Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25611 del 14/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 25611 Anno 2013
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: MANNA ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 29764-2007 proposto da:
BIANCULLI ANTONELLA BNCNNL53R51F952X, elettivamente
domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II N.
18, presso il dott. GREZ GIAN MARCO, rappresentata e
difesa dagli avvocati IARIA DOMENICO, MONTINI MAURO,
giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
2704

contro

AZIENDA SANITARIA USL N.6 DI LIVORNO, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 76, presso

Data pubblicazione: 14/11/2013

studio

dell’avvocato

INFASCELLI

FRANCESCA,

rappresentata e difesa dall’avvocato CERRI DAVID,
giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 1548/2006 della CORTE

954/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/09/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
MANNA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIULIO ROMANO che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 09/01/2007 R.G.N.

R.G. n. 29764/07
Ud. 25.9.13
Bianculli c. Azienda USL n. 6 di Livorno

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 9.1.07 la Corte d’appello di Firenze rigettava il
gravame interposto dalla dott.ssa Antonella Bianculli contro la pronuncia del
Tribunale di Livorno che ne aveva respinto la domanda di risarcimento dei danni
patiti per demansionamento e/o mobbing ad opera dell’Azienda USL n. 6 di
Livorno, di cui l’attrice era dipendente.

affidandosi a quattordici motivi.
L’Azienda USL n. 6 di Livorno resiste con controricorso.
Nelle more, la ricorrente ha depositato atto — notificato il 29.7.13 – di rinuncia al
ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
L’intervenuta rinuncia al ricorso da parte della dott.ssa Bianculli è stata notificata
ex art. 390 ult. co . c.p.c. alla controricorrente, ma non risulta che il difensore di
quest’ultima vi abbia apposto il visto.
Ne consegue che tale rinuncia non è idonea a determinare l’estinzione del
processo; tuttavia, essendo indicativa del venir meno dell’interesse al ricorso, ne
determina comunque l’inammissibilità (cfr. Cass. S.U. 18.2.10 n. 3876).
La natura della controversia e le ragioni della rinuncia (nelle more la ricorrente si
è dimessa) consigliano di compensare per intero fra le parti le spese del giudizio di
legittimità.

P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso. Compensa per intero fra le parti le spese del
giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, in data 25.9.13.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre la dott.ssa Antonella Bianculli

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