Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25615 del 10/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 10/10/2019, (ud. 08/05/2019, dep. 10/10/2019), n.25615

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29034-2016 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA

D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, ESTER

ADA VITA SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE;

– ricorrente –

contro

M.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI DONNA

OLIMPIA 6, presso lo studio dell’avvocato MICHELE PETRELLA,

rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO PIPARO;

(ammessa p.s.s. Delib. 31 gennaio 2017 ord. Avv. Campobasso);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 133/2016 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 21/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DORONZO

ADRIANA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. M.T., socia della Antichi Sapori Molisani di M. e G. s.n.c. propose opposizione contro l’avviso di addebito avente ad oggetto il pagamento di contributi da versare alla gestione commercianti dell’Inps per gli anni 2006 fino al 12/8/2008;

2. Il Tribunale di Campobasso accolse l’opposizione e annullò gli avvisi di addebito, ritenendo che la mera attività di affitto a terzi dell’azienda non potesse essere considerata attività commerciale, costituendo invece attività di mero godimento dei beni, sicchè difettava il presupposto per l’iscrizione nella relativa gestione;

3. la sentenza è stata confermata dalla Corte d’appello di Campobasso con sentenza pubblicata il giorno 21/6/2016;

4. contro la sentenza l’Inps propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi; la parte intimata resiste con controricorso;

5. la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 b s c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il ricorso l’Inps denuncia la violazione e la falsa applicazione della L. 22 luglio 1966, n. 613, art. 1; della L. 27 novembre 1960, n. 1397, art. 1, cosi come modificato dalla L. 27 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 203 e ss., della stessa L. n. 1397 del 1960, art. 2 e degli artt. 2291,2298,2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: l’Istituto ritiene che, alla luce del complessivo quadro normativo e delle circostanze di fatto acquisite al processo, – qualità di socia della s.n.c. dell’opponente, mancato svolgimento di altre attività lavorative da parte sua, assenza di dipendenti o di altre persone cui era delegata l’attività di gestione, potere di firma e di rappresentanza di fronte ai terzi limitatamente ad atti di ordinaria amministrazione, oggetto sociale -, emergeva evidente la natura imprenditoriale e non già di mero godimento dell’attività svolta dalla società, in assenza di prova contraria offerta dall’opponente;

con il secondo motivo l’Inps deduce la violazione e falsa applicazione dello stesso complesso normativo e ribadisce che la qualità di socio di una società in nome collettivo fa necessariamente presumere che l’attività di gestione della società sia svolta anche dalla socia che ha partecipato al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente;

con il terzo motivo deduce la violazione falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 202, e L. n. 89 del 1988, art. 49, comma 1, lett. D) e rileva che, anche a voler ritenere che la società non esercitasse attività commerciale, l’iscrizione alla gestione commercianti doveva essere disposta essendo pacifica l’attività di lavoro autonomo svolta dalla socia all’interno della compagine sociale;

i motivi, che si affrontano congiuntamente per la connessione che li lega, sono inammissibili, per avere la corte territoriale deciso la questione in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte (art. 360 bis c.p.c., n. 1);

presupposto imprescindibile per l’iscrizione alla gestione commercianti è che sia provato, in conformità a quanto previsto dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1 comma 203, che ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1 (requisiti previsti per ritenere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali), lo svolgimento di un’attività commerciale che, nella specie, risulta essere stato escluso con un accertamento in fatto da parte della Corte del merito supportato da una motivazione adeguata ed immune dai denunciati vizi;

è stato accertato che la società di cui la controricorrente era socia non svolgeva attività diretta all’acquisto ed alla gestione di beni immobili bensì la sola attività di riscossione del canone di affitto dell’azienda di cui era proprietaria;

diviene così irrilevante la circostanza che l’attività di gestione fosse svolta esclusivamente dall’odierna controricorrente, o che questa non svolgesse altra attività lavorativa o, ancora, che non vi fossero dipendenti, così come non assume valore decisivo la mancanza di prova contraria, idonea ad escludere la presunzione normativa di esercizio di attività imprenditoriale ricollegabile, secondo l’assunto dell’istituto, alla circostanza che la società fosse costituita in forma diversa da quella semplice;

tale decisione è in linea con i principi già espressi da questa Corte (Cass., ord. 6/4/2017, n. 9002; Cass. ord., 29/12/2016, n. 27376; Cass. 26/8/2016, n. 17370; Cass. 6/9/2016, n. 17643; Cass. 11/2/2013, n. 3145; 2013), secondo cui l’attività di mera riscossione dei canoni di un immobile affittato non costituisce di norma attività d’impresa, indipendentemente dal fatto che ad esercitarla sia una società commerciale (Cass. ord. 11 febbraio 2013, n. 3145), salvo che si dia prova che costituisca attività commerciale di intermediazione immobiliare (Cass. n. 845/2010), e l’eventuale impiego dello schema societario per attività di mero godimento, in implicito contrasto con il disposto dell’art. 2248 c.c., non può trovare una sanzione indiretta nel riconoscimento di un obbligo contributivo di cui difettino i presupposti;

sotto tale riguardo, questa Corte ha affermato il principio (Cass. 26 febbraio 2016, n. 3835) secondo cui ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, che ha modificato la L. n. 160 del 1975, art. 29 e della L. n. 45 del 1986, art. 3, in tali società la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall’istituto;

tale prova, nel caso in esame, secondo i giudici di merito non è stata fornita, essendo emerso che la società di cui la controricorrente era socia non svolgeva attività di acquisto e gestione di beni immobili; rimane così assorbito anche l’esame del secondo motivo di ricorso, in difetto di prova, che avrebbe dovuto essere fornita dall’Inps, dello svolgimento di lavoro personale nella società da parte dell’odierna controricorrente, con carattere di abitualità e preponderanza rispetto agli altri fattori produttivi (Cass. 03/04/2017, n. 8613);

le spese del presente giudizio vanno regolate come da dispositivo; sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 2000,00 per compensi professionali e Euro 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali e altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato D.P.R., art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA