Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25613 del 27/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 27/10/2017, (ud. 25/05/2017, dep.27/10/2017),  n. 25613

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 4904 – 2015 R.G. proposto da:

P.M., (erede di S.P.) – c.f. (OMISSIS) – +

ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore.

– intimato –

avverso il decreto dei 12.5/20.11.2014 della corte d’appello di Roma,

assunto nei procedimenti riuniti iscritti ai nn. 60370/2010,

60371/2010, 60372/2010, 60373/2010, 60374/2010, 60376/2010,

60378/2010, 60380/2010, 60382/2010, 60384/2010, 60393/2010,

60399/2010, 60400/2010, 60402/2010, 61434/2010, 61436/2010,

1446/2010, 61452/2010, 62202/2010, 62203/2010, 62205/2010,

62213/2010, 62220/2010 R.V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25 maggio 2017 dal consigliere dott. Luigi Abete.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso al tribunale amministrativo regionale della Campania depositato il 15.6.1994 S.P., + ALTRI OMESSI

Con sentenza n. 3305 depositata in data 16.6.2009 l’adito tribunale amministrativo rigettava il ricorso.

Con ricorso depositato il 30.7.2009 gli originari ricorrenti adivano il Consiglio di Stato, che con sentenza n. 1485 depositata in data 27.3.2014 accoglieva i ricorsi e condannava la gestione liquidatoria dell’ex U.S.L. n. (OMISSIS).

Con separati ricorsi, all’uopo riuniti, alla corte d’appello di Roma depositati in data 28.10.2010, 26.11.2010 e 20.12.2010 – allorchè era ancora pendente l’appello innanzi al Consiglio di Stato – i suindicati ricorrenti si dolevano per l’irragionevole durata del giudizio.

Resisteva il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Con decreto dei 12.5/20.11.2014 la corte d’appello di Roma rigettava le domande e compensava le spese.

Avverso tale decreto hanno proposto ricorso sulla scorta di due motivi P.M. (erede di S.P.), + ALTRI OMESSI

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha svolto difese.

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione ed omessa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 4, secondo periodo, come successivamente modificata ed integrata, nonchè dell’art. 640 c.p.c., comma 1.

Deducono che ha errato la corte di merito a ritenere che non vi fosse riscontro del deposito in data 26.11.1999, 10.9.2001, 23.3.2005 e 5.9.2005 delle istanze di prelievo antecedenti a quella depositata il 4.7.2008.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, convertito con modificazioni nella L. n. 133 del 2008.

Deducono che il D.Lgs. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, convertito nella L. n. 133 del 2008 ed in vigore, come modificato dal D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 3, comma 23, “allegato 4”, dal 16.9.2010, non è applicabile ratione temporis al caso di specie; che invero il giudizio “presupposto” è stato definito in primo grado con sentenza in data 16.6.2009, anteriormente al 16.9.2010.

Il secondo motivo è fondato e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.

Il suo buon esito assorbe e rende vana la disamina del primo.

Si ribadisce che il giudizio “presupposto” ha avuto inizio il 15.6.1994 ed è stato definito in prime cure con sentenza depositata in data 16.6.2009, dunque, successivamente al 25.6.2008 (dì di entrata in vigore del D.Lgs. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54 convertito in L. 6 agosto 2008, n. 133, che ha configurato il deposito dell’istanza di prelievo come “presupposto processuale” della domanda di equa riparazione, presupposto che ha da sussistere al momento del deposito della medesima domanda ex lege “Pinto”) ed antecedentemente al 16.9.2010 (dì a decorrere dal quale è divenuto operativo il D.Lgs. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, convertito nella L. 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall’allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 3, comma 23, che ha reso obbligatoria ai fini dell’equa riparazione la proposizione dell’istanza di prelievo per i giudizi amministrativi introdotti prima del 25.6.2008 e pendenti alla data del 16.9.2010).

Si ribadisce che il giudizio “presupposto” ha avuto inizio in seconde cure con ricorso depositato il 30.7.2009, dunque, successivamente al 25.6.2008, ed è stato definito con sentenza depositata in data 27.3.2014, sicchè era pendente alla data del 16.9.2010.

Si ribadisce che nel giudizio “presupposto”, siccome la medesima corte d’appello ha dato atto, istanza di prelievo è stata indiscutibilmente depositata il 4.7.2008.

Si ribadisce che i ricorsi per equa riparazione sono stati depositati in data 28.10.2010, 26.11.2010 e 20.12.2010.

Su tale scorta si rappresenta quanto segue.

In primo luogo, con riferimento al primo grado del giudizio “presupposto” (non pendente alla data del 16.9.2010), che la presentazione dell’istanza di prelievo non era e non è necessaria ai fini dell’equa riparazione per l'(asserita) irragionevole durata del giudizio “presupposto” limitatamente al periodo precedente al 25.6.2008 (cfr. Cass. 15.2.2013, n. 3740, secondo cui, in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo, ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, come modificato dall’allegato 4 al D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 3, comma 23, nei giudizi pendenti alla data del 16.9.2010 la presentazione dell’istanza di prelievo condiziona la proponibilità della domanda di indennizzo anche per il periodo anteriore alla presentazione medesima); che difatti tale necessità si prospetta unicamente in relazione al periodo decorso successivamente al 25.6.2008 (cfr. Cass. 13.4.2012, n. 5914, secondo cui, in tema di equa riparazione per l’irragionevole durata di un processo amministrativo (nella specie iniziato nel 1996), la mancata proposizione dell’istanza di prelievo rende improponibile la domanda di equa riparazione (nella specie proposta nel 2009) nella parte concernente la durata del giudizio presupposto successiva alla data (del 25.6.2008) di entrata in vigore del D.Lgs. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54 convertito in L. 6 agosto 2008, n. 133, che, avendo configurato la suddetta istanza di prelievo come “presupposto processuale” della domanda di equa riparazione, deve sussistere al momento del deposito della stessa, ai fini della sollecita definizione del processo amministrativo in tempi più brevi rispetto al tempo già trascorso, fermo restando che l’omessa presentazione dell’istanza di prelievo non determina la vanificazione del diritto all’equa riparazione per l’irragionevole durata del processo con riferimento al periodo precedente al 25.6.2008).

In secondo luogo, del pari con riferimento al primo grado del giudizio “presupposto”, che il deposito in data 4.7.2008 dell’istanza di prelievo ha reso proponibile la domanda di equa riparazione sia per il periodo antecedente alla sua presentazione, più esattamente per il periodo compreso tra il 25.6.2008 ed il 4.7.2008, sia per il periodo successivo alla sua presentazione.

In terzo luogo, parimenti con riferimento al primo grado del giudizio “presupposto”, che l’istanza di prelievo, anche quando condiziona “ratione temporis” la proponibilità della domanda di indennizzo, non incide sul computo della durata del processo, che va riferita all’intero svolgimento processuale e non alla sola fase seguente detta istanza (Cass. 1.7.2016, n. 13554; Cass. 27.1.2017, n. 2172).

Negli esposti termini può esser, sì, condivisa l’affermazione della corte territoriale a tenor della quale, limitatamente al giudizio di secondo grado, non era al dì (28.10.2010, 26.11.2010 e 20.12.2010) di deposito delle domande di equa riparazione decorso il termine di ragionevole durata a far data dal 30.7.2009.

E tuttavia non possono essere nè condivise nè recepite le ulteriori affermazioni della corte romana.

Segnatamente l’affermazione secondo cui “la domanda di equa riparazione è improponibile per il periodo antecedente alla presentazione dell’istanza di prelievo” (così decreto della corte d’appello di Roma, pag. 3) e l’affermazione secondo cui “dalla data della accertata istanza di prelievo (4-7-2008) a quella di proposizione delle domande di equa riparazione (…) sono trascorsi, per difetto, (…)” (così decreto della corte d’appello di Roma, pag. 3), ossia l’affermazione con cui si assume quale dies a quo ai fini del computo dell’irragionevole durata la data (4.7.2008) dì deposito della (riscontrata) istanza di prelievo.

In accoglimento del ricorso il decreto dei 12.5/20.11.2014 della corte d’appello di Roma va cassato con rinvio alla medesima corte in diversa composizione.

All’enunciazione – in ossequio alla previsione dell’art. 384 c.p.c., comma 1, – del principio di diritto – al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio – può farsi luogo per relationem, negli stessi termini espressi dalle massime desunte dagli insegnamenti di questa Corte n. 3740/2013, n. 5914/2012, n. 13554/2016 e n. 2172/2017 dapprima citati.

In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito in tal guisa il primo motivo; cassa il decreto dei 12.5/20.11.2014 della corte d’appello di Roma; rinvia alla corte d’appello di Roma in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2 sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 25 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017

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