Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25616 del 14/12/2016
Cassazione civile, sez. III, 14/12/2016, (ud. 08/11/2016, dep.14/12/2016), n. 25616
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 3127/2014 proposto da:
COMMERCIAL COMPANY SRL, (OMISSIS) in persona del legale
rappresentante p.t. C.F., elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA IPPOLITO NIEVO 61/D, presso lo studio dell’avvocato
STEFANIA ONORATO, rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANO
CAPPELLU giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
BANCA CREDITO COOPERATIVO CIVITANOVA MARCHE E MONTECOSARO SCARL in
persona del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e
legale rappresentante pro tempore Dr. B.M., elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PIEVE DI CADORE 30 PAL. 6, presso lo studio
dell’avvocato GIUSEPPE GUALTIERI, rappresentata e difesa
dall’avvocato FERRUCCIO GATTAFONI e giusta procura speciale in calce
al controricorso;
– controricorrente –
e contro
P.E.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 197/2013 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,
depositata il 14/08/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
08/11/2016 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;
udito l’Avvocato GIUSEPPE GUALTIERI per delega;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilità in
subordine per il rigetto del ricorso.
Fatto
I FATTI
La Commercial Company s.r.l. propone tempestivo ricorso per cassazione nei confronti di Banca di credito cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro s.c. a r. 1. e di P.E., e chiede la cassazione della sentenza n. 197/2013, depositata dalla Corte d’Appello di Campobasso in data 14.8.2013, notificata il 28.11.2013, regolarmente depositata in copia notificata.
Con la predetta sentenza la corte d’appello confermava l’accoglimento dell’azione revocatoria proposta dalla banca nei suoi confronti in quanto acquirente di un immobile trasferitole dal P., del quale la banca assumeva di essere creditrice. La sentenza impugnata confermava il rigetto della azione di simulazione contestualmente proposta. Dichiarava raggiunta mediante presunzioni la prova che la legale rappresentante della società acquirente, moglie del P., fosse a conoscenza della situazione debitoria di questi.
Resiste la banca con controricorso illustrato da memoria.
Diritto
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Non sussiste la denunciata violazione delle norme in materia di presunzioni da parte della sentenza impugnata.
Essa, partendo dal dato di fatto noto, costituito dal rapporto coniugale tra la legale rappresentante della società acquirente e l’alienante, ne ha inferito il fatto ignoto, ovvero la conoscenza in capo alla legale rappresentante, e quindi in capo alla società che essa rappresentava, della idoneità dell’atto a rendere quanto meno maggiormente difficoltoso il recupero del credito da parte dei creditori del P..
A ciò si aggiungono altri fatti significativi, presi in considerazione dalla corte d’appello, ovvero che sia il ricorrente che la moglie vantassero una partecipazione nella società acquirente e che il bene venduto fosse l’unico bene immobile del debitore.
L’affermazione del ricorrente, secondo la quale la corte avrebbe fatto riferimento ad un solo elemento, mentre ne è necessario più d’uno per potervi legittimamente fondare una presunzione, è smentito dalle considerazioni che precedono.
La sentenza impugnata è quindi conforme all’orientamento di questa Corte secondo il quale in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l’atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonchè, per gli atti a titolo oneroso, l’esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (tra le tante, Cass. n. 27546 del 2014 a proposito della scientia damni in capo ad una società acquirente del bene del debitore, e Cass. n. 3336 del 2015, che applica l’identico principio in tema di revocatoria fallimentare). Peraltro, si è anche già affermato che in tema di presunzioni semplici, gli elementi assunti a fonte di prova non debbono essere necessariamente più d’uno, potendo il convincimento del giudice fondarsi anche su di un solo elemento purchè grave e preciso, dovendo il requisito della “concordanza” ritenersi menzionato dalla legge solo in previsione di un eventuale, ma non necessario, concorso di più elementi presuntivi (Cass. n. 17574 del 2009).
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.
Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza del ricorrente, la Corte, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico della ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla controricorrente, che liquida in complessivi Euro 7.800,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre contributo spese generali ed accessori.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 8 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016