Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25613 del 14/12/2016
Cassazione civile, sez. III, 14/12/2016, (ud. 26/10/2016, dep.14/12/2016), n. 25613
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – rel. Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 6604-2014 proposto da:
AZIENDA AGRICOLA S.A., legale rappresentante p.t.
S.A., considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato VINCENZO NICOLOSI, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
ASSESSORATO DELLA SALUTE DELLA REGIONE SICILIA, in persona del legale
rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende per legge;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1263/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,
depositata il 25/06/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26/10/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso,
condanna alle spese e statuizione sul C.U..
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 25.6.2013, la Corte d’appello di Catania, in totale riforma della sentenza di primo grado (con cui il Tribunale di Catania aveva respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall’Assessorato della Salute della Regione Siciliana), revocava il decreto ingiuntivo emesso a carico dell’opponente-appellante per l’importo di Euro 49.813,21 in favore dell’Azienda agricola S.A., a titolo di indennità integrativa per abbattimento di animali ai sensi della L.R. Sicilia n. 12 del 1989, e ciò stante il ritenuto difetto di legittimazione passiva dello stesso Assessorato ingiunto, per essere legittimata al pagamento l’attuale Azienda Sanitaria Provinciale.
L’Azienda agricola S.A. – o meglio, più correttamente, il suo titolare quale imprenditore individuale – propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. L’intimata resiste con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con l’unico motivo, deducendo “Violazione e falsa applicazione della L.R. Sicilia n. 12 del 1989 e della L.R. Sicilia n. 19 del 2005, art. 25, comma 16” nonchè “insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, il ricorrente si duole dell’erronea interpretazione data dalla Corte etnea alla normativa regionale in tema di indennità da abbattimento di animali (capi ovo-caprini) infetti da brucellosi, operandone una lunga ricognizione, dalla quale a suo dire non potrebbe che derivare l’inequivoca legittimazione passiva dell’Assessorato Regionale.
2. – Preliminarmente, va dichiarata l’inammissibilità della censura con cui si denuncia la “insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.
E’ noto, infatti, che “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (così, Cass., Sez. Un., 7.4.2014, n. 8053). Nella specie, la sentenza impugnata è stata pubblicata in epoca successiva al 11.9.2012 ed è quindi soggetta alla nuova formulazione ai sensi del citato art. 54, con la conseguenza che le relative censure del ricorrente, come già esposte, non possono essere qui esaminate. Si procederà quindi allo scrutinio delle restanti, nella parte in cui concernono le pretese violazioni di legge.
3. – Ciò posto, il motivo è infondato.
Infatti, la Corte d’appello etnea ha ampiamente e adeguatamente esposto le ragioni che individuano, quale soggetto legittimato passivo dell’obbligazione di pagamento dell’indennità di cui alla L.R. Sicilia n. 12 del 1989, l’odierna Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio, anche alla luce del disposto del L.R. Sicilia n. 19 del 2005, art. 25, comma 16, che, nel rifinanziare l’indennità in questione per gli anni 2000-2006, ha espressamente fatto riferimento alle “somme dovute dalle AUSL della Sicilia ai proprietari degli animali abbattuti perchè affetti da malattie infettive”.
In proposito, anche la giurisprudenza di questa Corte ha recentemente precisato (Cass., ord., 11.4.2014, n. 8505) che “In tema di indennità per abbattimento di animali prevista in favore degli allevatori dalla L.R. Sicilia 5 giugno 1989, n. 12, il soggetto legittimato passivo all’obbligazione di pagamento deve individuarsi nell’Azienda sanitaria provinciale (già Unità sanitaria locale) e non nella Regione, a tale conclusione conducendo una lettura sistematica delle norme di cui alla legge suddetta, che attribuiscono alle aziende sanitarie provinciali la gestione del procedimento amministrativo di riconoscimento dei presupposti del diritto, a partire dalla ricezione della relativa istanza, senza prevedere l’intervento nel medesimo “iter” procedimentale di altri enti infraregionali o di altri organi regionali”.
Detta pronuncia – seguita da numerose altre decisioni conformi (da ultimo, Cass., 20.7.2016, n. 14849) – opera una completa ricostruzione sistematica della questione dibattuta con motivazione ampiamente condivisa dal Collegio. Pertanto, deve escludersi che, nella specie, sia riscontrabile il vizio denunciato, poichè l’Assessorato intimato non è legittimato passivo rispetto alla spiegata azione; il ricorso va quindi respinto.
4. – L’alterno esito del giudizio, nonchè la circostanza che, alla data di proposizione del ricorso, non risultava ancora assunta, da parte della Corte, alcuna decisione sul punto, giustificano l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
In relazione alla data di proposizione del ricorso per cassazione (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).
PQM
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del magistrato assistente di studio Dr. S.S..
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 26 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016