Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25610 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. III, 14/12/2016, (ud. 14/10/2016, dep.14/12/2016),  n. 25610

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2049/2014 proposto da:

NUOVA SOLMINE SPA, (OMISSIS), già SO.RI.S. SPA, in persona

dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante Ing.

L.O., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI CAPUANA 10,

presso lo studio dell’avvocato SILVIA FRIGGI, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANTONIO VOCE giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FORNACE CALANDRA SRL, in persona del Presidente del C.d.A. sig.

B.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BROFFERIO 3,

presso lo studio dell’avvocato MARIA ELENA RIBALDONE, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUCA GASTINI, ROBERTO

LIGATO giusta procura a margine del controricorso;

MARCON SRL, in persona del legale rappresentante sig. M.P.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE DI BARTOLO 22,

presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO DI GIULIO, che la

rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

SEAM SRL, SYSTEMA AMBIENTE SRL;

– intimate –

nonchè da:

SEAM SRL, (OMISSIS), in persona dell’Amministratore Unico e legale

rappresentante sig. A.F., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA MERULANA 234, presso lo studio dell’avvocato CRISTINA

DELLA VALLE, rappresentata e difesa dall’avvocato FLAVIO MASI giusta

procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

FORNACE CALANDRA SRL, in persona del Presidente del C.d.A. sig.

B.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BROFFERIO 3,

presso lo studio dell’avvocato MARIA ELENA RIBALDONE, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUCA GASTINI, ROBERTO

LIGATO giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

SYSTEMA AMBIENTE SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2399/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 16/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/10/2016 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito l’Avvocato SILVIA FRIGGI per delega non scritta; udito

l’Avvocato GIANCARLO DI GIULIO;

udito l’Avvocato MARIA ELENA RIBALDONE;

udito l’Avvocato MONICA MARIANI per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento p.q.r. del ricorso

principale (1 motivo) assorbiti i restanti, rigetto del ricorso

incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

In riforma della decisione di prime cure, la Corte d’appello di Torino, accogliendo l’appello proposto da Fornace Calandra s.r.l., con sentenza 16.12.2013 n. 2198, condannava SEAM s.r.l. a risarcire il danno patrimoniale derivato dall’inadempimento del contratto atipico di smaltimento rifiuti prodotti da terzi, avendo la SEAM s.r.l. agendo quale società intermediaria dei produttori di rifiuti SORIS s.p.a. e Valdepur Service s.r.l. – conferito a Fornace Calandra s.r.l., senza la certificazione di conformità prevista dal D.M. Ambiente 5 febbraio 1998, materiale classificato – nei formulari di identificazione e nelle analisi accompagnatorie – “non pericoloso” e che, invece, era risultato successivamente non conforme ai requisiti indicati dal decreto ministeriale, in seguito alle verifiche eseguite dall’ARPA nel giugno 2001 ed alle indagini svolte dal consulente, nominato nel corso del procedimento per accertamento tecnico preventivo, nell’anno 2006.

La Corte territoriale, valorizzando le prove orali assunte in grado di appello, riteneva che SEAM s.r.l. non avesse fornito prova dell’esatto adempimento, e che dovesse ritenersi errata la statuizione del primo giudice che aveva escluso il nesso causale tra inadempimento e danno per non avere Fornace Calandra eseguiti i controlli sui rifiuti conferiti, atteso che i danni conseguenti all’inadempimento si erano interamente prodotti al momento della consegna, effettuata da SEAM s.r.l., dei rifiuti “pericolosi” (cronologicamente riferibili al solo produttore SORIS s.p.a.), e che Fornace Calandra s.r.l. non era tenuta ad eseguire i controlli, in quanto previsti dal D.M. del 1998 soltanto ad intervalli periodici. La Corte territoriale accoglieva, in conseguenza, la domanda condizionata di manleva proposta da SEAM s.r.l. nei confronti del produttore dei rifiuti pericolosi, chiamato in causa, dichiarando Nuova Solmine s.p.a. (già SORIS s.p.a.) tenuta a rivalere SEAM s.r.l. per tutto quanto dalla stessa dovuto a Fornace Calandra s.r.l. a titolo di risarcimento danni, mentre rigettava la analoga domanda proposta nei confronti delle altre ditte produttrici, chiamate in causa, atteso che per i rifiuti prodotti da Marcon s.r.l. (già M. di M.B. & C. s.n.c.) risultavano regolari le attestazioni di non pericolosità ai sensi del D.M. 5 febbraio 1998, mentre relativamente ai rifiuti prodotti da Systema Ambiente s.r.l. (già Valdepur Service s.r.l.) difettava il nesso causale tra inadempimento di SEAM s.r.l. e i danni lamentati da Fornace Calandra, in quanto l’ultima fornitura di tale produttore risaliva al luglio 1999.

La sentenza di appello, non notificata, è stata impugnata per cassazione da Nuova Solmine s.p.a. con tre motivi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c..

Resiste SEAM s.r.l. con controricorso e ricorso incidentale autonomo affidato a tre motivi.

Hanno resistito, con distinti controricorsi concernenti il rapporto di rivalsa tra SEAM s.r.l. e Nuova Solmine s.p.a., Marcon s.r.l. e Fornace Calandra s.r.l., quest’ultima depositando anche controricorso al ricorso incidentale autonomo e memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c..

Non ha svolto difese Systema Ambiente s.r.l..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Entrambi i ricorsi principale ed incidentale debbono essere rigettati, per le ragioni di seguito esposte.

A) Ricorso principale proposto da Nuova Solmine s.p.a. (già SORIS s.p.a.)

Primo motivo: “violazione o falsa applicazione dell’art. 106 c.p.c., degli artt. da 1362 a 1371 c.c., degli artt. 1665 e 1667 c.c., ovvero, in ipotesi, artt. 1495 e 1497, e 2967 c.c.. Omessa insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Errores in “judicando” ed in “procedendo” ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4″.

La ricorrente lamenta che la Corte d’appello, nell’esaminare la domanda di rivalsa proposta da SEAM s.r.l. nei confronti di SORIS s.p.a., ha omesso del tutto di prendere in considerazione il rapporto di appalto intercorrente tra il produttore di rifiuti e l’intermediario, atteso che, se avesse applicato correttamente i criteri ermeneutici negoziali, avrebbe dovuto rigettare la domanda di manleva “per la decadenza della garanzia e l’intervenuta prescrizione dell’azione” (ai sensi delle norme di diritto indicate in rubrica).

Il motivo è inammissibile.

Premesso che la censura relativa alla violazione indifferenziata di tutti indifferentemente i criteri ermeneutici previsti dagli artt. 1362 e 1371 c.c., non risponde al requisito di specificità del motivo ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, non essendo individuata la statuizione della sentenza ritenuta errata e non essendo neppure precisata la violazione della norma di diritto contestata; premesso altresì che la censura relativa a vizio motivazionale è inammissibile, in quanto non risponde al vizio di legittimità denunciabile avanti al Corte cassazione come contemplato dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella nuova formulazione – applicabile alle sentenze di appello pubblicate successivamente all’11.9.2012 – introdotta dal D.L. n. 83 del 2012 , art. 54, comma 3, conv. in L. n. 134 del 2012, che ha escluso il sindacato sulla inadeguatezza del percorso logico posto a fondamento della decisione, condotto alla stregua di elementi extratestuali, limitandolo alla verifica del requisito essenziale di validità ex art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, inteso come “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, secondo la interpretazione fornita da questa Corte (cfr. Corte Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 13928 del 06/07/2015) ed ha inoltre limitato la omissione del Giudice di merito – rilevante ai fini del vizio di legittimità – alla pretermissione di un “fatto storico”, principale o secondario, ritualmente verificato in giudizio e di carattere “decisivo” in quanto idoneo ad immutare l’esito della decisione (fatto storico che non è stato indicato dalla ricorrente principale), osserva il Collegio che la censura rivolta a denunciare la “omessa pronuncia” della Corte d’appello sulla eccezione di decadenza e prescrizione dell’azione di garanzia per vizi, è anch’essa inammissibile in quanto:

a) la “eccezione di decadenza” ex art. 1667 c.c., comma 2 (ovvero ex art. 1495 c.c., comma 1 e art. 1497 c.c.) e la “eccezione di prescrizione” del diritto ex art. 1667 c.c., comma 3 (ed ex artt. 1495co3 e 1497 c.c.) non sono interscambiabili (cfr. Corte Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4199 del 06/05/1987), con la conseguenza che la incertezza della identificazione della eccezione in senso stretto, che la ricorrente ha inteso – in ipotesi – far valere con la memoria ex art. 183 c.p.c., comma 5, si riflette nella genericità del motivo di ricorso, non essendo individuato lo stesso oggetto sul quale il Giudice di merito ha omesso di pronunciare (ed è appena il caso di evidenziare come la riscontrata carenza di specificità del motivo, precludendone in limine l’accesso al sindacato di legittimità, rende irrilevante la questione – che presuppone la ammissibilità della censura – se, in base alla identità del fatto costitutivo, consistente nel decorso del tempo con effetti estintivi del rapporto, la eccezione di prescrizione, male formulata, possa essere recuperata come eccezione di decadenza in seguito a “diversa qualificazione giuridica” della fattispecie: Corte Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2943 del 10/02/2010; id. Sez. 5, Sentenza n. 1566 del 27/01/2014);

b) se è pacifico che la eccezione di prescrizione (o di decadenza) non necessita di formule sacramentali o di puntuali riferimenti a precisi dati normativi, essendo sufficiente che dall’atto risulti la volontà della parte stessa di avvalersene (cfr. Corte Cass. Sez. L, Sentenza n. 2593 del 12/04/1983), tuttavia qualora la parte impugni per cassazione la sentenza di appello deducendo l’omesso esame di detta eccezione, è tenuta a specificare – onde consentire al giudice di legittimità di valutare la decisività della sollevata questione – le condizioni ed i presupposti necessari per accertare se il termine sia o meno decorso, diversamente incorrendo il motivo di impugnazione nel difetto di autosufficienza (cfr. Corte Cass. Sez. L, Sentenza n. 2618 del 20/03/1999; id. Sez. L, Sentenza n. 21645 del 14/10/2014; id. Sez. 1, Sentenza n. 20405 del 20/09/2006): nel caso di specie, dalla lettura degli atti difensivi parzialmente trascritti (cfr. ricorso pag. 34-35 in nota), difetta proprio la indicazione dei due elementi strutturali necessari a ravvisare la proposizione della eccezione in senso proprio, atteso che, da un lato, alcun riferimento cronologico è indicato negli atti difensivi (riportati in stralcio), dall’altro manca del tutto una espressa manifestazione di volontà della parte di avvalersi dell’effetto estintivo. Risulta palese la difficoltà di identificare una siffatta eccezione nella memoria ex art. 183 c.p.c., commi 5 e 6, depositata in primo grado (cfr. memoria trascritta a pag. 34, nota 1, del ricorso del seguente tenore: “Seam mai ha comunicato alla scrivente di anomalie riscontrate e/o lamentate dai detti impianti per non conformità dei fanghi alle analisi……….Pertanto la contestazione odierna, oltre che infondata appare anche tardiva…”), essendo stata invocata, per la prima volta, dalla società terza chiamata, la “decadenza dall’azione”, soltanto con la comparsa conclusionale in grado di appello (peraltro neppure è chiaramente specificato dalla ricorrente se con la prima o seconda comparsa conclusionale: ricorso, pag. 35, in nota): la proposizione estratta dalla memoria ex art. 183 c.p.c., commi 5 e 6, sopra riportata, non assume, dunque, inequivoca valenza definitoria della eccezione in senso proprio, apparendo rivolta piuttosto a ribadire la tesi del regolare adempimento della prestazione indipendentemente dalla qualità dei rifiuti- mediante la consegna a SEAM s.r.l. del certificato DCI 27.7.1984, non essendo stato mosso al riguardo alcun rilievo durante il rapporto ed avendo accettato SEAM s.r.l. e Fornace Calandra s.r.l. senza riserve il prodotto conferito. In tal senso è stata interpretata la difesa svolta da Nuova Solmine s.p.a. dalla Corte di appello, laddove (cfr. sentenza in motivazione, pag. 17) ha affermato la irrilevanza dell’indicato comportamento non contestativo della documentazione da parte della società destinataria e della società conferente, non venendo in ogni caso meno l’inadempimento di SORIS s.p.a. alla obbligazione di fornire a SEAM s.r.l. “rifiuti non pericolosi” (classificazione CER 19.08.04): alcuna critica risulta formulata dalla ricorrente, con il motivo in esame, in ordine alla indicata interpretazione degli atti processuali fornita dal Giudice di appello, palesandosi, quindi, la censura inammissibile anche sotto tale profilo.

Secondo motivo: “violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e dell’art. 1218 c.c., art. 665 c.c., comma 4, art. 1667 c.c., comma 1, prima parte, artt. 2697, 2702 c.c.; omessa insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; errores in judicando e procedendo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”.

La ricorrente sostiene che il Giudice di appello ha fatto errata applicazione della regola sul riparto probatorio nell’accertare l’inadempimento di SORIS s.p.a. nei confronti di SEAM s.r.l., in quanto non avrebbe tenuto conto che la società intermediaria, non soltanto non aveva mosso contestazioni al prodotto ritirato, ma aveva comunicato che il materiale conferito era stato regolarmente riutilizzato da Fornace Calandra s.r.l..

Aggiunge che SEAM s.r.l. aveva soltanto preteso una generica garanzia della conformità del prodotto e non aveva contestato alcun inadempimento di SORIS s.p.a., sicchè la pronuncia della Corte d’appello si palesava affetta da extrapetizione ex art. 112 c.p.c..

Il motivo è inammissibile.

Richiamate le considerazioni svolte nell’esame del precedente motivo, quanto al dedotto vizio motivazionale, la censura quando anche ricondotta nel vizio di “omesso esame” di un fatto controverso e decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, secondo la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve ritenersi inconferente rispetto alla “ratio decidendi” della sentenza impugnata che ha ravvisato l’inadempimento di SORIS s.p.a. in base all’accertamento in fatto che i rifiuti conferiti, nel periodo 20.11.2000 – 5.6.2001, a Fornace Calandra s.r.l. da SEAM s.r.l., erano sicuramente riferibili alla predetta società, ritenendo invece irrilevanti i conferimenti di rifiuti prodotti da altre società, in quanto risalenti all’anno 1999, avendo tenuto conto il Giudice di merito degli ordinari tempi del ciclo di smaltimento (come dichiarato dai testi escussi), ed avendo in conseguenza ricondotto, in via esclusiva, a SORIS s.p.a. la produzione dei rifiuti ammassati nella vasca di stoccaggio, dai quali era stato effettuato da ARPA, nel maggio 2001, il prelievo del campione le cui analisi avevano accertato la pericolosità degli stessi. Si palesa, dunque, del tutto privo di rilevanza “decisiva” il documento indicato dalla ricorrente per sostenere la responsabilità anche altri produttori, atteso che la Corte d’appello non ne ha affatto omessa la valutazione ma, al contrario, ha evidenziato come, trattandosi di rifiuti conferiti nel 1999 (l’ultima fornitura di Valdepur Service s.r.l. risaliva al luglio 1999 – cfr. sentenza in motiv. pag. 15-), gli stessi non erano più presenti nella vasca di stoccaggio al tempo delle analisi chimiche, essendo stati nell’anno 2001 interamente sostituiti dai rifiuti prodotti da SORIS s.p.a., rimanendo pertanto esclusa la responsabilità in rivalsa di altri produttori.

Inammissibile, per difetto di autosufficienza, è poi il motivo di ricorso volto a far valere la “extrapetizione” della statuizione che accerta l’inadempimento di SORIS s.p.a. nei confronti di SEAM s.r.l., in quanto fondato esclusivamente su mere asserzioni concernenti i limiti oggettivi delle domande ed eccezioni svolte da SEAM s.r.l. nel giudizio di merito, del tutto prive di riscontro, essendo stata omessa la trascrizione degli atti difensivi di SEAM s.r.l. – o quanto meno dei passaggi rilevanti – diretta a fornire dimostrazione dell’assunta extrapetizione: la mancata descrizione del “fatto processuale” non consente quindi l’accesso al sindacato di legittimità (cfr. Corte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20405 del 20/09/2006).

Terzo motivo: “violazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, artt. 10, 31 e 33; D.M. 5 febbraio 1998, n. 72; Delib. Comitato Interministeriale 27 luglio 1984, nonchè degli artt. 1218, 1665, 1667 e 2697 c.c.; omessa insufficiente o contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; errores in judicando ed in procedendo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”.

La ricorrente, con il motivo in esame, deduce: 1- la contraddittoria valutazione da parte del Giudice di appello dei certificati di analisi del produttore di rifiuti M. di M.B. & C. s.n.c. e degli “analoghi” certificati di analisi depositati da SORIS s.p.a., avendo la Corte territoriale ritenuto solo i primi dimostrativi della conformità agli standards del D.M. 5 febbraio 1998; 2- la insufficiente motivazione in punto di mancata condanna del produttore Valdepur Service s.r.l., che pure non aveva depositato i certificati attestanti la conformità la non pericolosità dei rifiuti; 3- la omessa considerazione dei certificati prodotti nel giudizio di merito da SORIS s.p.a., che attestavano la non pericolosità dei rifiuti conferiti, nonchè 4- l’aver posto a fondamento della decisione i risultati dell’ATP, procedimento al quale SORIS s.p.a. era rimasta estranea; 5- la errata interpretazione della Delib. Comitati Interministeriale DCI 27 luglio 1984, avendo la Corte d’appello ritenuto che concernesse le discariche quando, invece, aveva ad oggetto la classificazione dei rifiuti o lo smaltimento degli stessi, sicchè i certificati consegnati a SEAM s.r.l. che facevano riferimento a tale delibera assolvevano alla attestazione di non pericolosità dei rifiuti.

Il motivo è inammissibile e infondato:

a) inammissibile, per difetto di autosufficienza e di indicazione del carattere di “decisività” del documento, nella parte in cui deduce l’asserito errore del Giudice di appello per avere escluso la responsabilità di Marcon s.r.l. sulla base di certificati di analisi da quella prodotti, del tutto simili a quelli prodotti da SORIS s.p.a.: la ricorrente ricollega, infatti, tale decisività all’accertamento della responsabilità dell’altro produttore MARCON, che “determinerebbe la necessità di una specifica pronuncia in ordine alla ripartizione interna dei danni” (cfr. ricorso pag. 38), non risultando tuttavia formulata, in primo grado, da SORIS s.p.a. alcuna domanda condizionata di regresso, sulla quale la Corte territoriale sarebbe stata chiamata a provvedere, e dunque palesandosi priva di interesse la censura;

b) infondato in relazione alla contestazione della esclusione di responsabilità dell’altro produttore Valdepur Service s.r.l.: la Corte territoriale ha, infatti, rilevato come tale società produttrice non avesse fornito alcuna prova della non pericolosità del prodotto conferito, ma tale inadempimento contrattuale verso SEAM s.r.l. non era eziologicamente rilevante ai fini della rivalsa in relazione al danno per il quale la società intermediaria era stata chiamata a rispondere nei confronti di Fornace Calandra s.r.l., in quanto i fanghi sequestrati nel 2001 risultavano di provenienza esclusiva del produttore SORIS s.p.a..

c) inammissibile, quanto al dedotto errore commesso dalla Corte d’appello nel ritenere distinte le discipline sui rifiuti di cui alla delibera del Comitato Interministeriale ed al decreto ministeriale: da un lato, risultando meramente apodittica l’affermazione secondo cui “i criteri di identificazione del D.M. 5 febbraio 1998, non sono assolutamente più stringenti di quelli previsti dalla DCI 27.7.1984”; dall’altro non incidendo la censura sulla “ratio decidendi” della pronuncia impugnata, che ha inteso fondare l’accertamento dell’inadempimento sui risultati delle analisi condotte da ARPA e dal CTU nel corso del procedimento di istruzione preventiva, e non esclusivamente sulla tipologia dei documenti di accompagnamento dei rifiuti prodotti e conferiti;

d) inammissibile nella parte in cui assume a parametro dell’errore ascritto alla Corte territoriale l’omessa considerazione di documenti (certificati di analisi laboratori IREOS) attestanti fatti non decisivi e come tali privi del requisito necessario di ammissibilità richiesto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nuova formulazione): il Giudice di appello ha, infatti, ritenuto attendibili – in base al proprio convincimento formatosi sulla selezione e comparazione del materiale istruttorio acquisito al giudizio – le prove d’analisi eseguite da ARPA nel giugno 2001, i cui risultati sono stati in seguito confermati (sul medesimo prodotto, essendo stato questo sottoposto a sequestro dal 2001 al 2005) anche dal consulente nominato nel procedimento accertamento tecnico preventivo nel 2006, ritenendo non probanti “catione temporis” gli attestati IREOS, in quanto riferiti al conferimento di rifiuti relativi al periodo 1.2.1999 – 17.1.2001, e dunque non concernenti i rifiuti, dei quali era stata accertata la pericolosità, prodotti da SORIS s.p.a. nel successivo periodo dal 12.2.2001 fino al 5.6.2001 (come risultava dal “documento 8” depositato in giudizio ed espressamente richiamato dal Giudice di appello in motivazione, pag. 15). Per completezza va rilevato che, se i risultati dell’accertamento tecnico preventivo non possono essere opposti alla SORIS s.p.a., non chiamata a partecipare al procedimento “ante causam”, non viene invece meno il supporto decisivo fornito alla decisione dai risultati di analisi dell’ARPA, certamente utilizzabili anche nei confronti della terza chiamata SORIS s.p.a..

Il ricorso principale in conseguenza deve essere rigettato.

B) Ricorso incidentale proposto da SEAM s.r.l..

Il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1655 e 2043 c.c.; D.Lgs. n. 22 del 1997 , artt. 10, 15, 31 e 33; D.M. 5 febbraio 1998) è inammissibile.

Sostiene la ricorrente incidentale che la dichiarazione mendace di “non pericolosità” di rifiuti non conformi ai requisiti indicati nel D.M. Ambiente 5 febbraio 1998, integrava un illecito aquiliano configurate anche ipotesi di reato, e pertanto tale doveva essere qualificato il rapporto tra SEAM s.r.l. e Fornace Calandra s.r.l. con la conseguenza che quest’ultima era onerata della prova del danno oltre che del nesso di causalità tra il fatto e l’evento dannoso.

Premesso che la medesima condotta bene può essere presa in considerazione dall’ordinamento giuridico ai fini della diversa riconducibilità alla stessa di differenti effetti giuridici, non potendo quindi escludersi che la medesima condotta, in quanto lesiva di plurimi e diversi interessi protetti, in titolarità ad un unico ovvero a distinti soggetti, venga sanzionata tanto a titolo di responsabilità contrattuale che extracontrattuale (cfr. artt. 1681 e 2087 c.c.), e che l’illecito penale, ove configurabile nel conferimento di rifiuti non conformi a quelli pattuiti dai contraenti, non esclude pertanto la responsabilità per inadempimento della società intermediaria, ai sensi dell’art. 1218 c.c., per esecuzione della prestazione diversa da quella programmata, con il conseguente onere della prova dell’esatto adempimento (cfr. Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001; conf. Sez. L, Sentenza n. 2387 del 09/02/2004; id. Sez. 2, Sentenza n. 26953 del 11/11/2008; id. Sez. 1, Sentenza n. 15677 del 03/07/2009; id. Sez. 1, Sentenza n. 15659 del 15/07/2011; id. Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20/01/2015), non risulta che la qualificazione giuridica del rapporto intercorso tra SEAM s.r.l. e Fornace Calandra s.r.l., come contratto atipico finalizzato allo smaltimento e reimpiego dei rifiuti prodotti da terzi, con il quale SEAM s.r.l. aveva assunto l’obbligazione di conferire alla destinataria solo rifiuti “non pericolosi”, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti nei precedenti gradi di giudizio, dovendo quindi ritenersi inammissibile la censura dedotta con il motivo in esame per novità.

Il secondo motivo (violazione e falsa applicazione artt. 1218 e 1665 c.c., D.Lgs. n. 22 del 1997, artt. 10, 15, 31, 33, D.M. 5 febbraio 1998, artt. 8 e 9; “insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza dedotta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”; omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti) deve ritenersi:

– palesemente inammissibile, in relazione al dedotto vizio di “insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza dedotta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4” non ricompreso tra i vizi, tassativamente indicati nell’art. 360 c.p.c., oggetto del sindacato di legittimità;

infondato, quanto alle altre censure, atteso che la Corte d’appello ha esaminato “funditus” la questione della conformità alle prescrizioni normative della condotta tenuta da Fornace Calandra s.r.l. e da SEAM s.r.l., pervenendo ad escludere, tanto ai fini dell’accertamento della causa determinate del danno, quanto della incidenza del concorso del fatto colposo del creditore, una violazione delle norme sui controlli imposti alle imprese che si avvalevano delle procedure semplificate di recupero dei rifiuti, in quanto il D.M. 5 febbraio 1998, art. 8, nel testo vigente all’epoca dei fatti, prevedeva a carico dei soggetti destinatari dei rifiuti controlli da eseguire con scadenza biennale e tale termine – per Fornace Calandra s.r.l. – non era ancora scaduto nell’anno 2001 (sentenza, in motiv. pag. 14); mentre non ha ritenuto rilevante, ai fini della prova dell’esatto adempimento, l’osservanza di SEAM s.r.l. alle prescrizioni del medesimo decreto ministeriale, concernenti l’acquisizione della documentazione formale emessa dal produttore, in quanto: a) la documentazione consegnata da SEAM s.r.l. alla società destinataria non attestava (come dedotto in obbligazione) la conformità del prodotto ai requisiti del predetto D.M. del 1998; b) ed in ogni caso, non esaurendo la osservanza delle prescrizioni formali dettate dal D.M. del 1998, rivolte alla tutela di interessi di rilevanza pubblicistica (salute dei cittadini; tutela dell’ambiente) ed estranei allo specifico interesse contrattuale del creditore, il contenuto dell’obbligo di adempimento del contratto, avente ad oggetto il conferimento di rifiuti “non pericolosi” (cfr. sentenza, in motiv. pag. 16). Con riguardo a tali “rationes decidendi” SEAM s.r.l. si è limitata ad affermare di aver consegnato i documenti FIR (come previsto nel D.M. ma ai soli fini dell’esonero da sanzioni), e che alcun obbligo di analisi chimico-fisiche era previsto a carico dell’intermediario-conferente: argomenti entrambi del tutto inidonei a scalfire le conclusioni della sentenza, fondata sull’inadempimento della obbligazione di risultato assunta dalla società per la fornitura di rifiuti “non pericolosi”. Del tutto nuova e dunque accessibile al giudizio di legittimità, oltre che irrilevante ai fini della responsabilità contrattuale di SEAM s.r.l., è la questione del mancato accertamento da parte della Corte territoriale della conformità della condotta tenuta dalle diverse società produttrici alle norme prescrittive dei controlli periodici dei rifiuti, condotta che potrebbe rilevare nei rapporti tra produttori e conferitore ma che non incide sull’accertamento dell’inadempimento della obbligazione contrattuale assunta dal conferitore SEAM s.r.l. nei confronti della società destinataria Fornace Calandra.

Il terzo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 1226, 2726 e 2697 c.c.) investe la sentenza di appello sul capo concernente la prova del “quantum” liquidato a titolo risarcitorio.

Sostiene la ricorrente incidentale che il Giudice di appello avrebbe liquidato equitativamente il danno, con riferimento al costo che Fornace Calandra s.r.l. aveva dovuto sostenere per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi non riutilizzabili, sulla base di elementi probatori insufficienti, non utilizzabili, e comunque in difetto dei presupposti di cui all’art. 1226 c.c..

Il motivo è infondato.

La Corte d’appello ha liquidato il danno patrimoniale sulla scorta dei seguenti elementi istruttori:

– il CTU aveva accertato in base ai “formulari di identificazione” consegnati da SEAM s.r.l. il quantitativo di materiale da smaltire (993,88 tonnellate);

– l’avvenuto smaltimento era stato confermato dalla dichiarazione testimoniale resa da M.A., titolare della Spurgo Service s.r.l..

– il medesimo teste aveva affermato altresì che, per le prestazioni di smaltimento, Fornace Calandra aveva versato il corrispettivo dovuto;

– il CTU aveva ritenuto congruo il prezzo di Euro 210,00 a tonnellata, tenuto conto delle prestazioni di trasporto e delle procedure di smaltimento;

– la società danneggiata aveva prodotto in giudizio le matrici degli assegni bancari emessi a favore di Spurgo Service s.r.l. in pagamento del corrispettivo.

Tanto premesso, avuto riguardo all’accertamento compiuto dalla Corte d’appello relativamente alla “quantità dei rifiuti” effettivamente smaltiti, considerata ai fini della liquidazione del danno, appare manifestamente inammissibile la censura con la quale si denuncia la violazione di norme di diritto per far valere, invece, un errore di fatto che avrebbe dovuto essere censurato in relazione al diverso paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (essendo appena il caso di rilevare come difetti palesemente del carattere di decisività la missiva della Spurgo Service s.r.l. nella quale era redatto un preventivo per lo smaltimento di ton. 288,96 o ancora come si palesi del tutto inconferente la allegazione secondo cui nell’atto introduttivo del giudizio Fornace Calandra aveva indicato una quantità di rifiuti da smaltire di oltre 1.000 tonnellate).

Manifestamente infondata è, inoltre, la censura secondo cui la Corte d’appello avrebbe violato la norma che fa divieto della prova per testi del pagamento (art. 2726 c.c.), trovando applicazione tale limitazione probatoria esclusivamente nell’ambito del rapporto tra le parti contraenti, avendo ritenuto opportuno il Legislatore, in considerazione della efficacia liberatoria del pagamento-adempimento, privilegiare la prova documentale (quietanza) ai fini della dimostrazione della estinzione della obbligazione: nessun limite legale, invece, incontra la prova orale – liberamente apprezzabile dal Giudice di merito ex art. 116 c.p.c. – volta alla dimostrazione del pagamento eseguito ad un terzo, che nella controversia contrattuale “inter partes” rileva soltanto quale mero fatto storico.

Manifestamente inconferente è, altresì, la censura relativa all’illegittimo ricorso da parte della Corte d’appello al criterio equitativo di liquidazione del danno per difetto del presupposto richiesto dall’art. 1226 c.c. (“se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare”), in quanto il danno patrimoniale è stato liquidato ai sensi dell’art. 1223 c.c., in relazione al sua esatto ammontare, avendo la Corte ritenuto adeguatamente provato l’importo dei corrispettivi indicati nelle matrici di assegno, trattandosi di elementi indiziari che, valutati unitamente agli altri elementi probatori acquisiti al giudizio (congruità della spesa valutata dal CTU; dichiarazione testimoniale dell’effettivo pagamento del corrispettivo resa dal rapp.te legale di Spurgo Service s.r.l.), raggiungevano il livello di univocità e coerenza richiesto alla prova presuntiva ex artt. 2727 e 2729 c.c..

In conclusione anche il ricorso incidentale deve essere rigettato.

Sul regolamento delle spese.

Nuova Solmine s.p.a. è tenuta a rifondere le spese del giudizio di legittimità in favore di SEAM s.r.l., nonchè in favore di Marcon s.r.l., nei confronti della quale la ricorrente principale ha impugnato la sentenza di appello per omesso accertamento della responsabilità degli altri produttori, ma non anche a favore di Fornace Calandra s.r.l., estranea al rapporto di rivalsa oggetto della impugnazione proposta con il ricorso principale.

SEAM s.r.l. è tenuta a rifondere le spese del giudizio di legittimità a Fornace Calandra s.r.l. nei cui confronti è soccombente in relazione al ricorso incidentale autonomo, ma non anche a Marcon s.r.l. non avendo impugnato capi di sentenza relativi alla posizione di tale società.

Sussistono i presupposti per l’applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 7, che dispone l’obbligo del versamento per il ricorrente principale ed il ricorrente incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nel caso in cui la sua impugnazione sia stata integralmente rigettata, essendo iniziato il procedimento in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Corte Cass. SU 18.2.2014 n. 3774).

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale;

– condanna la ricorrente principale Nuova Solmine s.p.a. alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate a) in favore di SEAM s.r.l. in Euro 7.200,00 per compensi, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali ed accessori di legge; b) in favore di Marcon s.r.l. in Euro 6.800,00 per compensi, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali ed accessori di legge;

– condanna la ricorrente incidentale SEAM s.r.l. alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in favore di Fornace Calandra s.r.l. in Euro 7.200,00 per compensi, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali ed accessori di legge;

– dichiara che sussistono, nei confronti del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, i presupposti per il versamento della somma prevista dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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