde non può essere rawisata

10

2697 cc, la ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia

l’asserita violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il
pronunciato.
Per completezza di motivazione va comunque rilevato che la
censura involge, inammissibilmente, valutazioni di merito relative allo
svolgimento dell’attività lavorativa del Pezzola e alla congruità del
termine entro il quale il medesimo ha reagito all’inadempimento
datoriale, ovvero fa riferimento a condotte non esigibili dal lavoratore
danneggiato al fine che qui ne occupa, perché di carattere
eccezionale ed estremamente gravoso, quali le sue dimissioni per
giusta causa.
Anche il motivo all’esame non è dunque fondato.
6. In definitiva il ricorso va rigettato.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle
spese, che liquida in euro 4.100,00 (quattromilacento), di cui euro
4.000,00 (quattromila) per compenso, oltre accessori come per
legge.
Così deciso in Roma il 3 ottobre 2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA