Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25613 del 14/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 25613 Anno 2013
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: NOBILE VITTORIO

SENTENZA

sul ricorso 13363-2011 proposto da:
SCHIAVO

GIUSEPPE

SCHGPP55B151754W,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLE MEDAGLIE D’ORO 169,
presso lo studio dell’avvocato MANNIAS ITALA, (STUDIO
LEGALE DI GIOVANNI- MANNIAS), che lo rappresenta e
e

difende unitamente agli avvocati DI GIOVANNI MATILDE,
2013

DI GIOVANNI UMBERTO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2709

contro

BANCA MONTE DEI

PASCHI

DI SIENA S.P.A.

C.F.

00884060526, in persona del legale rappresentante pro

Data pubblicazione: 14/11/2013

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO
QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato
ANTONINI MARIO, rappresentata e difesa dall’avvocato
ANDRONICO FRANCESCO, giusta procura speciale notarile
in atti;

avverso la sentenza n. 940/2010 della CORTE D’APPELLO
di CATANIA, depositata il 08/01/2011 r.g.n. 1216/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/09/2013 dal Consigliere Dott. VITTORIO
NOBILE;
udito l’Avvocato DI GIOVANNI UMBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

– controricorrente

R.G. 13363/2011
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 5-12-2006 Giuseppe Schiavo lamentava l’illegittimità del
licenziamento in tronco intimatogli dalla Banca Antoniana Veneta s.p.a. il 29-

violazione dell’art. 7 1. n. 300/1970, essendo la contestazione disciplinare
viziata di nullità per avere la Banca falsato i termini della questione
denunciando un’uscita di cassa di 7 milioni di lire e rappresentando invece
un’uscita di 9 milioni, così distorcendo la realtà dei fatti, inducendolo in errore
ed impedendogli di difendersi efficacemente, con l’aggravante di aver sempre
rifiutato l’esibizione dei documenti completi e della denuncia dello Zammataro
(dal cui conto corrente erano risultati due addebiti “eseguiti a fronte delle
relative disposizioni riportanti firme difformi da quella del suddetto cliente”
“pareggiati in contropartita con uscita di contanti ed accredito sul conto
corrente” di esso Schiavo);
per averlo promosso a dirigere la sede di Ragusa, dopo la contestazione
d’addebito e poco prima del licenziamento, inducendo in lui la convinzione
che ogni problema fosse stato superato e ripristinata ogni condizione di
continuazione del lavoro;
insussistenza di giusta causa o giustificato motivo.
Il ricorrente, pertanto, chiedeva annullarsi il licenziamento, con la
condanna della Banca alla reintegra nel posto di lavoro e al pagamento di
un’indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal dì del
licenziamento a quello di effettiva reintegra, nonché al versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali.
1

l 0-2004 per i seguenti motivi:

La Banca convenuta si costituiva in giudizio contestando in fatto e in
diritto la fondatezza del ricorso e, in particolare, ribadiva la legittimità del
proprio operato e del licenziamento, in presenza di condotte di gravità tale da
rendere improseguibile il rapporto di lavoro per il venir meno del rapporto

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Siracusa, espletata c.t.u., rigettava le
domande del ricorrente e compensava le spese.
Con ricorso depositato il 17-10-2008 lo Schiavo proponeva appello
avverso la detta sentenza, chiedendone la integrale riforma, previa ammissione
di tutti i mezzi di prova richiesti in primo grado.
La società Monte dei Paschi di Siena s.p.a. (successore a titolo universale
della Banca Antoniana Veneta s.p.a.) si costituiva e resisteva al gravame.
La Corte d’Appello di Catania, con sentenza depositata 1’8-1-2011,
rigettava l’appello e condannava l’appellante al pagamento del spese.
In sintesi la Corte territoriale, esclusa la tardività del recesso, riteneva
sufficientemente provati i fatti addebitati in base alle risultanze dei tabulati
informatici di cassa e alla consulenza tecnica d’ufficio espletata (non essendo
necessari ulteriori accertamenti) e giudicava altresì proporzionata la sanzione
rispetto alla gravità dei fatti stessi.
Per la cassazione di tale sentenza lo Schiavo ha proposto ricorso con tre
motivi.
La Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. e da ultimo
il difensore dello Schuavo ha depositato brevi osservazioni scritte sulle
conclusioni del P.M.
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fiduciario.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, premesso che la contestazione del 7-7-2004
riguardava soltanto la circostanza che un cliente a nome Zammataro aveva
reclamato operazioni di prelievo e versamento non autorizzate sul proprio

contropartita con uscita di contanti ed accredito sul conto titoli intestato ad esso
Schiavo, senza che fosse specificata quale condotta illecita o inadempiente ad
obblighi contrattuali egli avesse posto in essere, il ricorrente, denunciando
violazione dell’art. 7 1. 300/1970, lamenta violazione del diritto di difesa e dei
principi di specificità e di immodificabilità della motivazione del
licenziamento, avendo la Corte territoriale parlato di “reiterata appropriazione
di denaro di un cliente”, senza che, appunto, di tale “appropriazione” vi fosse
menzione nella lettera di contestazione e senza acquisire le dichiarazioni del
cassiere La Rocca, che aveva formato il tabulato posto a base dell’addebito.
Con il secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 112, 115, 116,
416 c.p.c. e 2697 c.c., il ricorrente lamenta che i giudici di merito avrebbero in
sostanza invertito l’onere della prova, laddove incombeva sulla Banca provare
non solo che vi fossero stati gli indebiti prelievi e gli accrediti oggetto della
contestazione, ma che ciò fosse stato compiuto da esso ricorrente o dal La
Rocca in accordo con lo stesso Schiavo. Il ricorrente si duole inoltre che la
Corte territoriale ha ammesso a prova il tabulato redatto dal cassiere, che non
era oggetto della contestazione e che era stato formulato da quest’ultimo a suo
comodo, senza peraltro accogliere le richieste attoree circa l’acquisizione della
documentazione relativa alle operazioni in oggetto (distinte, ricevute, buste di
cassa nonché dichiarazioni del La Rocca e del Ricceri, cognato dello
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conto corrente e che gli addebiti su tale conto risultavano pareggiati in

Zammataro, entrambi licenziati), così basando la decisione soltanto sul citato
tabulato e sulle conclusioni della CTU, che risulterebbero immotivate e non
congruenti.
Il ricorrente reitera infine la propria tesi circa la diversità e non

riaffermando la propria estraneità rispetto alle prime.
Con il terzo motivo lo Schiavo lamenta vizio di motivazione al riguardo
ribadendo la diversità e non corrispondenza delle operazioni e la propria
estraneità, deducendo altresì la contraddittorietà del comportamento datoriale,
essendo stato egli promosso dopo la contestazione.
I detti motivi, connessi fra loro, risultano in parte inammissibili e in parte
infondati.
Come questa Corte ha più volte affermato, “il requisito della specificità
della previa contestazione dell’addebito, necessaria in funzione dei
licenziamenti qualificabili come disciplinari, non è integrato dalla certezza dei
fatti addebitati ma dalla idoneità della contestazione a realizzare il risultato
perseguito dalla legge ossia a consentire al lavoratore una puntuale difesa, ed a
tal fine si richiede soltanto che la contestazione individui i fatti addebitati con
sufficiente precisione, anche se sinteticamente, per modo che non risulti
incertezza circa l’ambito delle questioni sulle quali il lavoratore è chiamato a
difendersi” (v. Cass. 23-1-1998 n. 624, Cass. 15-6-1999 n. 5975, Cass. 28-121999 n. 14619, Cass. 14-12-2002 n. 17932). In particolare, come pure è stato
affermato “il carattere della specificità è integrato quando sono fornite le
indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il
fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari
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corrispondenza delle rispettive operazioni di addebito e di accredito,

o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli ara. 2104 e
2105 c.c.” e “l’accertamento relativo al requisito della specificità della
contestazione costituisce oggetto di un’indagine di fatto, incensurabile in sede
di legittimità; salva la verifica di logicità e congruità delle ragioni esposte dal

Nello stesso quadro è stato poi chiarito che “in tema di licenziamento
disciplinare, la violazione del principio di immutabilità della contestazione non
può essere ravvisata in ogni ipotesi di divergenza tra i fatti posti a base della
contestazione iniziale e quelli che sorreggono il provvedimento disciplinare,
occorrendo verificare se tale divergenza comporti in concreto una violazione
del diritto di difesa del lavoratore” (v. Cass. 25-8-1993 n. 8956) ed in
particolare è stato anche precisato che all’uopo non assumono rilevanza
circostanze confermative in relazione alle quali il lavoratore possa agevolmente
controdedurre (v. Cass. 12-3-2010 n. 6091) o modificazioni che non
configurino elementi integrativi di una diversa fattispecie di illecito
disciplinare (v. Cass. 13-6-2005 n. 12644).
Nel contempo questa Corte ha altresì affermato il principio secondo cui
“nel procedimento disciplinare, sebbene l’art. 7 della legge 25 maggio 1970, n.
300, non preveda un obbligo per il datore di lavoro di mettere spontaneamente
a disposizione del lavoratore, nei cui confronti sia stata elevata una
contestazione, la documentazione su cui essa si basa, egli è però tenuto, in base
ai principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, ad offrire
in consultazione i documenti aziendali all’incolpato che ne faccia richiesta,
laddove l’esame degli stessi sia necessario per predispone un’adeguata difesa”
(v. Cass. 13-3-2013 n. 6337, v. anche Cass. 18-11-2010 n. 23304).
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giudice di merito” (v. Cass. 30-3-2006 n. 7546, Cass. 3-2-2003 n. 1562).

Per quanto riguarda, poi, in generale, la valutazione delle risultanze
probatorie questa Corte ha più volte chiarito che “in base al principio del libero
convincimento del giudice, la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è
apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di

emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli
atti di causa, inammissibile in sede di legittimità” (v. fra le altre Cass. sez. I
20-6-2006 n. 14267). Peraltro, come pure è stato precisato, “il controllo di
logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 n. 5 c.p.c., non equivale
alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto
il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata,
posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di
fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione,
contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di
legittimità; ne consegue che risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di
motivazione ogni possibilità per la Suprema Corte di procedere ad un nuovo
giudizio di merito attraverso la autonoma, propria valutazione delle risultanze
degli atti di causa” (v., fra le altre, da ultimo Cass. 7-6-2005 n. 11789, Cass. 63-2006 n. 4766).
Orbene la Corte di merito, dopo aver riportato la contestazione del 7-72004 (con la quale si addebitavano specificamente allo Schiavo, nella sua
qualità di “titolare della Filiale”, le indicate “illegittime operazioni di prelievo e
di versamento non autorizzate”, con “addebiti eseguiti a fronte delle relative
disposizioni riportanti firme difformi da quella del cliente” Zammataro,
risultati “pareggiati in contropartita con uscita di contanti ed accredito sul c/c”
6

motivazione di cui all’art. 360, primo comma n. 5), cod. proc. civ., e deve

intestato allo Schiavo stesso) e dopo aver esaminato e valutato le prospettazioni
difensive dell’appellante (secondo cui in sostanza il denaro “uscito” dal conto
dello Zammataro non sarebbe stato lo stesso che era “entrato” nel suo conto,
mentre, come sostenuto in sede di note conclusionali, le operazioni sarebbero

Riccieri a sua totale insaputa), ha fondato la propria decisione sulle “obiettive”
risultanze della c.t.u., per nulla “scardinate” dalle citate prospettazioni
difensive, “inconciliabili fra loro”.
In particolare la Corte territoriale ha evidenziato che l’indagine peritale
“ha confermato che le operazioni contestate sono effettivamente avvenute
nell’ambito di un’unica transazione” e che “le somme sono “fuoriuscite” dal
conto dello Zammataro e sono “entrate contestualmente ed a pareggio” (col
metodo della partita doppia, chiarito dal consulente) nel conto dello Schiavo; in
entrambi i casi, nell’ambito di un’unica maschera contabile delimitata dalla
dicitura “chiusura quadro”. Peraltro la Corte ha accertato “che non risulta
registrata nella memoria informatica del programma contabile alcuna
operazione di prelievo e/o di versamento sul conto corrente intestato allo
Schiavo compatibile con la sua (prima) tesi difensiva, il che esclude in radice
che possano esistere distinte di versamento e/o di prelievo compilate e firmate
dallo Schiavo, il quale infatti non ne è in possesso.”.
Pertanto la Corte territoriale ha ritenuto che l’istruttoria fosse completa ed
esauriente e che non fosse necessario disporre alcun ulteriore accertamento,
essendo stata raggiunta sufficientemente la prova della fondatezza
dell’addebito”.

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state effettuate dal cassiere La Rocca su suggerimento del vice direttore

In tal modo, quindi, la Corte di merito, attenendosi ai principi sopra
richiamati e per nulla invertendo l’onere della prova, ha ritenuto da un lato
sufficientemente specifica la contestazione (in ragione anche del fatto che ha
consentito allo Schiavo di difendersi puntualmente) e dall’altro

accertando la sussistenza in concreto del “pareggio” degli addebiti non
autorizzati sul conto dello Zammataro con gli accrediti sul conto dello Schiavo,
oggetto della contestazione, ed evidenziandone la gravità, in relazione anche al
ruolo ricoperto dallo Schiavo.
Le relative valutazioni di merito risultano congruamente motivate e prive
di vizi logici e resistono alle censure del ricorrente, che, del resto, si risolvono
in gran parte, in una inammissibile richiesta di revisione del “ragionamento
decisorio”, non sussumibile nel “controllo di logicità del giudizio di fatto,
consentito dall’art. 360 n. 5 c.p.c.”.
Peraltro la Corte territoriale ha anche congruamente spiegato il rigetto
delle richieste istruttorie avanzate dallo Schiavo, relative alla esibizione di
documentazione o inesistente o non sufficientemente individuata e, comunque,
della quale il ricorrente neppure fornisce sufficienti e concreti elementi di
decisività.
Infine adeguata risulta anche la motivazione in ordine alla dedotta
incompatibilità della sanzione espulsiva con il “trasferimento” disposto (in data
2-9-2004, in pendenza del procedimento disciplinare) presso l’Agenzia 2 di
Ragusa, avendo la sentenza impugnata rilevato che si è trattato di un “mero
mutamento di sede” (e non di una “promozione”) di per sé inidoneo a
dimostrare l’acquiescenza del datore di lavoro alle violazioni contestate,
8

sufficientemente dimostrata la sussistenza della giusta causa di recesso,

••

considerato anche che le circostanze dedotte dalla Banca (che ha sostenuto di
aver dovuto coprire con urgenza un posto resosi vacante a seguito delle
dimissioni del precedente titolare) non sono state in alcun modo oggetto di
contestazione”.

soccombenza, va condannato al pagamento delle spese in favore della
controricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare alla
controricorrente le spese, liquidate euro 100,00 per esborsi e euro 3.500,00
per compensi, oltre accessori di legge.
Roma 26-9-2013
IL CONSIGLIERE ESTENSORE

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IL PRESIDENTE
A.tA0

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Dona

Il ricorso va pertanto respinto e il ricorrente, in ragione della

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