Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25615 del 14/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 25615 Anno 2013
Presidente: MIANI CANEVARI FABRIZIO
Relatore: BANDINI GIANFRANCO

SENTENZA

sul ricorso 16564-2011 proposto da:
MORI

FRANCA MROFNC56M63Z326Q,

già elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA ORAZIO MARUCCHI 5, presso
lo studio dell’avvocato PROIETTI FABRIZIO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato VASSALLO
LUIGI, giusta delega in atti e da ultpmo domiciliata
2013
2762

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE;
– ricorrente contro

VIRBAC S.R.L. (già NUOVA ICC S.R.L., già FARMACEUTICI

Data pubblicazione: 14/11/2013

GELLINI S.P.A.) P.I. 06802290152, INTERVET PRODUCTION
S.R.L., (già GELLINI INTERNATIONAL S.R.L., già GELLINI
PRODUCTION S.R.L.) P.I. 02059910592, in persona dei
legali rappresentanti pro tempore, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA SALARIA, 259, presso lo

rappresentati e difesi dagli avvocati NEGRI ANTONELLA,
PASSALACQUA MARCO, giusta delega in atti;
– controricorrenti nonchè contro

INTERVET ITALIA S.R.L.;
– intimata –

avverso la sentenza n. 468/2010 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 11/06/2010 r.g.n. 6209/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza

del

02/10/2013

dal

Consigliere

Dott.

GIANFRANCO BANDINI;
udito l’Avvocato PROIETTI FABRIZIO;
udito l’Avvocato NEGRI ANTONELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

studio dell’avvocato STUDIO BONELLI EREDE PAPPALARDO,

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 700 cpc, con successiva trasformazione, su
richiesta della ricorrente, del giudizio da cautelare ad ordinario, Mori
Franca, premesso di avere lavorato alle dipendenze della Società
Farmaceutici Gellini SpA, trasformatasi nelle Nuova ICC srl , con il
diritto a fruire dei permessi di cui all’art. 33 legge 1992 n. 104 per
l’assistenza al padre portatore di handicap, chiese l’annullamento del
trasferimento a Peschiera Borromeo, disposto dalla Nuova ICC srl
con lettera del 1.8.2001, e del licenziamento per giustificato motivo
oggettivo del 27.9.2001, adottato dalla stessa Nuova ICC Sri;
dedusse la ricorrente che si trattava di provvedimenti discriminatori come era desumibile da analoghe iniziative adottate nei confronti di
altre lavoratrici – posti in essere in violazione dei diritti riconosciuti
dalla legge n. 104/92.
Radicatosi il contraddittorio, venne disposta la sua integrazione nei
confronti della Gellini International srl e della Intervet Italia srl; il
giudizio venne quindi sospeso per il mancato esperimento del
tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 410 cpc nei confronti
delle società nei confronti delle quali era stato integrato il
contraddittorio; nel successo ricorso in riassunzione, la ricorrente,
riproposte le deduzioni già formulare in sede cautelare, chiese di
adottare, anche in base alle presunzioni processuali di cui all’art. 4
legge n. 125/91, le misure previste dall’art. 15 n. 903/77; di

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,

dichiarare la nullità del trasferimento; di

“dichiarare nullo e

in ordine alla reintegrazione in un posto di lavoro, presso la società
formale datrice di lavoro, ovvero preso altra consociata convenuta
nel presente giudizio, in Aprilia, tenuta nella dovuta considerazione la
situazione conclamata di tutela ex legge n. 194 del 1992, a beneficio
del Sig. Angelo Mori, padre della ricorrente, già interveniente ad
adiuvandum nella fase di prime cure; in via subordinata, disporre la
prosecuzione della posizione di distacco presso la sede di Aprilia
della consociata Gellini International srl o di altre consociate del
Gruppo, fino all’esito del giudizio di merito, giusta comunicazione
Nuova Icc srl del 1.8.2001”, la Gellini International srl e la Intervet

Italia srl, costituitesi, dedussero il proprio difetto di legittimazione
passiva.
All’esito dell’espletata istruttoria, l’adito Tribunale di Latina in
funzione di giudice del lavoro rigettò il ricorso.
Con sentenza del 19.1 – 11.6.2010, la Corte d’Appello di Roma
rigettò il gravame svolto dalla lavoratrice.
A sostegno del decisum la Corte territoriale ritenne quanto segue:
– le circostanze che avevano caratterizzato il nuovo assetto
produttivo e societario ed avevano determinato la diversa e definitiva
localizzazione delle attività facenti capo alla nuova società datrice di

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comunque annullare il licenziamento impugnato, con ogni pronuncia

lavoro dell’appellante, avevano trovato riscontro nelle risultanze

– come rilevato nella sentenza di prime cure, erano stati costituiti,
al fine di riorganizzare le attività facenti capo al gruppo Intervet, tre
poli societari: la Nuova ICC srl, per la commercializzazione con
l’Italia dei prodotti feed additives, che aveva trasferito la propria sede
legale a Peschiera Borromeo; la Farmaceutici Gellini srl, per la
commercializzazione dei prodotti farmaceutici destinati al mercato
italiano, con sede in Peschiera Borromeo; la Gellini International srl,
con sede in Aprilia, concentrata essenzialmente sulla produzione e
sulla sola commercializzazione dei prodotti destinati all’estero.
– il processo di riorganizzazione (oggetto di informativa e
consultazione in sede sindacale, come da verbale di accordo del
luglio 2001 ex art. 47 legge n. 428/90), così come l’inerenza della
attività lavorativa svolta dall’appellante al settore confluito nella
Nuova ICC srl, non avevano trovato alcuna contestazione
nell’originario ricorso, ove il licenziamento risultava impugnato nei
confronti della Nuova ICC srl, awerso la quale erano state proposte
le domande giudiziali, senza che fosse stata messa in discussione la
effettiva titolarità del rapporto di lavoro;
– dovevano quindi ritenersi estranee al giudizio ed inammissibili le
questione formulate dall’appellante in ordine alla inerenza o meno
delle sue mansioni al ramo ceduto alla Nuova ICC srl, i rilievi in
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testimoniale e documentali;

ordine alla violazione dell’accordo sindacale ex art. 47 legge n.

appellante a svolgere la propria attività alle dipendenze della Gellini
International srl;
– per ciò che riguardava la Nuova ICC srl, era risultato che il
personale addetto era stato trasferito presso la nuova sede di
Peschiera Borromeo e che, come confermato dalle testimonianze, la
società non aveva mantenuto alcuna sede o ufficio in Aprilia o nel
Lazio;
– in particolare, per quanto riguarda la posizione della Mori, le
mansioni svolte consistevano nella gestione della rete degli agenti
feed additives (contabilizzazione vendite, provvigioni) e tale attività
risultava essere stata trasferita (come da richiamate testimonianze),
da un punto di vista commerciale, alla Nuova ICC srl; l’appellante
collaborava direttamente con i responsabili commerciali, entrambi
trasferiti a Peschiera Borromeo, e tra le Nuova ICC srl e la Gellini
International srl esistevano rapporti commerciali di compravendita di
prodotti;
– doveva quindi ritenersi l’effettività delle ragioni del trasferimento,
atteso che, come provato in atti, l’unica società del gruppo Intervet
con sede in Aprilia, dove l’appellante aveva chiesto di prestare la
propria attività lavorativa, era la Gellini Production srl (divenuta

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428/90, le argomentazioni dirette a dimostrare il diritto della

Gellini International srl e poi Intervet Production srl), estranea al

– non era ravvisabile la violazione del diritto sancito dall’art. 33,
comma quinto, legge n. 104/92 (il quale stabilisce che il genitore o il
familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che
assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado
handicappato, con lui convivente, ha diritto di scegliere, ove
possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può
essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede), perché tale
norma attribuisce un diritto che, in virtù dell’inciso secondo il quale
esso può essere esercitato “ove possibile”, ed in applicazione del
principio del bilanciamento degli interessi, non può essere fatto
valere qualora il suo esercizio leda in misura consistente le esigenze
economiche ed organizzative dell’azienda oppure, quando, come nel
caso in esame, sia venuta meno la originaria sede di lavoro;
– il motivo oggettivo di licenziamento, determinato da ragioni
inerenti all’attività produttiva deve essere valutato dal datore di
lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di
gestione dell’impresa, poiché tale scelta è espressione della libertà
di iniziativa economica tutelata dall’art. 41 della Costituzione,
spettando invece al giudice il controllo della reale sussistenza del
motivo addotto dall’imprenditore; non erano quindi sindacabili, come
già ritenuto nella sentenza di prime cure, le ragioni della
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rapporto di lavoro in esame;

riorganizzazione aziendale, mentre l’impossibilità di poter impiegare

con riferimento alla unica sede aziendale, dove la stessa appellante
aveva rifiutato di trasferirsi;
– non era ravvisabile un obbligo d’impiego nell’ambito della Gellini
International srl, poiché il gruppo di società non costituisce un
fenomeno rilevante sotto il profilo giuridico, ma solo sotto quello
economico, salvo che si accerti l’esistenza, non dedotta nell’ipotesi in
esame, di un unico rapporto di lavoro con le diverse società, qualora
le relazioni all’interno di detto “gruppo” siano tali da avere dato vita
ad un unico centro di imputazione dei rapporti giuridici, in ragione
dell’esistenza di un’unica struttura organizzativa e produttiva,
dell’integrazione tra le attività esercitate dalle diverse imprese, del
coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario e dello
svolgimento della prestazione di lavoro in modo indifferenziato in
favore delle differenti imprese del gruppo;
– superata la necessità di esame delle ulteriori questioni, doveva
ritenersi il venir meno della originaria sede di lavoro dell’appellante
per comprovate ragioni organizzative e, quindi, la legittimità del
licenziamento.
Avverso la suddetta sentenza della Corte territoriale, Mori Franca ha
proposto ricorso per cassazione fondato su otto motivi.

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l’appellante in mansioni equivalenti risultava correttamente valutata

La Virbac srl (già Nuova ICC srl) e la Intervet Productions srl hanno

L’intimata Intervet ltali srl non ha svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, denunciando violazione dell’art. 3 legge n.
604/66, la ricorrente deduce che la riorganizzazione aziendale si era
imperniata su esigenze produttive finalizzate non a far fronte a
situazioni di congiuntura economica negativa, bensì ad ottenere un
maggiore guadagno mediante la concentrazione di quasi tutta
l’attività a Peschiera Borromeo.
Con il secondo motivo, denunciando violazione dell’art. 3 legge n.
604/66 in combinato disposto con l’art. 2697 cc, la ricorrente deduce
che la parte datoriale si era limitata a descrivere quali erano state le
ragioni organizzative che avevano portato all’adozione del
licenziamento, senza supportare tali asserzioni con prove
documentali o testimoniali e senza dimostrare l’insussistenza di
posizioni lavorative nelle quali essa ricorrente avrebbe potuto essere
utilmente ricollocata.
Con il terzo motivo, denunciando vizio di motivazione, la ricorrente si
duole che la Corte territoriale non abbia esperito il controllo circa la
reale sussistenza del motivo addotto dall’imprenditore e posto alla
base del licenziamento.

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resistito con unico controricorso, illustrato con memoria.

Con il quarto motivo, denunciando violazione dell’art. 33 legge n.

che la parte datoriale non aveva dimostrato, come sarebbe stato suo
onere, la sussistenza di fatti o circostanze impeditivi dell’esercizio del
diritto riconosciuto al lavoratore dalla normativa indicata, dovendo
per contro ritenersi, sulla base del compendio istruttorio acquisito,
che essa ricorrente avrebbe potuto essere collocata in altra società
del gruppo (la Intervet Productions srl) avente sede in Aprilia e
presso la quale vi era disponibilità di posti di lavoro compatibili con la
sua qualifica.
Con il quinto motivo, denunciando vizio di motivazione, la ricorrente
si duole che la Corte territoriale non abbia tenuto conto della
permanenza in Aprilia di altra società del gruppo presso cui essa
ricorrente, già postavi in posizione di distacco temporaneo, avrebbe
potuto essere adibita.
Con il sesto motivo, denunciando violazione degli artt. 2359, 2094 e
2497 cc, nonché vizio di motivazione, la ricorrente deduce l’avvenuta
dimostrazione della sussistenza dei requisiti richiesti per poter
ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro al
gruppo di imprese di cui faceva parte la società datrice; la
motivazione della Corte territoriale circa la mancata deduzione della
sussistenza di un unico rapporto di lavoro nel senso testé indicato
non aveva consentito di comprendere l’iter logico giuridico seguito ed
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104/92 in combinato disposto con l’art. 2697 cc, la ricorrente deduce

era smentita dall’insieme degli elementi di giudizio acquisiti in corso

Con il settimo motivo, denunciando violazione dell’art. 4 legge n.
125/91 in combinato disposto con l’ari 2697 cc, la ricorrente deduce
che la parte datoriale non aveva dimostrato l’insussistenza delle
dedotte condotte discriminatorie e che la Corte territoriale non aveva
fatto alcun cenno alla violazione della normativa rubricata.
Con l’ottavo motivo, denunciando violazione di un non meglio
precisato articolo della legge n. 604/66 in combinato disposto con gli
artt. da 1362 a 1371 cc, la ricorrente deduce:
a) la diversità di formulazione delle lettere datoriali del 27.9.2001 e
del 28.2.2002, posto che nella prima era stato fatto riferimento
all’impossibilità di un suo utile reimpiego “su Latina” e nella seconda
all’inesistenza di alcuna utile posizione lavorativa

“ad Aprilia”;

avrebbe quindi dovuto essere rilevata la palese inconferenza del
luogo indicato nell’atto di recesso (Latina, ove nessuna delle società
convenute aveva mai avuto alcuna unità produttiva), alla luce delle
specifiche doglianze svolte al riguardo nelle note autorizzate di prime
cure e nel ricorso d’appello;
b) in relazione all’accordo sindacale del 14.3.2001, la sua corretta
interpretazione avrebbe dovuto condurre a ritenere che la formula
(“…fermo restando la tipologia e la modalità del rapporto di lavoro
dei dipendenti lo stesso … continuerà ad ogni e qualsiasi effetto con
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di causa.

la nuova società”) stava a significare la permanenza in capo ad essa

104/92 e che l’altra formula (“…l’operazione in parola non ha sui
lavoratori riflessi negativi di natura economica”) non avrebbe potuto
essere interpretata come una sorta di “via libera” alla “smobilitazione”
dei lavoratori tutelati dalla legge n. 104/92 pur nella formale
intangibilità del trattamento economico.
2. Come esposto nello storico di lite, il ricorso introduttivo del
giudizio venne proposto nei confronti della sola datrice di lavoro
Nuova ICC srl e solo nel ricorso per riassunzione a seguito della
sospensione del giudizio per l’esperimento del tentativo di
conciliazione nei confronti delle società con le quali era stata
ordinata l’integrazione del contraddittorio venne svolta la domanda di
reintegra presso altra delle società convenute.
Correttamente la Corte territoriale ha quindi ritenuto (con
affermazione neppure oggetto di specifico motivo di doglianza e di
natura evidentemente assorbente rispetto alle ulteriori considerazioni
svolte al riguardo) estranee al giudizio ed inammissibili (fra le altre) le
argomentazioni dirette a dimostrare il diritto della lavoratrice ad
espletare la propria attività alle dipendenze della Gellini International
srl.
Dal che discende l’inammissibilità del quarto, del quinto e del sesto
motivo di ricorso, che, nei distinti profili in cui si articolano, postulano
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ricorrente della piena fruibilità della tutela di cui all’art. 33 legge n.

che le relative domande e allegazioni (ivi compresa la dedotta

al gruppo di imprese di cui faceva parte la società datrice e la
possibilità di un utile reimpiego presso altra società del gruppo, onde
soddisfare il diritto di cui all’art. 33 legge n. 104/92) fossero state
tempestivamente svolte nel ricorso introduttivo del giudizio di prime
cure.

3. In ordine al primo motivo di ricorso deve rilevarsi che, secondo la
consolidata giurisprudenza di questa Corte, il giustificato motivo
oggettivo di licenziamento determinato da ragioni inerenti all’attività
produttiva, nel cui ambito rientra anche l’ipotesi di riassetto
organizzativo attuato per la più economica gestione dell’impresa, è
rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice
possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell’impresa, atteso
che tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica
tutelata dall’art. 41 della Costituzione, mentre al giudice spetta il
controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall’imprenditore
(cfr, ex plurimis, Cass., nn. 4670/2001; 13021/2001; 21282/2006;
24235/2010).
Non è quindi necessario che tale scelta imprenditoriale sia collegata,
come mostra di ritenere la ricorrente, ad una situazione di
congiuntura economica negativa.

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sussistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro

Le pronunce di legittimità richiamate in ricorso si riferiscono inoltre

non ricorre nella fattispecie all’esame, caratterizzata dal
trasferimento della società e dal rifiuto della lavoratrice di trasferirsi a
sua volta presso la nuova sede.
li motivo all’esame va dunque disatteso.

4. Come già esposto nello storico di lite, la Corte territoriale ha
precisato che il processo di riorganizzazione (oggetto di informativa e
consultazione in sede sindacale come da verbale di accordo del
luglio 2001 ex art. 47 legge n. 428/90), così come l’inerenza della
attività lavorativa svolta dall’appellante al settore confluito nella
Nuova ICC srl, non avevano trovato alcuna contestazione
nell’originario ricorso; la Corte territoriale ha inoltre condiviso quanto
già ritenuto dal primo Giudice circa l’impossibilità di poter impiegare
l’appellante in mansioni equivalenti con riferimento all’unica sede
aziendale, dove la stessa appellante aveva rifiutato di trasferirsi (e,
del resto, la ricorrente, seppure inammissibilmente, per le ragioni
processuali già esposte, in fatto deduce la possibilità di un suo utile
reimpiego non presso la nuova sede della datrice di lavoro, bensì
presso altra società del gruppo); ha infine irretrattabilmente accertato
in fatto che le circostanze che avevano caratterizzato il nuovo
assetto produttivo e societario ed avevano determinato la diversa e
definitiva localizzazione delle attività facenti capo alla nuova società
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ad ipotesi di ridimensionamento dell’attività imprenditoriale, ciò che

datrice di lavoro dell’appellante, avevano trovato riscontro nelle

Anche il secondo e il terzo motivo di ricorso non possono dunque
essere accolti.

5. La questione sollevata con il settimo motivo risulta implicitamente
confutata dai rilievi della Corte territoriale relativi all’effettività del
trasferimento societario e del personale a Peschiera Borromeo,
nonché all’appartenenza alla Nuova ICC srl dell’attività a cui era
adibita la lavoratrice, discendendo irtivocabilmente da ciò
l’insussistenza di un intento discriminatorio ai suoi danni.

6.1 La questione prospettata con il primo profilo di doglianza svolto
nell’ambito dell’ottavo motivo, implicante un accertamento di fatto,
risulta, secondo quanto dedotto dalla stessa ricorrente, essere stata
introdotta in prime cure con le note autorizzate; né, in violazione del
principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sono stati
riportati i passi del ricorso introduttivo con cui (eventualmente) la
stessa sarebbe stata ivi tempestivamente sollevata.
Risultando quindi estranea al thema decidendi, non è censurabile la
sua mancata considerazione da parte della Corte territoriale.
Per completezza di motivazione deve peraltro osservarsi che i rilievi
svolti al riguardo sono altresì inconducenti, avendo la Corte
territoriale accertato l’insussistenza del mantenimento da parte della

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risultanze testimoniale e documentali.

società datrice di lavoro di alcuna sede o ufficio “in Aprilia o nel

6.2 La Corte territoriale ha inoltre espressamente rilevato l’estraneità
al giudizio e l’inammissibilità dei rilievi della lavoratrice in ordine alla
violazione dell’accordo sindacale ex art. 47 legge n. 428/90; tale
affermazione, di evidente carattere assorbente, non è stata oggetto
di specifica censura in questa sede di legittimità e ciò determina
l’inammissibilità del secondo profilo di doglianza svolto con l’ottavo
motivo.
7. In definitiva il ricorso va rigettato.
Le spese a favore delle controricorrenti, liquidate come in dispositivo,
seguono la soccombenza.
Non è invece luogo a provvedere al riguardo per l’intimata Intervet
Italia srl, che non ha svolto attività difensiva.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle
spese a favore delle controricorrenti, che liquida in euro 3.050,00
(tremilacinquanta), di cui euro 3.000,00 (tremila) per compenso, oltre
accessori come per legge; nulla sulle spese quanto all’intimata
Intervet Italia srl.
Così deciso in Roma il 2 ottobre 2013.

Lazio”.

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