Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25616 del 10/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 10/10/2019, (ud. 08/05/2019, dep. 10/10/2019), n.25616

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29040-2016 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI)

SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,

presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso

dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO,

GIUSEPPE MATANO, ANTONINO SGROI, ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– ricorrenti –

contro

G.L., elettivamente domiciliata in ROMA, V. CASSIODORO 6,

presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO ALFIERI, rappresentata e

difesa dall’avvocato ANNA MARIA PANTALEA CONCOLINO CHIEFALO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 157/2015 del TRIBUNALE di NOVARA, depositata

il 09/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DORONZO

ADRIANA.

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza pubblicata il 9/9/2015, il Tribunale di Novara accoglieva l’opposizione proposta da G.L. contro l’avviso di pagamento, notificato nell’interesse dell’Inps, avente ad oggetto contributi dovuti alla gestione commercianti per il periodo 1/2005 – 12/2013; per l’effetto, annullava l’avviso opposto e compensava tra le parti le spese del giudizio;

la Corte territoriale riteneva insussistenti le condizioni per l’iscrizione dell’opponente, in qualità di socia accomandataria della società Alchimia S.a.S. G.L. & c., nella gestione commercianti, posto che la mera attività di riscossione di canoni di locazione è inerente al godimento di beni immobili e non configura esercizio di attività commerciale; in particolare, la corte territoriale ha ritenuto che l’Inps non avesse offerto la prova sia dello svolgimento di attività commerciale da parte della società sia la ricorrenza in capo alla socia dei requisiti previsti dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, per l’iscrizione, non essendo sufficienti al riguardo le indicazioni riportate sulle dichiarazioni fiscali prodotte dall’ente e contestate dalla ricorrente, che ne aveva assunto l’erroneità;

l’appello dell’Inps proposto alla Corte d’appello di Torino è stato dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., sul presupposto che non avesse una ragionevole probabilità di essere accolto;

contro la sentenza del Tribunale, l’Inps, anche in qualità di procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps (S.C.C.I.) s.p.a., ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi, cui ha resistito la G. con controricorso;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo di ricorso, l’Inps denuncia la violazione e la falsa applicazione della L. 22 luglio 1966, n. 613, art. 1; della L. 27 novembre 1960, n. 1397, art. 1, così come modificato dalla L. 27 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 203 e ss., della stessa L. n. 1397 del 1960, art. 2 e degli artt. 2313,2318 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: l’Istituto ritiene che, alla luce del complessivo quadro normativo e delle circostanze di fatto acquisite al processo, – qualità di socia della s.a.s. della G., mancato svolgimento di altre attività lavorative da parte sua, assenza di dipendenti o di altre persone cui era delegata l’attività di gestione, oggetto sociale -, emergeva evidente la natura imprenditoriale e non già di mero godimento dell’attività svolta dalla società, in assenza di prova contraria offerta dall’opponente;

con il secondo motivo l’Inps deduce la violazione e falsa applicazione dello stesso complesso normativo e ribadisce che la qualità di socio di una società in accomandita semplice fa necessariamente presumere che l’attività di gestione della società sia stata svolta anche dalla stessa che ha partecipato al lavoro aziendale in modo abituale e tale presunzione non era stata vinta dall’opponente, offrendo prove contrarie;

con il terzo motivo l’Inps deduce la violazione e la falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 202, e della L. n. 89 del 1988, art. 49, comma 1, lett. D) e rileva che, anche a voler ritenere che la società non esercitasse attività commerciale, l’iscrizione alla gestione commercianti doveva essere disposta d’ufficio essendo pacifico che, in quanto socia di una S.a.S., doveva ritenersi lavoratrice autonoma;

il ricorso inammissibile perchè il giudice di merito ha deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte, e il ricorso non offre elementi per mutare l’orientamento;

presupposto imprescindibile per l’iscrizione alla gestione commercianti è che sia provato, in conformità a quanto previsto dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, che ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1 (requisiti previsti per ritenere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali), lo svolgimento di un’attività commerciale che, nella specie, ha ritenuto non provato con un accertamento in fatto da parte della Corte del merito supportato da una motivazione adeguata ed immune dai denunciati vizi;

è stato accertato che la s.a.s. di cui la controricorrente era socia non svolgeva attività diretta all’acquisto ed alla gestione di beni immobili bensì la sola attività di riscossione del canone di locazione dell’immobile di cui era proprietaria;

diviene così irrilevante la circostanza che l’attività di gestione fosse svolta esclusivamente dall’odierna controricorrente, o che questa non svolgesse altra attività lavorativa o, ancora che non vi fossero dipendenti, così come non assume valore decisivo la mancanza di prova contraria, idonea ad escludere la presunzione normativa di esercizio di attività imprenditoriale ricollegabile, secondo l’assunto dell’istituto, alla circostanza che la società fosse costituita in forma diversa da quella semplice;

tale decisione è in linea con i principi già espressi da questa Corte (Cass., ord. 6/4/2017, n. 9002; Cass. ord., 29/12/2016, n. 27376; Cass. 26/8/2016, n. 17370; Cass. 6/9/2016, n. 17643; Cass. 11/2/2013, n. 3145; 2013), secondo cui l’attività di mera riscossione dei canoni di un immobile affittato non costituisce di norma attività d’impresa, indipendentemente dal fatto che ad esercitarla sia una società commerciale (Cass. ord. 11 febbraio 2013, n. 3145), salvo che si dia prova che costituisca attività commerciale di intermediazione immobiliare (Cass. n. 845/2010), e l’eventuale impiego dello schema societario per attività di mero godimento, in implicito contrasto con il disposto dell’art. 2248 c.c., non può trovare una sanzione indiretta nel riconoscimento di un obbligo contributivo di cui difettino i presupposti;

sotto tale riguardo, questa Corte – con riferimento alle società in accomandita semplice – ha affermato il principio (Cass. n. 3835 del 26 febbraio 2016) secondo cui ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, che ha modificato la L. n. 160 del 1975, art. 29 e della L. n. 45 del 1986, art. 3, in tali società la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall’istituto;

secondo i giudici di merito tale prova non è stata fornita, così come non è stato dimostrato la partecipazione personale da parte della G. al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza (Cass. 03/04/2017, n. 8613);

le spese del presente giudizio devono essere poste a carico dell’Inps, in applicazione del principio della soccombenza;

sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

PQM

dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 2.600,00 per compensi professionali, e Euro, 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali e altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato D.P.R., art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2019

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