Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25615 del 22/09/2021

Cassazione civile sez. trib., 22/09/2021, (ud. 13/05/2021, dep. 22/09/2021), n.25615

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. GALATI Vincen – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27433 del ruolo generale dell’anno 2016

proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

M.M., titolare della omonima ditta individuale,

rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al

controricorso, dall’Avv. Luca Camporeale ed elettivamente

domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Pilo Albertelli;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 1081/13/16 della Commissione tributaria

regionale dell’Emilia Romagna depositata il 20.4.2016, non

notificata;

udita nella camera di consiglio del 13.05.2021 la relazione svolta

dal consigliere Vincenzo Galati.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con la sentenza in epigrafe la Commissione tributaria regionale della Emilia Romagna ha accolto l’appello proposto dal contribuente avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Parma che aveva rigettato il ricorso proposto da M.M. avverso avvisi di accertamento per gli anni 2008 e 2009 per la mancata corresponsione dell’imposta unica sulle scommesse di cui al D.Lgs. n. 504 del 1998;

tale imposta sarebbe stata dovuta dal contribuente, per la gestione dei concorsi e pronostici per conto dei bookmakers esteri Stanley International Betting e Goldbet Sportwetten;

la CTR fondava il proprio convincimento sulla base dell’interpretazione della L. n. 220 del 2010, art. 1, comma 66, lett. b) (norma interpretativa del D.Lgs. n. 504 del 1998, art. 3) sostenendo che il contribuente non poteva, sulla base del contratto stipulato con i bookmakers stranieri, essere considerato “gestore” di concorsi, pronostici e scommesse in quanto operava come semplice ricevitoria;

la norma citata ha chiarito che sono soggetti passivi di imposta tutti coloro che, anche in assenza di concessione ministeriale o provvedimenti autorizzativi dell’Amministrazione dei Monopoli, gestiscono con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere;

il soggetto per conto del quale viene esercitata l’attività è individuato come soggetto coobbligato solidalmente al pagamento dell’imposta e delle sanzioni;

la CTR ha escluso la legittimità della retroattività della disposizione interpretativa avendo la medesima un contenuto innovativo;

conseguentemente ha accolto i rilievi della contribuente e compensato le spese;

avverso la sentenza di secondo grado, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo di censura con il quale ha dedotto violazione e falsa applicazione della L. n. 220 del 2010, art. 1, comma 66, lett. a) e b) e del D.Lgs. n. 504 del 1998, artt. 1 e 3 nonché dell’art. 11 preleggi;

ha resistito il contribuente depositando controricorso;

l’Agenzia ha depositato atti di annullamento in autotutela degli avvisi di accertamento per i quali è causa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

gli avvisi di accertamento oggetto di causa relativi all’attività svolta dal contribuente per conto dei due bookmakers esteri, giusta produzione documentale consistente nei diversi atti assunti spontaneamente dall’Amministrazione ritualmente prodotti, sono stati oggetto di annullamento in autotutela dall’agenzia fiscale emittente avendo riguardo all’intera posizione della ricevitoria che viene qui in considerazione;

deve essere pronunciata la cessazione della materia del contendere stante l’evidente carenza di interesse ad una pronuncia nel merito;

le spese dell’intero giudizio vanno compensate tra le parti, posto che detta causa di composizione della controversia è intervenuta, nelle more di questo giudizio, con provvedimenti espressamente adottati a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 27/18 ed in particolare alla decisione ivi contenuta di “declaratoria della illegittimità costituzionale del D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, art. 3 (Riordino dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma della L. 3 agosto 1998, n. 288, art. 1, comma 2) e della L. 13 dicembre 2010, n. 220, art. I, comma 66, lett. b), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)”, nella parte in cui prevedono che – nelle annualità d’imposta precedenti al 2011 – siano assoggettate all’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione”.

PQM

La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa interamente le spese tra le parti.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2021

 

 

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