Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25612 del 14/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 25612 Anno 2013
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: MANNA ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 30020-2007 proposto da:
CASINI ROLANDO C.F. CSNRND40C30B507C, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 167, presso lo
studio dell’avvocato GIORGI FILIPPO MARIA,
rappresentato e difeso dall’avvocato COSMAI SANDRO,
giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
2705

e

contro

I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. 01165400589, in
persona del legale rappresentante pro tempore,

Data pubblicazione: 14/11/2013

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE
144,

presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA

LUIGI, FAVATA EMILIA, giusta procura speciale
notarile in atti;
– controricorrente 591/2007 della CORTE D’APPELLO

di FIRENZE, depositata il 15/05/2007kP3/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/09/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
MANNA;
udito l’Avvocato OTTOLINI TERESA per delega LA
PECCERELLA LUGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIULIO ROMANO che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

avverso la sentenza n.

3

R.G. n. 30020/07
Ud. 25.9.13
Casini c. INAIL

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 30.9.04 il Tribunale di Firenze condannava l’INAIL a corrispondere
in favore di Rolando Casini la maggior rendita del 17% – per i postumi relativi ad
un infortunio sul lavoro patito il 3.5.90 dall’assicurato – in luogo della minore

percentuale (14%) riconosciuta dall’istituto.
Con sentenza depositata il 15.5.07 la Corte d’appello di Firenze, in riforma della
statuizione di prime cure, rigettava la domanda del Casini, che ora ricorre per la
cassazione di tale sentenza affidandosi ad un solo motivo.
L’INAIL resiste con controricorso, poi ulteriormente illustrato con memoria ex
art. 378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si lamenta vizio di motivazione per avere la Corte
territoriale trascurato che il 9.11.99 in sede di cd. collegiale medica al Casini è stato
riconosciuto un aumento dell’inabilità permanente nella misura del 13%, il che
dimostra che il peggioramento delle condizioni fisiche del ricorrente si è verificato
entro il decennio a decorrere dalla data dell’infortunio (3.5.90) e non oltre tale arco
di tempo, contrariamente a quanto asserito nella c.t.u. del prof. Allegra (che aveva
invece collocato l’aggravamento nella misura del 17% alla data della visita
collegiale del 17.6.03), le cui conclusioni sono state acriticamente recepite dalla
sentenza impugnata.
Il ricorso è inammissibile perché, essendo stato formulato in relazione all’art. 360
co. 1° n. 5 c.p.c., ex art. 366 bis c.p.c. (applicabile ratione temporis, vista la data di
deposito dell’impugnata sentenza), per costante giurisprudenza di questa S.C. si
sarebbe dovuto concludere — il che non è avvenuto – con un momento di sintesi del
fatto controverso e decisivo, per circoscriverne puntualmente i limiti in maniera da
non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della
sua ammissibilità (cfr., ex aliis, Cass. S.U. 1°.10.07 n. 20603; Cass. Sez. III 25.2.08
n. 4719; Cass. Sez. III 30.12.09 n. 27680).
A ciò va aggiunto, quale ulteriore motivo di inammissibilità, che per consolidata
giurisprudenza di questa Corte Suprema — da cui non si ravvisa motivo alcuno di
3

4

R.G. n. 30020/07
Ud. 25.9.13
Casini c. INAIL

discostarsi — il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di
legittimità ex art. 360 n. 5 c.p.c., sussiste solo se nel ragionamento del giudice di
merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame
di un fatto decisivo della controversia, potendosi in sede di legittimità controllare

unicamente sotto il profilo logico – formale la valutazione operata dal giudice del
merito, soltanto al quale spetta individuare le fonti del proprio convincimento e,
all’uopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere,
tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr., ex aliis, Cass.
S.U. 11.6.98 n. 5802 e innumerevoli successive pronunce conformi).
Né il ricorso isola (come invece avrebbe dovuto) singoli passaggi argomentativi
per evidenziarne l’illogicità o la contraddittorietà intrinseche e manifeste (vale a
dire tali da poter essere percepite in maniera oggettiva e a prescindere dalla lettura
del materiale di causa), ma ritiene di poter enucleare vizi di motivazione dal mero
confronto con documenti e deposizioni, vale a dire attraverso un’operazione che
suppone un accesso diretto agli atti ed una loro delibazione non consentiti in sede di
legittimità.
Da ultimo, il motivo di censura formulato in ricorso non è conferente perché
l’impugnata sentenza dà espressamente atto che entro i dieci anni dall’infortunio la
rendita fu oggetto di revisioni che accertarono un aggravamento stimato, appunto,
nel 13% e che soltanto in epoca successiva al decennio dalla data di costituzione
della rendita (31.8.90), vale a dire in occasione della visita collegiale medica del
17.6.03, fu accertato in misura superiore.
Ciò esclude l’applicabilità dell’art. 83 t.u. n. 1124/65 invocato dal Casini.

2- In conclusione, il ricorso è da dichiararsi inammissibile.
Non va emessa pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità a carico
del ricorrente, ricorrendone l’esenzione ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c. nel
testo modificato dall’art. 42 co. 11 0 d.l. 30.9.03 n. 269, convertito, con
modificazioni, in legge 24.11.03 n. 326 (novella applicabile ratione temporis nel
caso di specie, atteso che il ricorso introduttivo di lite è stato depositato il 15.12.04).
P.Q.M.
4

5

R.G. n. 30020/07
Ud. 25.9.13
Casini c. INAIL

La Corte
dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, in data 25.9.13.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA