Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25615 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. III, 14/12/2016, (ud. 08/11/2016, dep.14/12/2016),  n. 25615

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17081/2014 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA GIOVANNI

RANDACCIO 1, presso lo studio dell’avvocato ALDO BUONGIORNO,

rappresentati e difesi dall’avvocato LEOPOLDO FREDIANI giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

A.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 686/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 20/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/11/2016 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. A.S. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Massa A.A. chiedendo l’esecuzione di accordo preliminare di vendita di immobile ed in subordine la restituzione della somma versata a titolo di caparra confirmatoria. Si costituì la parte convenuta chiedendo il rigetto della domanda.

2. Il Tribunale adito rigettò la domanda.

3. Avverso detta sentenza propose appello A.S.. Si costituì la parte appellata chiedendo il rigetto dell’appello.

4. Con sentenza di data 20 maggio 2014 la Corte d’appello di Genova accolse parzialmente l’appello, condannando l’appellato alla restituzione della somma di Euro 10.329,14 oltre interessi dalla domanda, ed alle spese del doppio grado. Previa qualificazione della domanda come ripetizione di indebito sul presupposto della nullità del contratto preliminare per difetto di forma, domanda su cui il giudice di primo grado aveva omesso di pronunciare, osservò la corte territoriale che provata era la dazione della somma sulla base delle dichiarazioni di T.P., teste de relato actoris, dichiarazioni suffragate dalla testimonianza resa da T.M., che aveva riportato le ammissioni di A.A. in ordine al ricevimento della somma, considerando la confessione stragiudiziale come mezzo di prova su cui il giudice può fondare il proprio convincimento.

5. Ha proposto ricorso per cassazione A.A. sulla base di un unico motivo. E’ stata depositata memoria di parte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1350, 2725 e 2735 c.c., art. 91 c.p.c, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che il giudice di primo grado aveva pronunciato sulla domanda subordinata di restituzione di somme, disattendendola quale corollario della mancanza di prova della redazione per iscritto del contratto preliminare, e che il giudice di appello, scindendo acquisto immobiliare e consegna del denaro, ha considerato la prova testimoniale come finalizzata unicamente a provare la seconda, violando i limiti di ammissibilità della prova.

Aggiunge che l’istruttoria non ha portato alcun elemento a sostegno della domanda e che nella valutazione della sussistenza della confessione stragiudiziale non è stata valutata la configurazione dell’animus confitendi. Lamenta infine che, nonostante l’accoglimento parziale dell’appello, la Corte d’appello aveva condannato il ricorrente alle spese del doppio grado di giudizio, mentre doveva disporre quanto meno la compensazione.

1.1 Il motivo è inammissibile. Trattasi di motivo articolato in quattro submotivi.

1.2 Con un primo submotivo si afferma che il giudice di appello, scindendo acquisto immobiliare e consegna del denaro, ha considerato la prova testimoniale come finalizzata unicamente a provare la seconda, violando i limiti di ammissibilità della prova. Va rammentato che i motivi posti a fondamento dell’invocata cassazione della decisione impugnata debbono avere i caratteri della specificità, della completezza, e della riferibilità alla decisione stessa; ciò comporta – fra l’altro – l’esposizione di argomentazioni intellegibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto (Cass. 2 agosto 2002, n. 11530). Non si comprende dalla censura quale sia la norma violata in punto di ammissibilità della prova ove la circostanza di fatto della consegna del denaro costituisca oggetto di prova esclusivo e non connesso alla vicenda del preliminare di vendita.

1.2 Con un secondo submotivo si denuncia l’assenza di risultati sul piano probatorio in favore della controparte. La valutazione degli elementi probatori è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non sotto il profilo del vizio della motivazione (fra le tante da ultimo Cass. 26 gennaio 2015, n. 1414).

1.3 Con un terzo submotivo si denuncia che non è stata valutata l’esistenza del requisito dell’animus confitendi. La censura non intercetta la ratio decidendi, la quale è stata nel senso della qualificazione in termini di dichiarazioni ammissive delle dichiarazioni rese al terzo da A.A., valutando così esistente l’animus confitendi.

1.4 Con un quarto submotivo si denuncia la mancata compensazione delle spese, stante l’accoglimento solo parziale dell’appello. Poichè il sindacato della Corte di Cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite (fra le tante Cass. 6 ottobre 2011, n. 20457).

Nulla per le spese in mancanza della partecipazione al giudizio della parte intimata.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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