Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25614 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. III, 14/12/2016, (ud. 08/11/2016, dep.14/12/2016),  n. 25614

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7924/2014 proposto da:

T.G., C.M., P.E.,

CA.MA., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FILIPPO CORRIDONI

(TEL 06.87780895 FAX 1782730020), presso lo studio dell’avvocato

GIANDOMENICO DE FRANCESCO, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato LINO VILLA giusta procura speciale notarile;

– ricorrenti –

contro

ASSICURATORI DEI LLOYD’S, che hanno assunto il rischio della polizza

n. (OMISSIS), in persona del suo Procuratore Generale, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 278, presso lo studio

dell’avvocato MARCO FERRARO, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ROBERTO BAGNARDI giusta procura speciale a margine del

controricorso;

PA.PA., S.E.P., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA A. BAIAMONTI 4, presso lo studio dell’avvocato RENATO AMATO, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO IAVICOLI

giusta procura speciale in calce al controricorso;

D.U., B.M.G., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio

dell’avvocato MARIO CONTALDI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ALBERTO CUOMO ULLOA giusta procura speciale

in calce al controricorso;

A.M., in proprio ed in qualità di erede del Sig.

V.C., V.E. in qualità di erede del Sig.

V.C., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA A. BAIAMONTI 4, presso

lo studio dell’avvocato RENATO AMATO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ALESSIA MARINONI giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

PO.GI., PO.NO., V.A.D., MILANO

ASSICURAZIONI SPA, NUOVA MAA ASSICURAZIONI SPA, SIAT SOCIETA’

ITALIANA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 352/2013 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 12/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/11/2016 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;

udito l’Avvocato GIANDOMENICO DE FRANCESCO;

udito l’Avvocato RENATO AMATO;

udito l’Avvocato STEFANIA CONTALDI per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. B.M., C.M., Ca.Ma., T.G. e P.E. convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Genova Po.Gi. e Po.No., quali debitori alienanti, e Pa.Pa., S.E., V.C., A.M., B.M.G. e D.U., quali acquirenti, chiedendo declaratoria di inefficacia di tre compravendite. Si costituirono i convenuti chiedendo il rigetto della domanda e chiamando in causa il notaio V.A., che evocò in giudizio a sua volta la società assicuratrice.

2. Con sentenza di data 4 ottobre 2008 il Tribunale adito rigettò la domanda.

3. Avverso detta sentenza proposero appello C.M., in proprio e quale erede di B.M., Ca.Ma., T.G. e P.E.. Si costituì la parte appellata chiedendo il rigetto dell’appello; Po.Gi. e Po.No. proposero appello incidentale relativamente al regolamento delle spese processuali.

4. Con sentenza di data 12 marzo 2013 la Corte d’appello di Genova rigettò l’appello incidentale ed accolse quello principale limitatamente all’impugnazione della condanna degli appellanti al ristoro delle spese processuali in favore dei terzi chiamati. Accertò la corte territoriale, con riferimento alle tre compravendite, concluse fra l’aprile ed il settembre 2000, quanto segue: la coppia Pa. – S. aveva appreso dell’immobile in vendita mediante inserzioni pubblicitarie, e per provvedere all’acquisto aveva venduto una propria unità immobiliare e richiesto un mutuo; V.C. e A.M. avevano appreso dalla coppia Pa. – S. dell’opportunità di acquistare un’unità immobiliare nello stesso fabbricato in cui i Pa. – S. intendevano acquistare altra unità; le tre compravendite furono concluse prima della chiusura nel 2002 in senso favorevole ai C. – T. – P. della controversia giudiziaria insorta con i Po.; in particolare in tutte le compravendite si dava atto che era in corso la cancellazione della trascrizione del pignoramento disposta dal giudice dell’esecuzione in data 1 dicembre 1999 dopo che la Corte d’appello aveva dichiarato la nullità della sentenza di primo grado favorevole ai C. – T. – P.. Osservò il giudice di appello che i terzi acquirenti non erano consapevoli della situazione debitoria degli alienanti e del pregiudizio arrecato ai creditori e che proprio l’argomento di parte appellante, secondo cui gli acquirenti si sarebbero dovuti informare sulla esistenza dell’eventuale debito nei confronti di C. – T. – P., dimostrava che gli stessi non disponevano di elementi tali da renderli consapevoli del pregiudizio. Aggiunse che tale consapevolezza difettava anche per ciò che concerneva la coppia B. – D.: benchè conduttori dell’immobile adibito a ristorante-pizzeria di proprietà di Po.No. ed originariamente gestito da Po.Gi. e a conoscenza del giudizio risarcitorio promosso dagli odierni ricorrenti proprio per le immissioni provenienti dal detto immobile (poi oggetto della terza compravendita), i B. – D. non potevano essere ritenuti a conoscenza del pregiudizio lamentato dagli attori creditori perchè al momento della vendita era in corso la cancellazione della trascrizione del pignoramento e non potevano gli stessi prevedere quale sarebbe stato negli anni futuri l’esito della controversia.

5. Hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi C.M., in proprio e quale erede di B.M., Ca.Ma., T.G. e P.E.. Resistono con distinti controricorsi Pa.Pa. e S.E., V.E. in qualità di erede di V.C. e A.M., B.M.G. e D.U., nonchè Assicuratori dei Lloyd’s. E’ stata presentata memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva parte ricorrente che ai giudici di merito erano stati forniti elementi sufficienti ai fini della dimostrazione della consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie e che il livello di attenzione richiesto dalla giurisprudenza di legittimità ai terzi acquirenti è più elevato di quello indicato dal giudice di appello, essendo sufficiente la mera consapevolezza dell’idoneità dell’atto a recare pregiudizio ai creditori. Aggiunge che gli acquirenti, e soprattutto i signori B. e D., erano ben consapevoli degli impegni assunti dai venditori verso i creditori.

1.1 Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. Costituisce uno degli elementi costitutivi dell’azione revocatoria ordinaria la prova, a carico del creditore, della colpa del terzo nella conclusione del negozio dispositivo di un bene del debitore, ossia della consapevolezza del terzo dell’idoneità dell’atto a recare pregiudizio alle ragioni del creditore; la suddetta prova può essere fornita anche tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito, ed è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato (Cass. 19 luglio 2004, n. 13330; 21 aprile 2006, n. 9367; 21 aprile 2006, n. 9367). La censura si concentra sull’apprezzamento del giudice di merito, senza sollevare una denuncia di vizio motivazionale, ed è dunque in questi limiti inammissibile.

1.2 La parte ricorrente afferma tuttavia, denunciando per questa parte effettivamente una violazione di diritto, che il livello di attenzione richiesto dalla giurisprudenza di legittimità ai terzi acquirenti è più elevato di quello indicato dal giudice di appello. La valutazione del giudice di merito non è stata però meno esigente dello standard della conoscenza generica del pregiudizio che l’atto dispositivo era idoneo a determinare, secondo quanto comunemente richiesto dalla giurisprudenza (Cass. 15 febbraio 2011, n. 3676; 27 marzo 2007 n. 7507, 23 maggio 2008 n. 13404). Anche assumendo, quanto al requisito soggettivo dell’azione revocatoria dalla parte del terzo acquirente a titolo oneroso, l’equivalenza di conoscenza ad agevole conoscibilità, secondo quanto talvolta riconosciuto dalla giurisprudenza (Cass. 1 giugno 2000, n. 7262; 9 marzo 1979, n. 1468, che si spinge fino ad attribuire rilevanza all’ignoranza determinata da colpa grave, ossia alla reale possibilità di conoscenza alla stregua delle circostanze oggettive e dell’id quod plerumque accidit), la valutazione del giudice di merito con riferimento alla coppia B. – D., a conoscenza dell’esistenza della controversia giudiziaria, è stata nel senso dell’impossibilità di prevedere quale sarebbe stato negli anni futuri l’esito della controversia, il che esclude l’ipotesi dell’agevole conoscibilità del pregiudizio. Stante l’accertamento di fatto compiuto il parametro normativo, anche nella forma più rigorosa di interpretazione, non risulta violato. La valutazione in termini di impossibilità di prevedere l’esito della controversia, e dunque di non agevole conoscibilità del pregiudizio, resta a questo punto sindacabile nella presente sede solo sotto il profilo della denuncia di vizio motivazionale, nella specie non proposta.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3, artt. 112, 115 e 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Espone la parte ricorrente che con l’atto di appello era stata chiesta prova testimoniale e richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione e che il giudice di appello, dopo aver riservato con ordinanza alla sede decisionale ogni valutazione, anche con riferimento alla produzione documentale, aveva omesso di provvedere in ordine all’istanza istruttoria.

2.1 Il motivo è inammissibile. La mancata ammissione di un mezzo istruttorio, sotto il profilo dell’omesso esame della relativa istanza, dà luogo non ad una violazione di norma di diritto ma ad un vizio motivazionale (Cass. 21 aprile 2005, n. 8357; 30 agosto 1995, n. 9208). Il vizio motivazionale in discorso va peraltro accordato alla vigente disposizione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in base alla quale l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese processuali che liquida per compenso in favore delle tre parti controricorrenti Pa.Pa. e S.E., V.E. in qualità di erede di V.C. e A.M., B.M.G. e D.U. nella misura di Euro 4.800,00 ed in favore di Assicuratori dei Lloyd’s nella misura di Euro 3.600,00, oltre le spese forfettarie nella misura del 15% e gli oneri di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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