Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25615 del 27/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 27/10/2017, (ud. 25/05/2017, dep.27/10/2017),  n. 25615

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 6289 – 2015 R.G. proposto da:

A.C., – c.f. (OMISSIS) – + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

domicilia per legge.

– controricorrente –

avverso il decreto dei 26.5/11.7.2014 della corte d’appello di Roma,

assunto nel procedimento iscritto al n. 50280/2014 R.G.V.G.,

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25 maggio 2017 dal consigliere dott. Luigi Abete.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso al t.a.r. della Campania depositato nell’anno 1996 A.C., + ALTRI OMESSI

Con sentenza n. 241 in data 10.1.2013 il t.a.r. definiva il giudizio.

Con ricorso alla corte d’appello di Roma i suindicati ricorrenti chiedevano ingiungersi al Ministero dell’ Economia e delle Finanze il pagamento di un equo indennizzo per l’eccessiva durata del giudizio “presupposto”.

Con decreto dei 30.12.2013/13.1.2014 la corte d’appello di Roma, in persona del giudice designato, rigettava il ricorso.

Avverso tale decreto i ricorrenti proponevano opposizione ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5 ter.

Con decreto dei 26.5/11.7.2014 la corte d’appello di Roma rigettava l’opposizione e condannava gli opponenti alle spese del procedimento.

Avverso tale decreto hanno proposto ricorso A.C., + ALTRI OMESSI

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la violazione del D.Lgs. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, convertito con modificazioni nella L. n. 133 del 2008, dei principi in materia di successioni delle leggi nel tempo, della L. n. 89 del 2001, artt. 2 e 3, degli artt. 6 e 13 C.E.D.U..

Deducono che ha errato la corte di merito a disconoscere il diritto all’equo indennizzo per il periodo anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, convertito con modificazioni nella L. n. 133 del 2008; che invero l’art. 54, comma 2, cit. non ha efficacia retroattiva e fino al dì della sua entrata in vigore non vi era obbligo di presentazione dell’istanza di prelievo.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la violazione del D.Lgs. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, convertito con modificazioni nella L. n. 133 del 2008, della L. n. 89 del 2001, artt. 2 e 3, degli artt. 6 e 13 C.E.D.U. e del D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 71.

Deducono che nell’ambito del giudizio “presupposto” hanno depositato istanza di prelievo in data 12.7.2012; che il periodo successivo alla presentazione dell’istanza di prelievo “deve essere computato nella durata complessiva dell’unico giudizio a quo, senza che sia necessario verificare l’eventuale sforamento del termine triennale (…) a decorrere dall’istanza di prelievo in parola” (così ricorso, pag. 8).

Con il terzo motivo i ricorrenti, in via subordinata (“nella denegata ipotesi (…)”: così ricorso, pag. 9), eccepiscono l’illegittimità costituzionale dell’art. 54, comma 2, cit. per violazione della regola del paritario trattamento di cui all’art. 3 Cost., comma 1.

Il primo ed il secondo motivo di ricorso sono strettamente connessi.

Il che ne suggerisce la disamina contestuale.

Ambedue i motivi in ogni caso sono fondati e meritevoli di accoglimento nei termini che seguono.

Il loro buon esito al contempo assorbe e rende vana la disamina della questione di legittimità costituzionale prefigurata sub specie di terzo mezzo di impugnazione.

Si ribadisce che il giudizio “presupposto” ha avuto inizio nell’anno 1996 ed è stato definito con sentenza n. 241 del 10.1.2013; il medesimo giudizio dunque era pendente alla data del 16.9.2010 (dì a decorrere dal quale è divenuto operativo il D.Lgs. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, convertito nella L. 6 agosto 2008, n. 133 come modificato dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 3, comma 23, allegato 4).

Si ribadisce che nel giudizio “presupposto”, siccome la stessa corte d’appello ha dato atto (cfr. decreto impugnato, pag. 2), l’istanza di prelievo è stata depositata in data 12.7.2012 (a nulla rileva comunque che a pagina 3 dello stesso decreto è indicato il 18.7.2012 quale data di deposito dell’istanza di prelievo).

In tal guisa la condizione di proponibilità della domanda di equa riparazione sia con riferimento al periodo decorso successivamente sia con riferimento al periodo decorso antecedentemente alla presentazione dell’istanza di prelievo è stata assolta (cfr. Cass. 5.8.2016, n. 16404, secondo cui, in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo, ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, come modificato dal D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 3, comma 23, allegato 4 nei giudizi pendenti alla data del 16 settembre 2010 la presentazione dell’istanza di prelievo deve precedere l’instaurazione del giudizio di equa riparazione e condiziona la proponibilità della domanda di indennizzo anche per il periodo anteriore al deposito della medesima istanza).

In questo quadro è sufficiente il riferimento all’insegnamento di questa Corte a tenor del quale il D.Lgs. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, come modificato dall’allegato 4 al D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 3, comma 23, – in base al quale nei giudizi pendenti alla data del 16 settembre 2010 la presentazione dell’istanza di prelievo condiziona la proponibilità della domanda di indennizzo anche per il periodo anteriore alla medesima presentazione – non implica che detta istanza costituisca il momento a partire dal quale assume rilievo la pendenza giudiziale e si debba calcolare, di riflesso, la durata ragionevole; al contrario, l’istanza di prelievo, una volta presentata, assolve ed esaurisce la propria funzione di presupposto processuale del procedimento di equa riparazione, mentre, ai fini del computo della durata ragionevole, occorre aver riguardo all’intera durata del processo e non solo a quella successiva al deposito dell’istanza predetta (cfr. Cass. 27.1.2017, n. 2172; Cass. 1.7.2016, n. 13554, secondo cui, in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo, l’istanza di prelievo, anche quando condiziona “ratione temporis” la proponibilità della domanda di indennizzo, non incide sul computo della durata del processo, che va riferita all’intero svolgimento processuale e non alla sola fase seguente detta istanza).

Conseguentemente non possono essere condivise nè recepite le affermazioni della corte romana secondo cui “ma ove la parte ricorrente abbia proposto una istanza di prelievo avrà diritto all’indennizzo solo per il periodo successivo alla sua presentazione” (così decreto della corte d’appello di Roma, pag. 3), secondo cui “il sintagma (…) esclude dal computo del periodo di tempo che occorre a superare la durata ragionevole la fase che precede la presentazione dell’istanza di prelievo” (così decreto della corte d’appello di Roma, pag. 3) e secondo cui “la presentazione dell’istanza di prelievo (…) costituisce il dies a quo per il computo del lasso temporale rilevante ai fini del superamento della ragionevole durata del procedimento” (così decreto della corte d’appello di Roma, pag. 4).

In accoglimento del ricorso il decreto dei 26.5/11.7.2014 della corte d’appello di Roma va cassato con rinvio alla stessa corte in diversa composizione.

All’enunciazione – in ossequio alla previsione dell’art. 384 c.p.c., comma 1 – del principio di diritto – al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio – può farsi luogo per relationem, nei medesimi termini espressi dalle massime desunte dagli insegnamenti di questa Corte n. 16404/2016, n. 13554/2016 e n. 2172/2017 dapprima citati.

In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, in tal guisa assorbita la disamina del terzo; cassa il decreto dei 26.5/11.7.2014 della corte d’appello di Roma; rinvia alla corte d’appello di Roma in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2 sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 25 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017

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