Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25613 del 10/10/2019
Cassazione civile sez. VI, 10/10/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 10/10/2019), n.25613
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n, 22816-2018 R.G. proposto da:
C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 172,
presso lo studio dell’avvocato CARLO GUGLIELMI, rappresentato e
difeso dagli avvocati MAURO SILVESTRI, DARIO ROSSI;
– ricorrente –
contro
EURO MULTISERVIZI SRL;
– intimata –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di
FORLI’, depositata il 11/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 17/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CAVALLARO
LUIGI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA’ STEFANO che chiede che
la Corte di Cassazione accolga il ricorso e dichiari la competenza
territoriale del Tribunale di Forlì, con le conseguenze di legge.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che, con ordinanza depositata l’11.7.2018, il Tribunale di Forlì ha dichiarato la propria incompetenza per territorio nella causa promossa da C.S. per il pagamento di differenze retributive pretese da Euro Multiservizi s.r.l., rimettendo le parti avanti al Tribunale di Catania;
che avverso tale pronuncia C.S. ha proposto ricorso per regolamento di competenza, chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale di Forlì;
che Euro Multiservizi s.r.l. ha svolto attività difensiva;
che il Pubblico ministero ha concluso per l’accoglimento del ricorso e la declaratoria di competenza del Tribunale di Forlì.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Tribunale ha argomentato l’accoglimento dell’eccezione proposta dalla convenuta nel giudizio a quo sul rilievo che la sede aziendale di quest’ultima si trova in (OMISSIS), che ivi sarebbe sorto il rapporto di lavoro e che il piazzale di via (OMISSIS) in Cesena non costituirebbe dipendenza aziendale rilevante ex art. 413 c.p.c., avendovi la convenuta semplicemente ricoverato i propri automezzi e non avendovi per contro alcuna struttura organizzativa;
che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte regolatrice, rientra nella nozione di “dipendenza alla quale è addetto il lavoratore”, di cui all’art. 413 c.p.c., anche il parcheggio di proprietà di terzi in cui siano collocati i beni strumentali alla prestazione lavorativa (nella specie, si trattava del carico delle merci, del trasporto e successivo ritorno per il ricovero dei furgoni) ove hanno inizio e fine le mansioni quotidianamente svolte dal lavoratore (così Cass. n. 2003 del 2016, cui ha dato continuità Cass. n. 29344 del 2017);
che nella specie non è controverso che l’odierna intimata ricoverasse i propri automezzi presso il piazzale di via (OMISSIS), in Cesena, che codesto piazzale fosse recintato e che, per accedervi, fosse necessario un titolo idoneo costituito da una tessera magnetica analoga a quella prodotta in giudizio dall’odierno ricorrente, il quale, in plurime occasioni, ha preso servizio proprio dall’anzidetto luogo per svolgere le proprie mansioni di autista di mezzi di proprietà dell’odierna intimata (così la memoria di costituzione della convenuta nel giudizio a quo, debitamente trascritta a pag. 11 del ricorso per regolamento di competenza);
che, pertanto, in accoglimento del ricorso, va dichiarata la competenza per territorio del Tribunale di l’orli, innanzi al quale la presente controversia andrà riassunta nei termini di legge;
che, in considerazione dell’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
PQM
La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Forlì, innanzi al quale la presente controversia andrà riassunta nei termini di legge. Spese al definitivo.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 17 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2019