Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25614 del 12/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 12/11/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 12/11/2020), n.25614

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26589-2016 proposto da:

ARBINETTO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ATERNO 9, presso lo studio

dell’avvocato CLAUDIO PELLICCIARI, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIACOMO GRAMEGNA;

– ricorrente –

contro

M.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI RIZZO

41, presso lo studio dell’avvocato VITTORIO OLIVIERI, rappresentato

e difeso dagli avvocati ARTURO FERLICCHIA, FRANCESCO MASCOLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2839/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 18/11/2015 R.G.N. 1757/2012.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. la Corte di Appello di Bari, con sentenza del 18 novembre 2015, in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato la Soc. Arbinetto Srl al pagamento, in favore di M.N., di Euro 22.584,49, a titolo di differenze retributive, in relazione ad un rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti dal 1 giugno 1996 al 31 maggio 1998;

2. la Corte territoriale, ritenuta la nullità della sentenza di primo grado “in ragione della sua estrema apoditticità e stringatezza”, sulla scorta del materiale probatorio già acquisito in causa, ha ritenuto accertata la subordinazione nonchè “l’applicabilità, anche in via parametrica,” del CCNL Pubblici Esercizi, per un’attività qualificabile “in senso ampio di (finalizzata alla) ristorazione”;

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società con quattro motivi, cui ha resistito il M. con controricorso; la società ha anche comunicato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo di ricorso si denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. in ordine alla omessa e/o insufficiente motivazione della sentenza riformata”, deducendo che la stessa, “sia pure in maniera concisa, esponeva gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione”;

la censura non merita accoglimento;

la motivazione della decisione di primo grado, così come riportata nel suo testo dalla sentenza impugnata, è totalmente priva degli elementi minimi che consentissero di ricostruire le ragioni per le quali in prime cure il giudicante avesse ritenuto di rigettare la domanda, configurandosi una ipotesi manifesta di nullità per mancata esposizione dell’iter logico seguito dal giudicante per pervenire alla decisione;

2. con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 38 c.p.c., eccependo l’incompetenza per materia, nonchè la violazione degli artt. 2094 e 2222 c.c., “malgoverno delle risultanze processuali” e “omesso esame di un documento decisivo e controverso”, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, sostenendo che tra le parti era intercorso un rapporto di collaborazione autonoma sulla scorta di un contratto stipulato inter partes;

con il terzo mezzo si denuncia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2697 e 2698 c.c., a mente dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 per “travisamento della prova e delle risultanze istruttorie” nonchè “violazione del principio dell’onere della prova”;

3. i motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto affetti dai medesimi profili di inammissibilità;

gli stessi, sia laddove invocano esplicitamente l’omesso esame di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, anche nella forma del “travisamento della prova e delle risultanze istruttorie”, sia quando deducono solo formalmente violazione e falsa applicazione di norme, sostanzialmente sollecitano una diversa ricostruzione della vicenda storica ed una rivisitazione delle risultanze processuali affinchè si giunga alla conclusione auspicata dalla parte ricorrente; si tratta di operazione non consentita in sede di legittimità, ancor più ove si consideri il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – applicabile anche alla pronuncia in questa sede impugnata – così come rigorosamente interpretato dalle Sezioni unite di questa Corte che hanno elaborato modalità di deduzione di detto vizio rispetto alle quali i motivi in esame risultano largamente inosservanti (Cass. SS.UU. nn 8053 e 8054 del 2014; n. 19881 del 2014; n. 25008 del 2014; n. 417 del 2015); in particolare l’omesso esame cui si riferisce la norma deve riguardare un fatto decisivo inteso nella sua accezione storico-fenomenica e, quindi, non un punto o un profilo giuridico o la maggiore o minore significatività del fatto medesimo o il suo apprezzamento, nè tanto meno la valutazione di determinati elementi probatori (tra molte v. Cass. n. 10316 del 2017);

il travalicamento nel giudizio di fatto risulta poi palese nell’inappropriato richiamo sia all’art. 2697 c.c. sia agli artt. 115 e 116 c.p.c.;

per il primo aspetto la violazione dell’art. 2697 c.c. è censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018), mentre nella specie parte ricorrente critica l’apprezzamento operato dai giudici del merito sulle prove, opponendo una diversa valutazione;

per l’altro aspetto, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012 (tra le altre v. Cass. n. 23940 del 2017);

4. con l’ultimo motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione del contratto collettivo del settore dei Pubblici Servizi – comparto Ristorazione, in luogo del Contratto Collettivo Commercio – servizi, anni 1996-98”, affermando che il contratto collettivo ritenuto applicabile dalla Corte territoriale non sarebbe “congruo alla fattispecie”;

il motivo non è accoglibile;

in disparte i profili di inammissibilità derivanti dal non aver indicato dove siano stati prodotti integralmente i contratti collettivi nazionali su cui si fonda il motivo formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, esso non tiene conto che – come riportato nello storico della lite – la Corte di Appello ha fatto riferimento al CCNL pubblici esercizi “anche in via parametrica”; secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di determinazione della giusta retribuzione ex art. 36 Cost., i contratti collettivi di lavoro costituiscono solo possibili parametri orientativi, e, poichè non esiste nell’ordinamento un criterio legale di scelta in ipotesi di plurime fonti collettive, il giudice di merito può scegliere quello cui fare riferimento (Cass. n. 1415 del 2012); tanto che il giudice di merito, nel determinare il compenso o la retribuzione base spettante al lavoratore subordinato, può utilizzare alla stregua dell’art. 36 Cost. la disciplina collettiva di un settore diverso da quello in cui di fatto ha operato il datore di lavoro o comunque non applicabile alle parti (Cass. n. 16866 del 2008); l’apprezzamento in concreto circa l’adeguatezza della retribuzione resta a lui riservato (Cass. n. 7528 del 2010; Cass. n. 19467 del 2007);

5. conclusivamente il ricorso va rigettato; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo;

occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società al pagamento delle spese liquidate in Euro 4.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020

 

 

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