Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25610 del 12/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 12/11/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 12/11/2020), n.25610

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24535-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta difende;

– ricorrente –

contro

POLEDIL SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 43,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIETRO ANTONIO

BIANCATO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 201/2012 della COMM. TRIB. REG. della LOMBARDI

SEZ. DIST. di BRESCIA, depositata il 11/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/02/2020 dai Consigliere Dott. MAISANO GIULIO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che con sentenza n. 201/64/12 pubblicata l’11 dicembre 2012 la Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, in riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bergamo n. 21/1/09 ha considerato illegittimo l’accertamento n. (OMISSIS) emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della Poledil s.r.l. nella parte in cui ha ritenuto, ai fini IRES, IRAP ed IVA, indeducibile l’IVA relativa alle fatture di acquisto dalla Impresa Edile Lombarda IEL s.r.l. La Commissione tributaria regionale ha ritenuto l’effettività delle operazioni considerate soggettivamente inesistenti dall’Agenzia delle Entrate, e comunque la buona fede della Poledil s.r.l.;

che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su tre motivi;

che la Poledil s.r.l. resiste con controricorso,

considerato che con il primo motivo si lamenta omessa ovvero insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, con riferimento alla circostanza dell’effettività delle operazioni soggettivamente inesistenti per le quali era stata dedotta l’indetraibilità dell’IVA;

che con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, anche in combinato disposto con l’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento all’incertezza sull’ammontare dei costi sostenuti dalla Poledil in relazione alle operazioni soggettivamente inesistenti;

che con il terzo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 54, anche in combinato disposto con l’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la Commissione tributaria regionale sembri affermare che incomba all’Amministrazione finanziaria l’onere di provare la mancanza della buona fede del contribuente;

che il primo motivo è fondato. Riqualificato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, come denuncia di nullità della sentenza per motivazione apparente, va considerato che effettivamente la motivazione della sentenza impugnata non consente un controllo sulle rationes decidendi ad essa sottese limitandosi la Commissione tributaria regionale ad affermare, sul punto decisivo della buona fede, che “quanto al diritto alla detrazione IVA si ritiene competere comunque, qualora il contribuente, come dimostri la perfetta buona fede”. Tale affermazione è evidentemente apodittica e non da conto del ragionamento e degli elementi su cui viene fondata.

che gli altri motivi sono assorbiti;

che la sentenza impugnata deve dunque essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, in diversa composizione, a cui viene demandato anche il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA