Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25611 del 10/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 10/10/2019, (ud. 09/07/2019, dep. 10/10/2019), n.25611

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17604-2018 proposto da:

S.I., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ROSARIA TASSINARI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI

BOLOGNA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2897/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 06/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DOLMETTA

ALDO ANGELO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – La Commissione territoriale di Bologna, sezione di Forlì Cesena, ha negato il riconoscimento della protezione internazionale a S.I., cittadino senegalese (regione di Casamance). Con ordinanza depositata l’8 luglio 2016, il Tribunale di Bologna, esclusa la protezione internazionale, ha invece riconosciuto il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il Ministero ha proposto appello avverso tale provvedimento. Nella resistenza di S.I., la Corte di Appello di Bologna ha accolto l’impugnazione del Ministero, con sentenza depositata il 6 dicembre 2017.

Avverso questo provvedimento S.I. ricorre per cassazione, articolando tre motivi.

Il Ministero non ha svolto difese nel presente grado del giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. – Il ricorrente censura il provvedimento della Corte bolognese: (i) col primo motivo per “violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, per non avere la Corte di Appello applicato nella specie il principio dell’onere della prova attenuato così come affermato dalle S.U. con la sentenza n. 27310/2008 e per non avere valutato la credibilità del richiedente alla luce dei parametri stabiliti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”; (ii) col secondo motivo, “violazione D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per non avere la Corte di Bologna riconosciuto la sussistenza di una minaccia grave alla vita del cittadino straniero derivante da una situazione di violenza indiscriminata”; (iii) col terzo motivo, per “violazione del D.Lgs. n. 286 del 1988, art. 5, comma 6, per non avere la Corte di Appello di Bologna esaminato compiutamente la ricorrenza dei requisiti per la protezione umanitaria, omettendo di verificare la sussistenza dell’obbligo costituzionale e internazionale a fornire protezione in capo a persone che fuggono da paesi in cui vi siano sconvolgimenti tali da impedire una vita senza pericoli per la propria vita e incolumità”.

3. – I tre motivi di ricorso si manifestano suscettibili di un esame unitario.

Ad avviso del ricorrente, dunque, la Corte bolognese ha negato la protezione umanitaria al ricorrente perchè ha mostrato di ritenere non credibile il racconto reso dal medesimo (primo motivo); perchè ha ritenuto che nella regione di provenienza de ricorrente non sia in atto una situazione di violenza indiscriminata (secondo motivo); perchè non ha ravvisato la sussistenza di ragioni di “tutela temporanea” dello straniero (terzo motivo).

4. – Ora, il primo motivo di ricorso non trova proprio riscontro nel tessuto motivazionale del provvedimento impugnato, che si limita a ricordare, in materia, come la Commissione territoriale ebbe a ritenere le “dichiarazioni del richiedente coerenti e plausibili”.

Del pari estranea alla ratio decidendi del provvedimento impugnato si manifesta il rilievo del ricorrente circa la situazione politica e sociale della regione di Casamance, che la Corte territoriale prende in considerazione solo ad abundantiam, con diretto riferimento ai diversi temi (non rilevanti nella fattispecie concreta) dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria.

5. – Quanto al terzo motivo di ricorso, si può convenire con l’osservazione del ricorrente, secondo cui non sempre e necessariamente le ragioni di vulnerabilità – che integrano gli estremi dei seri motivi di carattere umanitaria – hanno natura temporanea, secondo quanto ha invece ritenuto la Corte bolognese.

Resta tuttavia la circostanza di fondo – e che comunque sta a sorreggere la soluzione adottata dal decreto impugnato (anche in via di correzione della motivazione ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c.) – per cui nella specie il ricorrente non ha addottto nel giudizio di merito nessun profilo di vulnerabilità specifica alla propria persona, temporaneo o transitorio o definitivo che sia.

6. – Il ricorso va dunque rigettato.

Non ha luogo provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, stante la mancata costituzione del Ministero.

Il ricorrente risulta ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, sì che non è dovuto il c.d. raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-1 Sezione civile, il 9 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2019

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