Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25612 del 27/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 27/10/2017, (ud. 25/05/2017, dep.27/10/2017),  n. 25612

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 5160 – 2015 R.G. proposto da:

P.A., – c.f. (OMISSIS) – + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

domicilia per legge.

– controricorrente –

avverso il decreto dei 17.2/3.7.2014 della corte d’appello di

Perugia, assunto nei procedimenti iscritti ai nn. 565/2011 e

708/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25 maggio 2017 dal consigliere dott. Luigi Abete.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso al t.a.r. del Lazio in data 22.11.1995 i ricorrenti indicati in epigrafe chiedevano accertarsi il loro diritto all’inquadramento nei ruoli di ispettore e di ispettore – capo e quindi il loro diritto al riconoscimento del relativo trattamento economico.

Con ricorso alla corte d’appello di Roma depositato il 13.3.2008 taluni ricorrenti si dolevano per l’irragionevole durata del summenzionato giudizio ancora pendente alla data di proposizione del ricorso ex lege “Pinto”.

A seguito della declaratoria di incompetenza della corte d’appello di Roma, il giudizio veniva riassunto con ricorso depositato il 10.2.2011 dinanzi alla corte d’appello di Perugia.

Con separato ricorso per equa riparazione alla corte di Perugia depositato il 17.2.2011 altri e distinti ricorrenti – nell’ambito dello stesso giudizio “presupposto” – si dolevano per la sua irragionevole durata.

Resisteva il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Con decreto dei 17.2/3.7.2014 la corte d’appello di Perugia rigettava i ricorsi, all’uopo riuniti, e condannava i ricorrenti alle spese.

Premetteva la corte che il giudizio “presupposto” era stato definito con sentenza di perenzione depositata in data 11.11.2009.

Indi evidenziava che a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 68 del 17.3.1998, di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata nel corso del medesimo giudizio “presupposto”, i ricorrenti erano divenuti perfettamente consapevoli che la loro istanza non aveva alcuna chance di essere accolta; che dunque, con riferimento al periodo successivo alla pronuncia della Consulta, era da escludere qualsivoglia “paterna d’animo”, tanto più che gli istanti non avevano manifestato alcun effettivo interesse alla decisione di merito.

Evidenziava altresì che rilevava unicamente il periodo di protrazione del processo sino ad epoca di poco posteriore alla pronuncia della Corte Costituzionale; che tuttavia siffatto lasso temporale rimaneva ricompreso nel termine di durata ragionevole, sicchè non vi era margine per far luogo a risarcimenti.

Avverso tale decreto hanno proposto ricorso sulla scorta di due motivi i ricorrenti indicati in epigrafe; hanno chiesto che questa Corte ne disponga la cassazione, decidendo nel merito, con ogni susseguente statuizione in ordine alle spese di lite, da attribuirsi al difensore anticipatario.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e mancata applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, degli artt. 6,13 e 41 C.E.D.U., il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Deducono che non è stato acquisito alcun riscontro probatorio dell’asserito difetto del loro “paterna d’animo” correlato alla irragionevole protrazione del giudizio “presupposto”.

Deducono che nella memoria depositata nel giudizio “presupposto” in data 24.4.2009 insistevano per l’accoglimento del ricorso e per una nuova rimessione degli atti alla Consulta; che del resto le questioni di legittimità costituzionale sollevate sono state risolte in parte dalla sentenza n. 68/1998 ed in parte, successivamente, dalla sentenza n. 151/1999; che, contrariamente all’assunto della corte di merito, il ricorso al t.a.r. era ben più articolato e “conteneva anche una domanda subordinata che esulava totalmente dall’esito del giudizio di legittimità” (così ricorso, pag. 22); che il t.a.r. del Lazio solo con la pronuncia del maggio 2009 ha delibato il merito delle questioni prospettate con la memoria depositata il 24.4.2009.

Deducono che nè dinanzi al t.a.r. nè dinanzi alla Corte Costituzionale l’Avvocatura dello Stato ha eccepito il carattere temerario della lite; che al contempo il t.a.r. ha ritenuto di rimettere la questione di legittimità costituzionale alla Consulta ed ha compensato le spese del giudizio presupposto “in considerazione della sussistenza di giusti motivi” (così ricorso, pag. 24).

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione degli artt. 117 e 111 Cost., degli artt. 6, par. 1, 13 e 41C.E.D.U., della L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 1 e 3.

Deducono che l’impugnato decreto ha violato le disposizioni summenzionate allorchè ha disconosciuto il pregiudizio da irragionevole durata.

I motivi di ricorso sono strettamente connessi.

Difatti ambedue i motivi si qualificano in via esclusiva in relazione alla previsione dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5.

Occorre tener conto, per un verso, che i ricorrenti censurano sostanzialmente il giudizio “di fatto” cui la corte distrettuale ha atteso (“gli odierni ricorrenti non potevano certamente avere alcuna consapevolezza circa l’esito negativo del proprio giudizio, in funzione delle dette sentenze costituzionali”: così ricorso, pag. 20; “in termini astrattamente probabilistici i medesimi potevano ambire al conseguimento di una pronuncia favorevole da parte del medesimo t.a.r. Lazio”: così ricorso, pag. 21; “è indiscutibile che il paterna d’animo dei ricorrenti, scevro da qualsivoglia intento temerario, fosse comunque sussistente fino al termine del giudizio amministrativo”: così ricorso, pag. 22); per altro verso, che il secondo motivo, in particolare, si risolve nell’esplicitazione di principi di diritto e giurisprudenziali; per altro verso ancora, che è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054; cfr. Cass. 11.8.2004, n. 15499).

In questi termini ambedue i motivi sono destituiti di fondamento.

Si rappresenta che gli addotti vizi motivazionali rilevano ratione temporis nel segno della novella formulazione dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5 (il decreto della corte di Perugia è stato depositato il 3.7.2014) e nei limiti indicati dalle sezioni unite di questa Corte con la pronuncia n. 8053 del 7.4.2014, n. 8053.

Su tale scorta si rappresenta inoltre quanto segue.

Da un canto, che è da escludere recisamente che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla luce del dictum delle sezioni unite testè menzionato, possa scorgersi in relazione alle motivazioni – dapprima riferite – cui la corte territoriale ha ancorato il suo decreto.

In particolare, con riferimento al paradigma della motivazione “apparente” – che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico – giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) – la corte umbra ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il percorso argomentativo seguito.

Dall’altro, che la medesima corte ha indiscutibilmente disaminato il fatto storico caratterizzante la res litigiosa.

D’altronde, i ricorrenti censurano l’asserita distorta ed erronea valutazione delle risultanze di causa (“in nessuna parte è dato rinvenire alcuna prova o condotta che possa indurre a ritenere che non ci sia stato paterna d’animo nei soggetti ricorrenti”: così ricorso, pag. 18; “la condotta dei ricorrenti è stata sempre indirizzata alla celere conclusione del processo come dimostrano (…)”: così ricorso, pag. 18; “tale assunto, per le ragioni sopra esposte, deve essere totalmente disatteso in quanto: (…)”: così ricorso, pag. 21).

E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892).

Parimenti nel vigore del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza (“appare, dunque evidente la carenza di motivazione, l’insufficienza e/o l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione del decreto della Corte d’Appello di Perugia”: così ricorso, pag. 18), non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dello stesso art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 4 (cfr. Cass. (ord.) 6.7. 2015, n. 13928).

Comunque l’iter motivazionale che sorregge il dictum della corte di merito risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo ed esaustivo.

Spiega invero questa Corte che, in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, l’infondatezza della domanda nel giudizio “presupposto” non è, di per sè, causa ostativa al riconoscimento dell’indennizzo, all’uopo occorrendo che di tale infondatezza la parte abbia consapevolezza, originaria – allorchè proponga una lite temeraria – o sopravvenuta – ma prima che il processo superi il termine di durata ragionevole – come nel caso di consolidamento di un orientamento giurisprudenziale sfavorevole, di dichiarazione di infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata a fondamento della pretesa o di intervento legislativo di precisazione, in senso riduttivo, della portata della norma invocata (cfr. Cass. 12.1.2017, n. 665; Cass. 2.11.2016, n. 22150, secondo cui, in tema di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, il “paterna d’animo” derivante dalla situazione di incertezza per l’esito della causa è da escludersi anche nell’ipotesi di “temerarietà sopravvenuta”, ovvero quando la consapevolezza dell’infondatezza delle proprie pretese sia derivata, rispetto al momento di proposizione della domanda, da circostanze nuove che rendano manifesto il futuro esito negativo del giudizio prima che la sua durata abbia superato il termine di durata ragionevole).

Su tale scorta si rappresenta ulteriormente quanto segue.

In primo luogo, che è più che ragionevole assumere che, all’esito dell’ordinanza n. 63 del 17.3.1998, con cui la Corte Costituzionale ebbe a dichiarare la manifesta infondatezza della quaestio legitimitatis sollevata col ricorso dagli stessi ricorrenti, costoro avessero acquisito piena coscienza dell’infondatezza della domanda formulata al giudice amministrativo.

In secondo luogo, che in coincidenza e pur in epoca di poco successiva alla pronuncia della suindicata ordinanza della Consulta il termine di ragionevole durata del (primo grado del) giudizio “presupposto”, pari a tre anni (circa il termine triennale di ragionevole durata cfr. Cass. 11.8.2009, n. 18221), non era ancora decorso a far data dal 22.11.1995, dì di inizio del giudizio innanzi al t.a.r. (cfr. ricorso, pag. 7).

In terzo luogo, che l’argomento finale veicolato dal primo mezzo di impugnazione – “non sussiste alcuna sentenza dichiarativa della perenzione, in quanto gli stessi non compaiono nell’elenco allegato alla sentenza del t.a.r.” (così ricorso, pag. 32) – risulta del tutto avulso dalla ratio che sorregge l’impugnata decisione.

In dipendenza del rigetto del ricorso i ricorrenti vanno in solido condannati a rimborsare al Ministero controricorrente le spese del presente giudizio.

La liquidazione segue come da dispositivo.

In proposito si rappresenta da ultimo quanto segue.

Per un verso, che i giudizi di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo, proposti ai sensi della L. n. 89 del 2001, non si sottraggono all’applicazione delle regole poste, in tema di spese processuali, dagli artt. 91 e ss. cod. proc. civ., trattandosi di giudizi destinati a svolgersi dinanzi al giudice italiano, secondo le disposizioni processuali dettate dal codice di rito (Cass. 22.1.2010, n. 1101).

Per altro verso, che in sede di condanna del soccombente al rimborso delle spese del giudizio a favore di un’amministrazione dello Stato – nei confronti del quale vige il sistema della prenotazione a debito dell’imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleria e di ufficiale giudiziario – riguardo alle spese vive la condanna deve essere limitata al rimborso delle spese prenotate a debito (cfr. Cass. 18.4.2000, n. 5028).

In ogni caso, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10 non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001. Il che rende inapplicabile il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, a decorrere dall’ 1.1.2013) (cfr. Cass. sez. un. 28.5.2014, n. 11915).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna in solido i ricorrenti tutti indicati in epigrafe a rimborsare al Ministero dell’Economia e delle Finanze le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 1.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2 sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 25 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017

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