Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25611 del 27/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 27/10/2017, (ud. 25/05/2017, dep.27/10/2017),  n. 25611

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 3543 – 2015 R.G. proposto da:

V.M.R. – c.f. (OMISSIS) – rappresentata e difesa in

virtù di procura speciale a margine del ricorso dall’avvocato

Claudio Calafiore ed elettivamente domiciliata in Roma, al viale

Regina Margherita, n. 1, presso lo studio dell’avvocato Maurizio De

Stefano.

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE – c.f. (OMISSIS) – in persona

del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei

Portoghesi, n. 12, domicilia per legge.

– controricorrente –

avverso il decreto dei 5.6/1.7.2014 della corte d’appello di

Caltanissetta, assunto nel procedimento iscritto al n. 52/2012,

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25 maggio 2017 dal consigliere dott. Luigi Abete.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con separati ricorsi depositati in data 24.6.1999 e 19.10.1999 l’avvocato V.M.R., in servizio presso l’avvocatura comunale di Palermo, adiva il t.a.r. della Sicilia – Palermo.

Con sentenza n. 252 dei 28.1/11.2.2011 il t.a.r., riuniti i ricorsi, li dichiarava inammissibili per difetto di giurisdizione.

Con ricorso alla corte d’appello di Caltanissetta depositato in data 12.1.2012 V.M.R. si doleva per l’irragionevole durata del giudizio innanzi al t.a.r. Sicilia – Palermo.

Resisteva il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Con decreto dei 5.6/1.7.2014 la corte d’appello di Caltanissetta dichiarava improponibile il ricorso e compensava le spese.

Avverso tale decreto ha proposto ricorso V.M.R. sulla scorta di due motivi, di cui il primo variamente articolato; ne ha chiesto la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

La ricorrente ha depositato memoria.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

Deduce previamente che all’atto della proposizione del ricorso ex lege “Pinto” nessuna norma imponeva il deposito di documenti o atti, segnatamente dell’istanza di prelievo, ai fini dell’ammissibilità ovvero della proponibilità della domanda, nè il D.Lgs. n. 112 del 2008 e sue successive modificazioni, art. 54 derogano “al principio della prova acquisibile dal giudice su richiesta di parte anche con riferimento all’istanza di prelievo” (così ricorso, pag. 7); che dunque era onere della corte accertare l’avvenuta presentazione dell’istanza di prelievo con i suoi poteri ex lege “Pinto”, tra cui l’acquisizione del fascicolo della causa su richiesta di parte ovvero, in subordine, mediante ordine alla ricorrente di integrare la documentazione.

Deduce altresì che al proposto ricorso per equa riparazione si applicano ratione temporis gli artt. 737 e ss. cod. proc. civ. e pertanto i poteri istruttori d’ufficio ex art. 738 cod. proc. civ..

Deduce quindi che la corte di merito ha violato ovvero ha falsamente applicato l’art. 117 Cost., comma 1, gli artt. 1,2,3 e 97 Cost., gli artt. 10 e 11 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, gli artt. 6,13 e 17 C.E.D.U., la L. n. 89 del 2001, l’art. 738 c.p.c., comma 3, artt. 213 e 640 cod. proc. civ., il D.Lgs. n. 112 del 2008 e sue successive modificazioni, art. 54, comma 2.

Deduce inoltre che l’impugnato decreto si pone in contrasto non solo con le decisioni assunte dalla stessa corte distrettuale in casi analoghi, ma pur con precedenti di questa Corte di legittimità, in particolare con la statuizione n. 12381/2013.

Deduce ancora che la corte territoriale per nulla ha enunciato le ragioni per cui ha ritenuto di non avvalersi dei poteri istruttori ex art. 738 c.p.c., comma 3, cod. proc. civ. in combinato disposto con l’art. 213 cod. proc. civ. e ciò viepiù se si tiene conto che “il principio dell’acquisizione/integrazione d’ufficio della documentazione processuale” (così ricorso, pag. 16) nel vigente testo della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 4, rinviene riscontro mercè l’esplicito richiamo dell’art. 640 cod. proc. civ..

Deduce ulteriormente che ha errato la corte nissena a reputare non provata la formulazione dell’istanza di prelievo; che infatti sarebbe stato possibile riscontrane la proposizione mercè l’esame di uno “storico” del giudizio dinanzi al t.a.r. ovvero mercè l’esame del fascicolo d’ufficio del medesimo giudizio, fascicolo in cui per legge l’istanza di prelievo deve essere inserita.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

Deduce che la corte ha omesso l’esame dell’avvenuto deposito di ben tre istanze di prelievo.

I motivi di ricorso sono strettamente connessi.

Il che ne giustifica l’esame simultaneo.

Ambedue i motivi in ogni caso sono fondati e meritevoli di accoglimento nei termini che seguono.

Si rappresenta, nel segno della L. n. 89 del 2001, art. 3, commi 4 e 5 nella formulazione applicabile alla fattispecie ratione temporis ovvero nella formulazione antecedente alla novella di cui al D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 83 che, ove la parte si sia avvalsa della facoltà di richiedere alla corte d’appello di disporre l’acquisizione degli atti del processo “presupposto”, il giudice non può addebitare alla mancata produzione documentale, da parte dell’istante, di quegli atti la causa del mancato accertamento della addotta violazione della ragionevole durata del processo; difatti la parte ha un onere di allegazione e di dimostrazione, che però riguarda la sua posizione nel processo, la data iniziale di questo, la data della sua definizione e gli eventuali gradi in cui si è articolato, mentre (in coerenza con il modello procedimentale, di cui agli artt. 737 e ss. cod. proc. civ., prescelto dal legislatore) spetta al giudice – sulla base dei dati suddetti, di quelli eventualmente addotti dalla parte resistente e di quelli acquisiti dagli atti del processo “presupposto” – verificare, in concreto e con riguardo alla singola fattispecie, se vi sia stata violazione del termine ragionevole di durata, tenuto anche conto che nel modello processuale della L. n. 89 del 2001 sussiste un potere d’iniziativa del giudice, che gli impedisce di rigettare la domanda per eventuali carenze probatorie superabili con l’esercizio di tale potere (cfr. Cass. (ord.) 26.7.2011, n. 16367; Cass. 19.7.2010, n. 16836, secondo cui, in tema dí equa riparazione per la violazione del termine ragionevole di durata del processo, l’oggetto della domanda è individuabile nella richiesta di accertamento della violazione, rispetto alla quale l’onere della parte istante è limitato alla semplice allegazione dei dati relativi alla sua posizione nel processo (data iniziale di questo, data della sua definizione, eventuale articolazione nei diversi gradi) e non anche alla produzione degli atti posti in essere nel processo presupposto; Cass. 19.9.2016, n. 18337).

Su tale scorta risultano del tutto ingiustificate le affermazioni della corte di merito a tenor delle quali “la ricorrente non ha allegato, nè provato, di aver formulato istanza di prelievo” (così decreto impugnato, pag. 2), “la ricorrente non può sottrarsi all’onere della prova con la richiesta di acquisizione degli atti del giudizio presupposto” (così decreto impugnato, pag. 2).

Ovviamente non riveste valenza alcuna la circostanza che la sentenza n. 252/2011 del t.a.r. Sicilia – Palermo non facesse menzione dell’istanza di prelievo.

In accoglimento del ricorso il decreto dei 5.6/1.7.2014 della corte d’appello di Caltanissetta va cassato con rinvio alla medesima corte in diversa composizione.

All’enunciazione – in ossequio alla previsione dell’art. 384 c.p.c., comma 1 – del principio di diritto – al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio – può farsi luogo per relationem, negli stessi termini espressi dalle massime desunte dagli insegnamenti di questa Corte n. 16367/2011, n. 16836/2010 e n. 18337/2016 dapprima citati.

In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto dei 5.6/1.7.2014 della corte d’appello di Caltanissetta; rinvia alla corte d’appello di Caltanissetta in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2 sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 25 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017

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