Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25612 del 14/12/2016
Cassazione civile, sez. III, 14/12/2016, (ud. 14/10/2016, dep.14/12/2016), n. 25612
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 17633/2014 proposto da:
S.A., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato DANIELE SPIRITO MICHELETTA TITA’, unitamente
all’avvocato RODOLFO UMMARINO giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
CONSORZIO ORGANIZZAZIONE STORICO CARNEVALE IVREA IN LIQUIDAZIONE, in
persona del liquidatore G.E., considerata domiciliata ex
lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato CLAUDIO D’ALESSANDRO giusta
procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 576/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
depositata il 11/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
14/10/2016 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Con sentenza 21.3.2014 n. 576 la Corte d’appello di Torino ha rigettato l’appello proposto da S.A. e confermando la decisione di prime cure che aveva revocato il Decreto Ingiuntivo opposto dal “Consorzio per l’organizzazione dello storico carnevale di Ivrea” in liquidazione, ha ritenuto infondata, in difetto di prova, la pretesa del S. a ricevere il maggior corrispettivo relativo a prestazioni del servizio di ristorazione erogato, durante l’evento, a favore di soggetti indicati dal Consorzio.
La sentenza non notificata è stata impugnata per cassazione dal S. in relazione all’unico vizio di nullità processuale per omessa pronuncia sulla eccezione di improcedibilità della opposizione a decreto ingiuntivo, illustrata da memoria ex art. 378 c.p.c..
Resiste con controricorso il Consorzio.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
La eccezione di inammissibilità del controricorso, notificato dall’UNEP presso la Corte d’appello di Torino, con la quale il ricorrente deduce la nullità/inesistenza della notifica, per difetto di competenza territoriale dell’organo notificatorio è manifestamente dilatoria, venendo richiamato a sostegno un risalente precedente di questa Corte, superato dal consolidato indirizzo giurisprudenziale – cui il Collegio intende aderire, non avendo il ricorrente apportato alcun argomento, ai fini di una nuova rimeditazione della questione, a sostegno della diversa tesi della invalidità della notifica – secondo cui tanto il ricorso per cassazione, quanto il controricorso ed il ricorso incidentale, sono atti di competenza promiscua, a norma del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, art. 107, in quanto, ancorchè la notifica venga eseguita quando il giudizio di cassazione è già iniziato, essa interessa anche il luogo in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata, per modo che è del tutto rituale la notifica – nel caso di specie – del controricorso eseguita, nell’ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali, dagli ufficiali giudiziari appartenenti all’ufficio unico delle notificazioni esistente presso l’ufficio giudiziario che ha emesso la sentenza impugnata (cfr. con riferimento al controricorso ed al ricorso incidentale: Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 3097 del 12/05/1980; id. Sez. 1, Sentenza n. 4870 del 31/07/1981; id. Sez. 1, Sentenza n. 3455 del 15/02/2007. Con riferimento al ricorso per cassazione: Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 8683 del 04/10/1996; id. Sez. U, Sentenza n. 10969 del 09/08/2001; id. Sez. L, Sentenza n. 16592 del 15/07/2010; id. Sez. 6-1, Ordinanza n. 611 del 17/01/2012).
In ogni caso la nullità della notifica del controricorso sarebbe comunque sanata ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 3, per raggiungimento dello scopo, avendo avuto conoscenza il ricorrente dell’atto notificatogli, come riscontrato dalla stessa memoria ex art. 378 c.p.c., con la quale viene a contestare il controricorso eccependo anche la nullità della notifica.
Con l’unico motivo di ricorso il S. deduce che nè il Giudice di prime cure, nè il Giudice di appello (sebbene la relativa eccezione fosse stata proposta nella memoria di replica depositata in secondo grado in data 27.1.2014), avevano rilevato la improcedibilità dell’atto di opposizione ai sensi dell’art. 647 c.p.c., comma 2, con conseguente irrevocabilità del provvedimento monitorio, in quanto l’opponente non si era tempestivamente costituito in giudizio, ex art. 645 c.p.c., comma 2, nel termine breve di giorni cinque dalla notifica dell’atto introduttivo eseguita in data 14.5.2007, avendo assegnato al creditore monitorio un termine di comparizione inferiore a quello ordinario ex art. 163 bis c.p.c..
La resistente oltre a contestare la censura nel merito, ha eccepito la inammissibilità della stessa in quanto la questione della tardività della costituzione dell’opponente era stata introdotta tardivamente soltanto con la memoria conclusionale di replica, depositata in grado di appello. Pur trattandosi di questione logicamente anteposta secondo l’ordine di trattazione di cui all’art. 276 c.p.c., tuttavia il Collegio ritiene di passare all’esame del fondo del motivo alla stregua del principio della ” ragione più liquida”, in una prospettiva maggiormente aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall’art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014; id. Sez. 6 – L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014).
Il motivo è infondato.
Incontestati i seguenti fatti:
il ricorso monitorio, con pedissequo decreto, è stato notificato il 5.4.2007;
– l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, con assegnazione di un termine di comparizione inferiore a quello ordinario ex art. 163 bis comma 1 c.p.c., è stato notificato in data 14.5.2007;
– l’opponente si è costituito in giudizio in data 21.5.2007;
rileva il Collegio che il quinto giorno successivo alla notifica dell’atto di opposizione, entro il quale l’opponente avrebbe dovuto costituirsi in giudizio, ai sensi dell’art. 165 c.p.c., comma 1 e art. 645 c.p.c., comma 2, veniva a scadere di sabato (19.5.2007), con la conseguenza che il termine finale doveva intendersi prorogato, ai sensi della disposizione di cui all’art. 155 c.p.c., comma 4 (introdotta dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. f), applicabile ai procedimenti instaurati successivamente alla data 1.3.2006) al primo giorno feriale utile e dunque al successivo 21.5.2007.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato e la parte ricorrente condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo.
Sussistono i presupposti per l’applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 7, che dispone l’obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nel caso in cui la sua impugnazione sia stata integralmente rigettata, essendo iniziato il procedimento in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Corte Cass. SU 18.2.2014 n. 3774).
PQM
La Corte:
– rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.800,00 per compensi, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali ed accessori di legge;
– dichiara che sussistono i presupposti per il versamento della somma prevista dal D.P.R 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016