Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25611 del 12/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 12/11/2020, (ud. 18/04/2019, dep. 12/11/2020), n.25611

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 560/2013 proposto da:

M.R. (C.F.: (OMISSIS)), assistita e difesa dall’Avv.

Sergio Lio, con domicilio eletto presso l’Avv. Sergio Lio, con

studio in Roma in viale Mazzini n. 6;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

domicilia;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE DOGANE – sede di Palermo, in persona del Direttore pro

tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia n. 80/30/2012, pronunciata il 24 aprile 2012 e depositata il

15 maggio 2012;

udita la relazione svolta nella udienza del 18 aprile 2019 dal

Consigliere Antezza Fabio;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale

Mastroberardino Paola, che ha concluso per l’inammissibilità dei

motivi di ricorso;

udito, per il ricorrente, l’Avv. Sergio Lio, che ha insistito nel

ricorso; udito, per il controricorrente, l’Avv. Gianmario Rocchitta

(dell’Avvocatura Generale dello Stato) che ha insistito nel

controricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La contribuente ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza (indicata in epigrafe) di rigetto dell’appello dalla stessa proposto avverso la sentenza n. 323/05/2009 emessa dalla CTP di Palermo.

Il Giudice di primo grado, a sua volta, aveva rigettato l’impugnazione proposta avverso avviso di pagamento per il recupero di accise su oli minerali (n. 9322/2008).

2. Per quanto emerge dalla sentenza impugnata e dagli atti di parte, all’esito di operazioni di verifica presso l’impianto di distribuzione carburanti “Esso”, la cui gestione fu concessa dalla società petrolifera titolare della concessione a M.R., fu redatto (il 28 marzo 2001) PVC di violazioni in materia di accise, anche costituenti reato, per aver sottratto all’accertamento ed al pagamento prodotti petroliferi per gli anni 2000 e 2001.

Al detto accertamento seguì comunicazione di notizia di reato (del 18 dicembre 2001), nei confronti tanto del titolare della gestione, M.R., quanto del marito V.C. (ritenuto di fatto gerente), con riferimento alla fattispecie di cui al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 40, comma 1, lett. b (testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrativa, di seguito anche: “TUA”). Il relativo procedimento penale, a carico di V., si concluse con applicazione di pena su richiesta della parti, in forza di sentenza n. 179/2003, del 20 marzo 2003 divenuta irrevocabile il 13 maggio 2003.

Dopo l’irrevocabilità della sentenza di cui innanzi, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (“A.D.”), TUA ex art. 14, emise il 23 aprile 2008 avviso di pagamento (n. 9322) nei confronti dei detti coniugi, notificato il successivo 30 aprile 2008, impugnato (disgiuntamente) da entrambi ma con esito negativo.

3. La CTP, difatti, all’esito di separati procedimenti, rigettò le impugnazioni, quella proposta da V. con sentenza n. 322/05/2009 non impugnata.

4. La sentenza di primo grado, impugnata da M., fu confermata dalla CTR, con la sentenza oggetto di attuale ricorso per cassazione.

Per quanto ancora rileva ai presenti fini, la Commissione regionale, in forza del TUA, art. 15, ritenne non decorso il termine quinquennale di prescrizione del credito d’imposta di cui all’impugnato avviso di pagamento in ragione della relativa interruzione? conseguente all’esercizio dell’azione penale culminata in giudizio penale, nei confronti di V., conclusosi con sentenza passata in giudicato il 13 maggio 2003.

5. Contro la sentenza d’appello la contribuente M.R. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi e sostenuto da memoria mentre si costituisce con controricorso la A.D.

In sede di discussione le parti concludono come riportato in epigrafe.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni e nei termini che seguono.

2. I due motivi di ricorso sono trattati unitariamente, in ragione della connessione delle questioni inerenti i relativi oggetti.

2.1 Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deduce la violazione e/o falsa applicazione del TUA, art. 15.

In sostanza, si critica la sentenza impugnata per aver ritenuto operante la disciplina relativa all’interruzione del termine di prescrizione del credito d’imposta, di cui al citato art. 15, anche nei confronti della contribuente, ancorchè non imputata nel processo penale (peraltro non caratterizzato da costituzione di parte civile dell’Amministrazione finanziaria) conclusosi con sentenza di applicazione di pena nei confronti di altro soggetto (il di lei marito, V.).

Secondo la tesi della ricorrente (contrastata dalla controricorrente), in particolare, all’interpretazione di cui innanzi, sottostante alla decisione impugnata, sarebbero di ostacolo la disciplina civilistica relativa alle obbligazioni solidali, nella specie gli artt. 1306 e 1310 c.c., nonchè quella relativa al giudicato, art. 2909 c.c. (che prospetta anche statuizioni di questa Corte che, a suo dire, confermerebbero l’assunto).

Sempre a detta della contribuente, infine, l’effetto interruttivo nella specie si sarebbe potuto verificare, ex art. 2943 c.c., solo nel caso in cui l’A.D. si fosse costituita parte civile nel processo penale (ancora una volta adduce a suffragio statuizioni di legittimità).

Con il secondo motivo di ricorso, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si deducono “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in merito ad un fatto controverso e decisivo per la decisione”.

In sostanza, ci si duole, sotto il profilo motivazionale, della statuizione di secondo grado sempre in merito alla ritenuta non prescrizione del credito d’imposta vantato dall’A.D. nei confronti della contribuente, in ragione della ritenuta interruzione del relativo termine.

2.2. I motivi sono infondati.

La questione giuridica sottoposta con il primo motivo (e con il secondo in termini di difetto motivazionale) inerisce l’interpretazione del TUA, art. 15, nella parte in cui statuisce che “la prescrizione del credito d’imposta è interrotta quando viene esercitata l’azione penale; in questo caso il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale”. Il riferimento è all’art. 15 nella sua formulazione, applicabile ratione temporis, antecedente alle sostituzioni dello stesso attuate dal D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48, art. 1, comma 1, lett. r, e dal D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 4, ter, comma 1, lett. c, – conv., con modif., dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225 (sostituzioni che, comunque, non hanno inciso in merito alla detta formulazione per quanto concerne l’interruzione del termine di prescrizione).

In particolare, il dubbio interpretativo è in ordine al se l’effetto interruttivo di cui innanzi si esplichi solo con riferimento alla posizione dell’imputato (fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il relativo giudizio penale) ovvero anche relativamente ad altro soggetto coobbligato con riferimento al credito d’imposta e se ciò prescinda dalla costituzione di parte civile nel processo penale da parte dell’Amministrazione finanziaria.

2.3. Ai quesiti di cui innanzi deve darsi risposta positiva.

Realizzatosi l’evento interruttivo di cui al TUA, art. 15, la decorrenza del termine di prescrizione del credito d’imposta, difatti, è ricollegata, dallo stesso citato articolo, alla circostanza, oggettiva, del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale, a prescindere dal relativo esito, indipendentemente quindi dal soggetto al quale sia stato imputato il reato e dalla partecipazione al giudizio penale di tutti i debitori o coobbligati, prescindendo altresì dalla costituzione di parte civile dell’Amministrazione finanziaria nel processo penale.

La ragione risiede nel fatto che di fronte a fatti costituenti reato, il presupposto di imposta non viene da subito percepito dall’Amministrazione, in quanto il comportamento del contribuente è diretto appunto ad occultarlo, sicchè essa non è in grado di attivarsi immediatamente, nei confronti di obbligati e coobbligati, per la liquidazione e la riscossione. Solo l’esito del giudizio penale consente di sciogliere la commistione tra profilo penale e profilo fiscale della vicenda ed è per questo motivo che la prescrizione del credito d’imposta è interrotta fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il relativo procedimento penale, indipendentemente dal suo contenuto (anche soggettivo) e dalla fase in cui è stata pronunziata.

Dalla ratio di cui innanzi consegue altresì che l’effetto interruttivo non è condizionato alla costituzione di parte civile dell’Amministrazione finanziaria nel processo penale, entrando in rilievo non la pronunzia dispositiva (di assoluzione o condanna) per gli effetti estensivi nel giudizio civile dell’accertamento in essa contenuto (artt. 651,651 bis, 652 e 654 c.p.p.) bensì il momento conclusivo del procedimento in sè, al quale si correla il decorso della prescrizione (si vedano, ancorchè con riferimento alla differente disciplina della prescrizione in materia doganale, di cui al TULD, art. 84:Cass. sez. 5, 23/04/2010, n. 9773, Rv. 612649, circa ratio della previsione ed operatività anche nel caso di mancata partecipazione al processo di tutti i debitori delle imposte; Cass. sez. 5, 22/09/2006, n. 20513, Rv. 594468-01, circa ratio ed irrilevanza della mancata costituzione di parte civile, nonchè la successiva conforme Cass. sez. 5, 20/03/2009, n. 6820, Rv. 607148-01).

Quanto innanzi circa la ragione giustificatrice della disposizione in esame ed in merito all’operatività (oggettiva) della stessa evidenzia altresì l’inconferenza delle argomentazioni della ricorrente fondate sulla disciplina civilistica relativa alle obbligazioni solidali, nella specie artt. 1306 e 1310 c.c., nonchè sugli effetti del giudicato (civile), art. 2909 c.c., e sul disposto di cui all’art. 2943 c.c. in materia di interruzione della prescrizione (ivi compresi i relativi riferimenti giurisprudenziali, in quanto inerenti fattispecie del tutto differenti).

2.4. Infondato è altresì il secondo motivo di ricorso, prospettante un difetto motivazionale proprio in merito alla ritenuta non prescrizione del credito d’imposta. Esso è difatti insussistente avendo la CTR non solo correttamente ma anche congruamente motivato circa l’operatività, nella specie, del TUA, art. 15, anche con riferimento specifico al passaggio in giudicato della sentenza emessa nei confronti del soggetto ritenuto gerente di fatto del distributore di carburante.

3. Ne consegue il rigetto del ricorso in applicazione dei seguenti principi di diritto, enunciati ex art. 384 c.p.c., comma 1.

“In tema di recupero dell’accisa e prescrizione del relativo diritto all’imposta, realizzatosi l’evento interruttivo di cui al TUA, art. 15, ratione temporis applicabile, la decorrenza del termine di prescrizione è ricollegata, dallo stesso citato articolo ed in forza della ratio ad esso sottesa, alla circostanza, oggettiva, del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale, a prescindere dal relativo esito, indipendentemente quindi dal soggetto al quale sia stato imputato il reato e dalla partecipazione al giudizio penale di tutti i debitori e coobbligati”.

“In tema di recupero dell’accisa e prescrizione del relativo diritto all’imposta, realizzatosi l’evento interruttivo di cui al TUA, art. 15, ratione temporis applicabile, la decorrenza del termine di prescrizione è ricollegata alla circostanza, oggettiva, del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale, a prescindere dalla costituzione di parte civile dell’Amministrazione finanziaria nel processo penale, atteso che rileva non la pronunzia dispositiva (di assoluzione o condanna) per gli effetti estensivi nel giudizio civile dell’accertamento in essa contenuto (ex artt. 651,651 bis, 652 e 654 c.p.p.) bensì il momento conclusivo del procedimento in sè, al quale si correla il decorso della prescrizione”.

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali relativ4 al presente giudizio di legittimità, in favore della sola controparte costituita (l’A.D. controricorrente), che si liquidano, in applicazione dei parametri ratione temporis applicabili, in Euro 6.000,00, oltre le spese prenotate a debito.

PQM

rigetta il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che si liquidano in Euro 6.000,00, oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 18 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020

 

 

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