Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25616 del 12/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 12/11/2020, (ud. 25/06/2020, dep. 12/11/2020), n.25617

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30-2020 proposto da:

T.D., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato AMERIGA MARIA PETRUCCI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso

i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12, ope

legis;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. 2456/19 del TRIBUNALE di POTENZA, depositata il

07/11/2019 r.g.n. 995/2018.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con ricorso al Tribunale di Potenza T.D., proveniente dal Ghana, impugnava la decisione della Commissione Territoriale di Foggia, con cui venne respinta la sua domanda di protezione internazionale, e delle altre forme sussidiarie di protezione.

Con sentenza depositata il 7.11.19, il Tribunale di Potenza rigettava il ricorso.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il T., affidato a quattro motivi, mentre il Ministero dell’Interno ha presentato memoria al solo scopo di partecipare alla discussione che, trattandosi di procedimento camerale, non vi è stata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione del’art. 106 Cost., comma 2, per avere il Tribunale utilizzato un GOP per un procedimento di competenza collegiale.

Il motivo è infondato, essendo la decisione stata assunta dal Collegio, giusta quanto osservato da Cass. ord. n. 4887/20 secondo cui in materia di protezione internazionale, non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito il giudice onorario abbia proceduto all’audizione del richiedente, rimettendo poi la causa per la decisione al collegio della sezione specializzata in materia di immigrazione.

Con secondo e terzo motivo il ricorrente contesta gli apprezzamenti di fatto del Tribunale, quanto al mancato riconoscimento della protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria.

Il motivo è inammissibile, applicandosi anche nelle controversie de quibus il principio di cui al novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. n. 8940/20).

Nella specie il ricorrente ha solo allegato di temere, in caso di ritorno nel Paese d’origine, una maledizione degli spiriti maligni, senza tuttavia allegare alcun elemento obiettivo al riguardo. Tale situazione potrebbe semmai giustificare, in caso di accertata e particolare vulnerabilità del ricorrente (cfr. Cass. n. 13088/19), la richiesta di permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, ma il ricorrente nulla di più preciso, soprattutto sulla detta vulnerabilità individuale, ha dedotto.

Converrà al riguardo evidenziare che anche il dovere di cooperazione istruttoria del giudice non può essere esercitato in mancanza di una adeguata e ragionevole allegazione di parte, specie in materia di richiesta di protezione cd. umanitaria, coinvolgente aspetti prettamente soggettivi del ricorrente.

Quanto alla protezione internazionale e/o sussidiaria parimenti nessuna effettiva allegazione è contenuta in ricorso riconducibile alle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7 ovvero art. 14.

Risulta dunque infondata la censura mossa alla sentenza impugnata circa la mancanza di particolari indagini istruttorie, poichè la mera allegazione del timore di subire negativi influssi da parte di spiriti maligni non consente di procedere ad alcun esame ulteriore.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Nulla sulle spese, non avendo il Ministero svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presuppoSti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 25 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020

 

 

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