Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25612 del 30/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 30/11/2011, (ud. 11/11/2011, dep. 30/11/2011), n.25612

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AZIENDA USL di FROSINONE (OMISSIS), in persona del Direttore

Generale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ITALO CARLO FALBO 5,

INT. 1, presso lo studio dell’avvocato DEVANNA BEATRICE,

rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE GIANCARLO giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

FERRATELLA IN LATERANO 33, presso lo studio dell’avvocato SPACCATROSI

AURORA, che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2855/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

7/04/08, depositata il 27/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa è stata chiamata alla odierna adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380-bis c.p.c.:

“Con sentenza depositata in data 27 gennaio 2009 e notificata il 26- 27 giugno successivo, la Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado di accoglimento della domanda proposta da A.C. di condanna della propria datrice di lavoro AUSL di Frosinone a pagargli, a titolo di risarcimento danni, un importo pari al 30% della retribuzione dovuta per ogni giorno di mancato riposo compensativo contrattualmente previsto per caso di servizio di pronta reperibilità effettuato nei giorni festivi (senza chiamata in servizio nel corso dello stesso).

In proposito, la Corte territoriale ha anzitutto riprodotto il contenuto della disciplina contrattuale invocata, la quale, per quanto qui interessa, prevede:

a) la pronta reperibilità del dipendente durante il servizio di pronta disponibilità, della durata normale di dodici ore, con diritto ad un determinato compenso per ogni turno;

b) il computo dell’attività prestata in caso di chiamata nel turno di disponibilità come lavoro straordinario e come tale retribuito;

c) il diritto del dipendente, nel caso in cui il servizio di pronta reperibilità cada in giornata festiva, ad un riposo compensativo, senza riduzione del debito orario settimanale.

I giudici dell’appello hanno quindi ritenuto che la normativa citata attribuisca al dipendente chiamato a svolgere il servizio di reperibilità “passiva” in una giornata festiva un diritto perfetto ad un riposo compensativo, senza peraltro che ciò comporti una riduzione dell’orario di lavoro settimanale, ma solo una diversa modulazione di questo. Hanno altresì affermato che la fruizione della giornata di riposo compensativo non è, nella disciplina collettiva, subordinata alla esplicita richiesta dell’interessato.

La Corte ha quindi ritenuto che dall’inadempimento da parte della datrice di lavoro all’obbligo corrispondente a tale diritto soggettivo consegua un danno da risarcire, liquidato dalla decisione di primo grado nella misura indicata, rimasta incontestata in appello.

Avverso tale sentenza la AUSL di Frosinone propone ora, con tre motivi – relativi alla violazione della disciplina contrattuale invocata e alla erroneità delle conseguenze tratte dalla mancata fruizione del riposo settimanale -, ricorso per cassazione, notificato il 27 luglio 2009.

L’intimato si è difeso con rituale controricorso.

Il procedimento, in quanto promosso con ricorso avverso una sentenza depositata successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 e antecedentemente alla data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69 è regolato dall’art. 360 c.p.c. e segg. con le modifiche e integrazioni apportate dal D.Lgs. citato.

Il ricorso è manifestamente fondato e va pertanto trattato in camera di consiglio per essere accolto.

E’ pacifico in fatto che il servizio di reperibilità è stato richiesto all’ A. in giornate domenicali, che il lavoro in detto giorno festivo non è stato mai effettivamente prestato, che la reperibilità è stata compensata, alla stregua della disciplina collettiva applicabile, con apposita indennità e che il giorno di riposo compensativo previsto da tale disciplina non è stato fruito.

Ciò premesso in fatto, si discute se il lavoratore abbia comunque diritto ad un particolare ristoro per il danno definito di natura psico-fisica conseguente al mancato godimento del giorno di riposo compensativo.

Questa Corte ha già avuto modo di esaminare una fattispecie analoga alla presente – sia quanto alla situazione di fatto rappresentata che con riguardo alla disciplina collettiva applicabile – con la recente sentenza del 19 novembre 2008 n. 27477 (cui sono seguite numerose altre).

In linea con tali precedenti pronunce, va qui ribadito che la reperibilità prevista dalla disciplina collettiva si configura come una prestazione strumentale e accessoria, qualitativamente diversa dalla prestazione di lavoro e consistente nell’obbligo del lavoratore di porsi in condizione di essere prontamente rintracciato in vista di una eventuale prestazione lavorativa.

Non equivalendo pertanto ad una effettiva prestazione lavorativa, il servizio di reperibilità svolto nel giorno destinato al riposo settimanale limita soltanto, senza escluderlo del tutto, il godimento del riposo stesso e comporta il diritto ad un particolare trattamento economico aggiuntivo stabilito dalla contrattazione collettiva o, in mancanza, determinato dal Giudice.

Nel caso in esame la reperibilità è stata compensata con apposita indennità e su di essa non vi è discussione tra le parti.

Il diritto (ulteriore) ad un giorno di riposo compensativo in relazione al servizio di pronta reperibilità prestato in giorno festivo senza effettiva prestazione di lavoro è previsto, nel caso in esame, dalla normativa collettiva applicata.

Tale diritto non trova la sua fonte nell’art. 36 Cost. o in note normative internazionali, che prevedono il diritto (inderogabile) al riposo settimanale in relazione ad attività lavorativa effettivamente prestata e non ad altre obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro; la pronta reperibilità, pur essendo infatti una obbligazione che trova causa nel rapporto di lavoro, non può essere equiparata alla prestazione effettiva di attività di lavoro, in quanto è di tutta evidenza che la mera disponibilità alla eventuale prestazione incide diversamente sulle energie psicofisiche del lavoratore rispetto al lavoro effettivo e riceve una diversa tutela dall’ordinamento.

Nella specie, il diritto in esame trova la sua fonte nell’art. 7, comma 6 del contratto collettivo 20 settembre 2001 integrativo del C.C.N.L. per il personale del comparto sanità del 7 aprile 1999, secondo cui “nel caso in cui la pronta disponibilità cada in un giorno festivo, spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale”.

In forza di tale disposizione, il dipendente in servizio di pronta reperibilità in giornata festiva, che non abbia reso alcuna prestazione lavorativa, ha diritto ad un giorno di riposo compensativo ma non alla riduzione dell’orario di lavoro settimanale, con la conseguenza che è tenuto a recuperare le ore lavorative del giorno di riposo ridistribuendole nell’arco della settimana.

Come già rilevato da questa Corte nella citata sentenza del 2008, nel silenzio della norma, deve ritenersi conforme all’interesse dei lavoratori una interpretazione della stessa che lasci ciascun dipendente libero di valutare la convenienza di utilizzare il giorno di riposo compensativo con prolungamento dell’orario di lavoro in altri giorni della settimana.

Ciò comporta che la concessione del giorno di riposo compensativo era nel caso in esame subordinata alla richiesta del lavoratore, il quale non risulta che l’abbia mai formulata tempestivamente.

La mancata fruizione del riposo compensativo non può quindi essere imputata alla AUSL. Il lavoratore intimato non può neppure sostenere di aver subito un danno da usura psico-fisica in conseguenza del mancato recupero. Egli nei giorni indicati non ha infatti svolto alcuna attività lavorativa e l’eventuale godimento del riposo compensativo non lo avrebbe esonerato dall’obbligo di prestare l’orario pieno settimanale.

D’altronde all’obbligo di mera disponibilità ad una eventuale prestazione non può attribuirsi l’idoneità ad incidere sul tessuto psico-fisico del lavoratore tale da configurare una violazione di norme generali”.

E’ seguita la rituale notifica della suddetta relazione, unitamente all’avviso della data della presente udienza in camera di consiglio.

Il Collegio condivide il contenuto della relazione, accogliendo pertanto il ricorso, con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto delle domande dell’ A., che viene altresì condannato alle spese dell’intero processo, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta le domande del resistente; condanna quest’ultimo alle spese dell’intero processo, liquidando quelle di 1 grado in Euro 1.230,00 (di cui 400,00 per diritti e 800,00 per onorari), quelle di 2 grado in Euro 1.430,00 (di cui 400,00 per diritti e 1.000,00 per onorari) e quelle del presente giudizio in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per onorari, oltre in ogni caso gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011

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