Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25610 del 27/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 27/10/2017, (ud. 25/05/2017, dep.27/10/2017),  n. 25610

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4435-2015 proposto da:

M.F., E.C.C., elettivamente domiciliati

in ROMA, P.ZZA DON G. MINZONI, 9, presso lo studio dell’avvocato

SAMANTHA LUPONIO, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ANDREA ABBAMONTE;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

19/12/2014, Cron. n. 15738/14, Rep.n. 11267/14, R.G.V.G. n.

51268/14;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/05/2017 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Ritenuto che, con ricorso alla Corte d’appello di Roma, M.F. e E.C.C. hanno proposto domanda di indennizzo ex L. n. 89 del 2001, nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze, per la durata irragionevole del giudizio amministrativo introdotto dinanzi al TAR Campania-Napoli nel 1998 e definito con sentenza depositata il 5 giugno 2013;

che i ricorrenti avevano depositato istanza di prelievo in data 13 novembre 2012;

che la Corte d’appello, con decreto depositato in data 19 dicembre 2014, pronunciato in sede di opposizione L. n. 89 del 2001, ex art. 5-ter ha ritenuto la domanda improponibile per il periodo antecedente alla data di presentazione dell’istanza di prelievo, e non fondata per il periodo successivo, per carenza di eccedenza;

che per la cassazione del decreto M.F. e E.C.C. hanno proposto ricorso sulla base di un motivo, contestualmente formulando eccezione di illegittimità costituzionale del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, per contrasto con l’art. 117 Cost. in relazione agli artt. 6, par. 1, e 13 Cedu;

che l’intimato Ministero non ha svolto difese in questa sede, limitandosi a depositare atto al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza.

Considerato che con l’unico motivo i ricorrenti denunciano violazione del D.L. n. 112 del 2008, art. 54 come innovato dal D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 3, comma 23, allegato 4 e del D.L. n. 112 del 2008, art. 54 come innovato dal D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 3, comma 23, allegato 4 e contestano la ritenuta improcedibilità della domanda per il periodo antecedente alla presentazione dell’istanza di prelievo;

che la doglianza è fondata;

che l’istanza di prelievo risulta presentata in data 13 novembre 2012, antecedente alla instaurazione del giudizio di equa riparazione, proposto con ricorso del 31 marzo 2014, con la conseguenza che deve ritenersi soddisfatta la condizione di procedibilità prevista dal D.L. n. 112 del 2008, art. 54 come modificato dal D.Lgs. n. 104, art. 3, comma 23, allegato 4 applicabile ai giudizi amministrativi pendenti alla data del 16 settembre 2010 (ex plurimis, e da ultimo, Cass. 05/08/2016, n. 16404);

che pertanto il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio, per un nuovo esame della domanda di indennizzo alla luce del principio richiamato;

che il giudice del rinvio, designato in dispositivo, provvederà a regolare le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Roma, in diversa sezione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 25 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017

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