Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25610 del 30/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 30/11/2011, (ud. 11/11/2011, dep. 30/11/2011), n.25610

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA DELLE CINQUE GIORNATE 2, presso lo studio dell’avvocato

AGOSTINELLI ANTONGIULIO, rappresentato e difeso dall’avvocato

GAMBARDELLA GIUSEPPE, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

REGIONE CAMPANIA (OMISSIS) in persona del Presidente pro tempore

della Giunta Regionale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POLI

29, presso l’Ufficio di Rappresentanza Regionale della Campania,

rappresentata e difesa dagli avvocati PARENTE PAOLA e LUONGO MARIA

FILOMENA (dell’Avvocatura Regionale), giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1211/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

20.2.08, depositata il 19/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO

PATRONE.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa è stata chiamata alla odierna adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380-bis c.p.c.:

“Con ricorso notificato il 19 giugno 2009, M.S. chiede, con tre motivi – concernenti i vizi di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione, rispettivamente, all’art. 112 c.p.c., all’art. 1175 c.c. e segg. e all’art. 2087 c.c. e all’art. 1175 c.c. e segg.

dell’art. 2087 c.c. nonchè degli artt. 2103 e 2697 c.c. -, la cassazione della sentenza pubblicata il 19 giugno 2008, con la quale la Corte d’appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado, di rigetto delle sue domande svolte nei confronti della datrice di lavoro Regione Campania, dirette ad ottenere il risarcimento dei danni biologico, morale e alla dignità professionale, col denunciare la dequalificazione subita nonchè vari provvedimenti disciplinari immotivati e viziati sotto il profilo disciplinare e infine trasferimenti di cantiere non giustificati.

Resiste alle domande la Regione Campania con rituale controricorso.

Il procedimento, in quanto promosso con ricorso avverso una sentenza depositata successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 e antecedentemente alla data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69 è regolato dall’art. 360 c.p.c. e segg. con le modifiche e integrazioni apportate dal D.Lgs. citato.

Il ricorso è inammissibile e va pertanto trattato in camera di consiglio per essere dichiarato tale.

In esso, contenente (in tutti i motivi) l’enunciazione di censure relative alla violazione di norme di diritto, difetta anzitutto la formulazione del quesito di diritto, necessario ai fini dell’ammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c. (applicabile ratione temporis al caso in esame a norma del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 e art. 27, comma 2 prima della sua abrogazione, operata a decorrere dal 4 luglio 2009 dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), il quale, per quanto qui interessa, recita:

“Nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto”.

In proposito si ricorda che è stato ripetutamele affermato da questa Corte che “il legislatore, nel porre a carico del ricorrente l’onere della sintetica ed esplicita enunciazione del nodo essenziale della questione giuridica di cui egli auspica una certa soluzione, rende palese come a questo particolare strumento impugnatorio sia sottesa una funzione affatto peculiare: non solo quella di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata (in un senso, ovviamente, che il ricorrente prospetta a sè più favorevole), ma anche quella di enucleare – con valenza più ampia e perciò nomofdattica – il corretto principio di diritto al quale ci si deve attenere in simili casi. L’interesse personale e specifico del ricorrente deve, insomma, coniugarsi qui con l’interesse generale all’esatta osservanza e all’uniforme interpretazione della legge” (cfr., per tutte, Cass. sez. 1A, 22 giugno 2007 n. 14682 o Cass. 10 settembre 2009 n. 19444).

Una tale formulazione del quesito di diritto è stata ritenuta necessaria da questa Corte (Cass., sez. 2A, sent. 20 giugno 2008) anche nel caso di ricorso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

Inoltre secondo l’univoca interpretazione di questa Corte dell’art. 366-bis c.p.c. (secondo cui “nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione”), anche l’illustrazione del motivo relativo al preteso vizio di motivazione deve concludersi con una chiara, sintetica, evidente ed autonoma indicazione del fatto controverso in relazione al quale viene dedotto l’uno o l’altro dei vizi possibili (cfr., per tutte, Cass. S.U. n. 16528/08 e, più recentemente, Cass. 27680/09 e 4556/09).

Tutti e tre i motivi del ricorso di M.S. investono in alcuni casi in realtà esclusivamente e comunque anche la motivazione della sentenza, senza contenere l’illustrazione conclusiva richiesta, a pena di inammissibilità, dal codice di rito.

Del resto, nel caso in esame, oltre a non essere chiaramente circoscritte le censure relative alla motivazione rispetto a quelle di violazione di norme di diritto, difetta nel ricorso la precisa indicazione del tipo di vizio di motivazione denunciato.

E’ seguita la rituale notifica della suddetta relazione, unitamente all’avviso della data della presente udienza in camera di consiglio.

Il Collegio condivide il contenuto della relazione; il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con le normali conseguenze in ordine al regolamento delle spese, effettuato, con la relativa liquidazione, in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla Regione le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 2.000,00, oltre accessori, per onorari.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011

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