Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25616 del 30/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 30/11/2011, (ud. 11/11/2011, dep. 30/11/2011), n.25616

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.N. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ALBALONGA 7, presso lo studio dell’avvocato PALMIERO

CLEMENTINO, rappresentata e difesa dall’avvocato DE NOTARIIS GIOVANNI

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA di CAMPOBASSO, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. FERRARI 11, presso lo

studio dell’avvocato PINTO ALDO, rappresentata e difesa dagli

avvocati MATTEO IACOVELLI, GUIDA ANTONIO giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

REGIONE MOLISE, in persona de Presidente pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 195/2009 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO

del 13/03/09, depositata il 16/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa è stata chiamata alla odierna adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380-bis c.p.c.:

“Con ricorso notificato il 13 luglio 2009 (con invio a mezzo del servizio postale ai sensi della L. n. 53 del 1994), N. C. chiede, con cinque motivi, la cassazione della sentenza pubblicata il 16 aprile 2009 e notificata il successivo 9 giugno, che ha respinto le sue domande dirette ad ottenere la dichiarazione dell’obbligo della regione Molise di sottoporla alla prova attitudinale per l’assunzione di 5 centralinisti di cui alla Delib.

Giunta Regionale 19 giugno 2000 nonchè la condanna della medesima regione e della provincia di Campobasso a risarcirle i danni conseguenti alla mancata tempestiva assunzione.

I motivi di ricorso attengono:

1-3 – i primi tre, alla violazione della L. n. 56 del 1987, art. 16, in specie comma 1, del D.P.R. n. 487 del 1994, in specie art. 24 nonchè alla motivazione insufficiente e illogica;

4 (indicato col n. 3) – alla omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia prospettati dalla ricorrente e rilevabili d’ufficio; falso presupposto nonchè alla violazione degli artt. 28 e 113 Cost.; D.P.R. n. 3 del 1957, in specie artt. 22 e 23; artt. 2043 e 2049 cod. civ. 5 – alla violazione dell’art. 246 c.p.c. e dell’art. 420 c.p.c., comma 7, omesso esame ed omessa pronuncia mancanza di motivazione.

Gli enti intimati si sono costituito con separati controricorsi.

Il procedimento, in quanto promosso con ricorso avverso una sentenza depositata successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 e antecedentemente alla data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, è regolato dall’art. 360 c.p.c. e segg. con le modifiche e integrazioni apportate dal D.Lgs. citato.

Il ricorso è inammissibile e va pertanto trattato in camera di consiglio.

In esso, contenente in tutti i motivi censure relative alla violazione di norme di diritto, difetta anzitutto la formulazione del quesito di diritto, necessario ai fini dell’ammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c. (applicabile ratione temporis al caso in esame a norma del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 e art. 27, comma 2 prima della sua abrogazione, operata a decorrere dal 4 luglio 2009 dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d) con riferimento ai ricorsi per la cassazione di sentenze pubblicate successivamente alla data del 3 luglio 2009) il quale, per quanto qui interessa, recita:

“Nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto “.

In proposito si ricorda che è stato ripetutamente affermato da questa Corte che “il legislatore, nel porre a carico del ricorrente l’onere della sintetica ed esplicita enunciazione del nodo essenziale della questione giuridica di cui egli auspica una certa soluzione, rende palese come a questo particolare strumento impugnatorio sia sottesa una funzione affatto peculiare: non solo quella di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata (in un senso, ovviamente, che il ricorrente prospetta a sè più favorevole), ma anche quella di enucleare – con valenza più ampia e perciò nomofilattica – il corretto principio di diritto al quale ci si deve attenere in simili casi. L’interesse personale e specifico del ricorrente deve, insomma, coniugarsi qui con l’interesse generale all’esatta osservanza e all’uniforme interpretazione della legge” (cfr., per tutte, Cass. sez. 1A, 22 giugno 2007 n. 14682 o Cass. 10 settembre 2009 n. 19444).

Inoltre secondo l’univoca interpretazione di questa Corte dell’art. 366-bis c.p.c. (secondo cui “nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione “), anche l’illustrazione del motivo relativo al preteso vizio di motivazione deve concludersi con una chiara, sintetica, evidente ed autonoma indicazione del fatto controverso in relazione al quale viene dedotto l’uno o l’altro dei vizi possibili (cfr., per tutte, Cass. S.U. n. 16528/08 e, più recentemente, Cass. 27680/09 e 4556/09).

In tutti i motivi del ricorso è altresì presente la denuncia di vizi di motivazione della sentenza impugnata, ma in essi, oltre a difettare la formulazione di un quesito di diritto, manca altresì un siffatto momento di sintesi con riguardo alle deduzioni di difetto di motivazione; ed anzi, per effetto di tali omissioni, non è neppure chiaro a quale delle censure svolte nel corso del motivo siano da riferire le indicazioni di vizio in procedendo e di leggi violate presenti in rubrica e a quale argomentazione della sentenza sia da riferire il vizio di omessa piuttosto di quella di insufficiente o contraddittoria motivazione”.

E’ seguita la rituale notifica della suddetta relazione, unitamente all’avviso della data della presente udienza in camera di consiglio.

Il Collegio condivide il contenuto della relazione, ritenendo pertanto l’inammissibilità del ricorso, che va dichiarata in dispositivo, con la conseguente condanna della ricorrente a rimborsare agli enti resistenti le spese di questo giudizio, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alle resistenti le spese di questo giudizio, liquidate per ciascuna di esse in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 1.000,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011

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