Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25612 del 12/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 12/11/2020, (ud. 08/03/2019, dep. 12/11/2020), n.25612

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M. G. – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 28125/2015 proposto da:

FINSISE S.P.A., in persona del presidente del consiglio di

amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, via Valadier n. 39, presso lo studio dell’Avv.

Vincenzo Sabia che la rappresenta e difende giusta procura in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1766/15 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DELLA LOMBARDIA – SEZIONE STACCATA DI BRESCIA, depositata il 20

aprile 2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’8 marzo 2019 dal Cons. MUCCI ROBERTO.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

1. la CTR della Lombardia – Sezione staccata di Brescia ha accolto il gravame interposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Bergamo di accoglimento del ricorso di Finsise s.p.a. contro il diniego di rimborso del credito IVA di Euro 10.626,62, relativo al periodo d’imposta 1997 e chiesto con modello VR98, diniego opposto dall’ufficio poichè l’istanza era stata presentata oltre il termine di prescrizione decennale;

2. ha ritenuto la CTR che: a) il termine di prescrizione decennale del diritto al rimborso inizia a decorrere dopo due anni e tre mesi dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, non essendo il diritto medesimo esigibile prima di detto termine; b) pertanto, il termine in questione risultava interamente decorso alla data di presentazione dell’istanza di rimborso, depositata il 20 luglio 2012, considerato che l’ultimo atto interruttivo della prescrizione era individuabile nella richiesta dell’ufficio del 14 giugno 2000 alla società di presentazione di una fideiussione, atto interpretabile quale riconoscimento del credito agli effetti dell’art. 2944 c.c.;

3. avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione Finsise affidato a due motivi; l’Agenzia delle Entrate ha depositato “atto di costituzione” ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

RITENUTO

che:

4. va dichiarata inammissibile la costituzione dell’intimata Agenzia delle Entrate con un “atto di costituzione” che non è qualificabile come controricorso, sostanziandosi il relativo contenuto nella mera dichiarazione di costituirsi in giudizio “con il presente atto al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1”;

4.1. risulta infatti in tal modo violato il combinato disposto dell’art. 370 c.p.c. e dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, in base ai quali il controricorso deve, a pena di inammissibilità, contenere l’esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda, costituendone requisito essenziale (Sez. 2, 13 marzo 2006, n. 5400); anche nell’ambito del procedimento camerale di cui all’art. 380-bis.1 c.p.c. alla parte contro cui è diretto il ricorso, che abbia depositato – come nel caso di specie – un atto non qualificabile come controricorso, in quanto privo dei detti requisiti essenziali, nel periodo che va dalla scadenza del termine per il deposito del controricorso alla data fissata per la discussione del ricorso per cassazione è preclusa, pertanto, qualsiasi attività processuale, sia essa diretta alla costituzione in giudizio o alla produzione di documenti e memorie ai sensi degli artt. 372 e 378 c.p.c. (Sez. 3, 18 aprile 2019, n. 10813);

5. con il primo motivo di ricorso Finsise denuncia violazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 38-bis e 57, nonchè degli artt. 2935 e 2946 c.c., avendo la CTR errato nell’individuare il momento di decorrenza del termine di prescrizione decennale del diritto al rimborso del credito IVA: secondo la ricorrente, il consolidamento del credito non potrebbe essere ricollegato al decorso di due anni e tre mesi successivi alla dichiarazione annuale IVA, bensì in epoca successiva, ossia dal 31 ottobre 2003 poichè fino a questa data l’amministrazione aveva differito – a seguito della richiesta di fideiussione, poi in effetti prestata – la decadenza del proprio potere di accertamento D.P.R. n. 633 del 1972 ex art. 57, sicchè solo a quella data il credito IVA si sarebbe cristallizzato, con conseguente tempestività della reiterata richiesta di rimborso del 20 luglio 2012;

6. con il secondo motivo si denuncia ancora violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 38-bis e 57, nonchè degli artt. 2943,2944 e 2946 c.c.: in ogni caso, sino alla predetta data del 31 ottobre 2003 l’amministrazione non aveva provveduto a liquidare l’imposta, nè ad emettere avvisi di accertamento, ciò che, secondo la ricorrente, concreterebbe un’implicita ammissione dell’esistenza del debito ai sensi dell’art. 2944 c.c., sicchè sempre da detta data ricomincerebbe a decorrere il termine di prescrizione ordinaria decennale;

7. i due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro evidente connessione, sono infondati;

7.1. deve infatti darsi continuità all’insegnamento secondo cui “In tema di rimborso d’imposte, l’Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi anche qualora siano scaduti i termini per l’esercizio del suo potere di accertamento, senza che abbia adottato alcun provvedimento, atteso che tali termini decadenziali operano limitatamente al riscontro dei suoi crediti e non dei suoi debiti, in applicazione del principio quae temporalia ad agendum, perpetua ad excepiendum” (Sez. U, 15 marzo 2016, n. 5069); inoltre, “In tema d’IVA, i rimborsi dell’eccedenza sono eseguiti, su richiesta del contribuente, entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale, sicchè da tale momento decorre il termine di prescrizione decennale del relativo diritto, attesa la sua autonomia sia da una specifica istanza di rimborso, necessaria ai soli fini di un procedimento di esecuzione, sia dai poteri di liquidazione dell’Amministrazione finanziaria e dall’eventuale credito risultante da un accertamento definitivo” (Sez. 5, 14 aprile 2016, n. 7223);

7.2. nel caso di specie, in cui è pacifico che il credito di imposta, relativo al 1997, è stato esposto in dichiarazione (v. p. 1 della sentenza, parte in fatto), trovano applicazione i surrichiamati principi di diritto in quanto trattasi di fattispecie attinente al rimborso di imposta e, in particolare, di IVA; il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 1, prevede che gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell’art. 54 e nell’art. 55, comma 2, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nel caso di richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell’ufficio e la data della loro consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni, il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si è formata l’eccedenza detraibile chiesta a rimborso, è differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna;

7.3. la più recente e consolidata giurisprudenza di questa Corte ha affermato, non solo in tema di imposte dirette, ma anche di IVA che, una volta esposto il credito in dichiarazione, da tale momento decorre il termine di prescrizione decennale del relativo diritto: il principio è stato affermato in più ipotesi, ad esempio di modello VR, sicchè ai fini del rimborso dell’eccedenza d’imposta, è sufficiente che il contribuente manifesti la propria volontà di esercitare il relativo diritto mediante l’esposizione del credito di imposta nella dichiarazione annuale che, da tale momento, è anche esigibile, in quanto l’eventuale presentazione del modello “VR” ha la sola funzione di sollecitare l’attività di verifica dell’amministrazione in ordine alla correttezza dei dati riportati nella dichiarazione e di rendere possibile l’avvio del relativo procedimento di esecuzione (Sez. 5, 28 giugno 2018, n. 17151), e il medesimo principio va applicato al presente caso di rimborso;

7.4. non è di ostacolo il termine decadenziale di cui alla previsione normativa sopra richiamata, che si applica solo all’ipotesi di maggior debito di imposta e non nel caso di disconoscimento di un credito di imposta e, dunque, di un debito dell’amministrazione; diversamente opinando, il duplice termine fisso ed elastico previsti dalla norma, nel caso in cui la dichiarazione contenga una richiesta di rimborso e la parte non produca tempestivamente la documentazione richiesta, consentirebbe che a condotte inerti od omissive del contribuente conseguano vantaggi non dovuti per effetto di una decadenza dipendente da un comportamento a lui solo rimesso, rendendo così impossibile all’amministrazione di procedere all’accertamento.

8. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, stante la rilevata inammissibilità del controricorso (Sez. 5, 26 maggio 2009, n. 12171). Doppio contributo unificato come per legge.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020

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